Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 91

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 91
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 91
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. concessi all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies
c.p.c.
, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14042 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2019
TRA
CA AR nato a [...] il [...] – C.F.
[...]– ed ivi res.te alla Via Valle dei Fontanili n. 270, elett. dom.to in Roma alla Via Gregorio VII n. 225 presso lo studio dell'Avv.
IAfranco Di Meglio, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce
([...]– PEC: avv.gianfranco.dimeglio@legalmail.it – Fax
06.58365282)
ATTORE
E
RI NT, nato a [...] il [...], C.F. [...], e residente in [...] e RI S.R.L. (P.IVA 14943661000), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. IA LE, con sede legale in Roma alla Via Cesena n. 58, entrambi rappresentati e difesi, sia congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Massimo Buccioni (C.F. [...];
massimo.buccioni@legalmail.it
– fax 065812472) e dall'Avv. NC Morosetti (C.F. [...]- avv.francesco.morosetti@gmail.com – PEC: francescomorosetti@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio di quest'ultimo sito in Via Fonteiana n. 49, giusta delega in atti, procuratori che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di legge al seguente indirizzo pec: francescomorosetti@ordineavvocatiroma.org e massimo.buccioni@legalmail.it;

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- CONVENUTI –
NONCHÈ
CA AR, nato a [...] il [...] – C.F. [...]ed ivi res.te alla Via Valle dei Fontanili n. 270;
AS IN, nato a [...] il [...] – C.F. [...]e res.te in Roma alla Via GA IN n. 10, Vill. 6, int. 19;
NO AR, nata a [...] il [...] – C.F. [...]e res.te in Roma alla Via GA IN n. 10, Vill. 6, int. 19;
tutti elett. dom.ti in Roma alla Via Gregorio VII n. 225 presso lo studio dell'Avv. IAfranco Di Meglio, che li rappresenta e difende giusta mandato in calce ([...]– PEC: avv.gianfranco.dimeglio@legalmail.it – Fax 06.25496016) CHIAMATI IN CAUSA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI
Come in atti.
MOTIVI DI FATTO ED DIRITTO DELLA DECISIONE
ARTT. 132, 127 TER E 281 QUINQUIES C.P.C.
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione. II. Con atto di citazione del 15/2/2019 il Sig. CA CO ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale Civile di Roma il Sig. LE AN e la Soc. A.
LE a r.l. per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.Le Tribunale adito, accertata e dichiarata la proprietà piena ed esclusiva del Sig. CA CO della porzione di giardino di circa mq 45,52 occupata dal Sig. LE AN ed ora dalla società A. LE s.r.l. e accertata e dichiarata l'occupazione senza titolo, precaria e gratuita, da parte di questi ultimi di detta porzione di giardino:
1) condannare il Sig. LE AN in solido con la A. LE s.r.l. a rilasciare la porzione di giardino medesima nella piena e libera disponibilità e godimento del proprietario Sig. CA CO;

2) condannare il Sig. LE AN in solido con la A. LE s.r.l. al pagamento di un'indennità di locazione pari ad € 150,00 mensili, rapportata a locazioni
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similari di immobili urbani con destinazione commerciale, salvo quella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta e liquidata di giustizia ed in via ancora più subordinata liquidata in via equitativa, dal settembre 2008 e fino alla data dell'effettivo rilascio;
3) condannare il Sig. LE in solido con la A. LE s.r.l. al risarcimento del maggior danno in favore del concludente, da liquidarsi in separata sede, in caso di opposizione al richiesto rilascio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
A sostegno di ciò ha esposto e dedotto:
-il Sig. CA CO con atto di compravendita del 23/03/2004 a rogito del
Notaio Giuseppe Fuà in Roma acquistava l'appartamento sito in Roma Via
GA IN con accesso dal civico n. 10, piano terreno, int. 1, composto di ingresso – corridoio, una camera, cucina e bagno e giardino a livello esclusivo di mq 137,34 (Registrato Ufficio Entrate Roma 2 il 29/03/2004 al n. 5694/1T) (doc.
1);

- subentrato il Sig. CA nel contratto di locazione stipulato l'1/11/1995 tra i
Sigg.ri IC LI e DO, rappresentati dal procuratore speciale Geom.
AD OR, ed il Sig. LE AN avente ad oggetto l'appartamento sito in
Roma Via GA IN 10 villino 6 int. 1 (doc. 2), alla scadenza contrattuale il Sig. CA eseguiva lo sfratto per finita locazione nei confronti del conduttore
Sig. LE AN come da V.I.P. dell'Ufficiale Giudiziario del 19/09/2008 (doc.
3).
Tuttavia porzione del giardino a livello esclusivo, pertinenza del detto appartamento, per la superficie di mq 45,52 restava di fatto nella detenzione precaria e gratuita del Sig. LE AN, come da piantina planimetrica sottoscritta dall'attore che si produce (doc. 4), e tale situazione è restata immutata sino ad oggi.
- Occorre precisare che all'epoca il Sig. LE era conduttore del locale sito in
Roma Via Augusto Tebaldi 47 ad uso commerciale: “negozio alimentari”, ed il medesimo Sig. LE utilizzava, come tutt'ora utilizza, la suddetta porzione del giardino de quo come pertinenza di fatto del negozio, alloggiandovi al suo interno attrezzature varie.
A tale occupazione di fatto e senza titolo è subentrata lo scorso anno la società A.
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LE s.r.l. che ha continuato a gestire il negozio di generi alimentari.
- il Sig. CA invitava più volte il Sig. LE a regolarizzare la sua posizione o con contratto di locazione o a rilasciare detta porzione di giardino.
- a tutt'oggi né il Sig. LE né la società omologa, da lui parimenti gestita assieme al legale rappresentante LE IA suo figlio, hanno stipulato alcun contratto di locazione, né hanno provveduto a rilasciare l'immobile occupato, tantomeno hanno provveduto a pagare alcuna indennità di occupazione da sempre richiestagli in forma bonaria dall'odierno attore.
- il Sig. CA esperiva dinanzi l'Organismo di Mediazione Forense di Roma procedimento di mediazione n. 4472/2018 che si concludeva negativamente il
12/12/2018 con il verbale che si produce in uno all'istanza ed al fascicolo di parte
(docc. 5, 5a, 5b).
Instaurato il contraddittorio si è costituito in giudizio RI NT, nato a [...] il [...], C.F. [...]e residente in [...] nonchè per A. RI S.R.L. (P.IVA
14943661000), in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. IA
LE, con sede legale in Roma alla Via Cesena n. 58 contestando in fatto ed in diritto l'avversa domanda chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare: per le ragioni di cui al presente atto, autorizzare la chiamata in causa del
Condominio di Via G. IN n. 10 in Roma, sia in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. Pacifico Angelo, con sede alla Via G. IN
10, vill. N. 6 - 00168 Roma, sia nella persona dei singoli condomini, di cui si chiede di essere autorizzati ad avere i nominativi dall'amministratore pro tempore stesso, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., disponendo, per l'effetto, lo spostamento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art.163 bis c.p.c. al fine di dichiarare acquisita in favore del Sig. AN LE per intervenuta prescrizione acquisitiva ventennale così come descritto nel presente atto, la piena ed esclusiva proprietà della porzione di giardino dell'area esterna condominiale di forma rettangolare che ha ingresso indipendente su via Tebaldi in Roma (accanto al civico 47/B), che prosegue estendendosi, parallela, a via IN ed arriva sino allo spigolo della sporgenza del muro condominiale di Via IN stessa
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delimitata da un muro di mattoni con sovrastante ringhiera, che separa il giardino di pertinenza della proprietà del sig. del Sig. CA e, per l'effetto, previa individuazione catastale con relativo censimento ed attribuzione di subalterno della medesima area oggetto di usucapione da espletata CTU, ordinare al Conservatore Roma I la trascrizione della emananda sentenza e la relativa annotazione ed eventuale voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate competente;
per l'effetto: rigettare le avverse richieste in quanto infondate, pretestuose e destituite di ogni fondamento in fatto e diritto, per i motivi di cui sopra, in via preliminare di merito autorizzare la chiamata in causa del Sig. IC LI IA NC, nato a

Milano il 10.08.1936 (CF [...]), residente in [...]
/ Residenza Fiori – Segrate - Milano 2 , ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., disponendo, per l'effetto, lo spostamento della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art.163 bis c.p.c. al fine di accertare e dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o comunque accertare e dichiarare l'errore, anche parziale, dell'atto di compravendita del 23.03.2004 tra il sig. NI LI IA NC e il sig.
CO CA, repertorio n. 64118, raccolta 12416 a firma del notaio di Roma
Giuseppe Fuà nella parte in cui ha incluso alla proprietà dell'interno 1 la porzione di giardino oggetto di causa, di proprietà condominiale, precisamente pag. 2, lettera a, dell'atto di compravendita.
In ogni caso, con il favore delle spese di lite di cui gli scriventi difensori si dichiarano antistatari.”.
A sostegno di ciò esponevano e deducevano che:
1) In data 01.07.1983 il Sig. AN LE stipulava con la proprietà, contratto di locazione ad uso commerciale per l'immobile “locale terreno
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