Trib. Pavia, sentenza 15/01/2025, n. 9
TRIB Pavia
Sentenza
15 gennaio 2025
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TRIB Pavia
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15 gennaio 2025
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Testo completo
TRIBUNALE DI PAVIA Sezione I Civile
Procedura n. 1/2025 R.G. procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. E. RIZZI presidente est.
Dott.ssa F.P. CLARIS APPIANI giudice
Dott.ssa M. CUNATI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la richiesta in proprio di apertura della liquidazione giudiziale di:
- DANCA SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in CASARILE (MI) via Leonardo da Vinci 0013, CAP 20059, Numero REA MI – 1144576,
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 07152190158, Partita IVA
07152190158, pec dancainliquidazione@pec.it, rappresentato e difeso ai fini della presente procedura dall'Avv. Colette GAZZANIGA del Foro di Pavia,
Codice fiscale: [...];
costituita, non comparsa avendo rinunciato all'udienza di comparizione.
Visto il ricorso con cui la sopra indicata società ha chiesto che venga dichiarata l'apertura della propria liquidazione giudiziale;
TRIBUNALE DI PAVIA
vista la documentazione allegata al ricorso.
******
Questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la sede legale della società debitrice è situata nel circondario dell'intestato
Ufficio giudiziario.
Va preliminarmente dato atto del superamento della soglia dei debiti scaduti fissata dal legislatore (art. 49, ultimo comma, CCII) in € 30.000.
Il debito in capo alla ricorrente ammonta difatti a 1.242.155 euro come risulta dal bilancio redatto dal dr Massimo Mustarelli, liquidatore nominato dal
Tribunale.
In merito alla assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale e al superamento delle soglie soggettive di cui gli artt. 2 primo comma lett. d) va osservato che risulta quanto meno superata la soglia dell'ammontare complessivo dei debiti.
Quanto allo stato di insolvenza della società resistente, è opportuno premettere che, ai sensi degli artt. 2 primo comma lett. b) e 121 CCII, “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Alla stregua di detta disposizione il tribunale concorsuale deve quindi formulare un giudizio di probabilità – basandosi sui
Procedura n. 1/2025 R.G. procedimento unitario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. E. RIZZI presidente est.
Dott.ssa F.P. CLARIS APPIANI giudice
Dott.ssa M. CUNATI giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto la richiesta in proprio di apertura della liquidazione giudiziale di:
- DANCA SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede legale in CASARILE (MI) via Leonardo da Vinci 0013, CAP 20059, Numero REA MI – 1144576,
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese 07152190158, Partita IVA
07152190158, pec dancainliquidazione@pec.it, rappresentato e difeso ai fini della presente procedura dall'Avv. Colette GAZZANIGA del Foro di Pavia,
Codice fiscale: [...];
costituita, non comparsa avendo rinunciato all'udienza di comparizione.
Visto il ricorso con cui la sopra indicata società ha chiesto che venga dichiarata l'apertura della propria liquidazione giudiziale;
TRIBUNALE DI PAVIA
vista la documentazione allegata al ricorso.
******
Questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 27 CCII in quanto la sede legale della società debitrice è situata nel circondario dell'intestato
Ufficio giudiziario.
Va preliminarmente dato atto del superamento della soglia dei debiti scaduti fissata dal legislatore (art. 49, ultimo comma, CCII) in € 30.000.
Il debito in capo alla ricorrente ammonta difatti a 1.242.155 euro come risulta dal bilancio redatto dal dr Massimo Mustarelli, liquidatore nominato dal
Tribunale.
In merito alla assoggettabilità alla disciplina della liquidazione giudiziale e al superamento delle soglie soggettive di cui gli artt. 2 primo comma lett. d) va osservato che risulta quanto meno superata la soglia dell'ammontare complessivo dei debiti.
Quanto allo stato di insolvenza della società resistente, è opportuno premettere che, ai sensi degli artt. 2 primo comma lett. b) e 121 CCII, “lo stato di insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”.
Alla stregua di detta disposizione il tribunale concorsuale deve quindi formulare un giudizio di probabilità – basandosi sui
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