Trib. Rimini, sentenza 11/02/2025, n. 145

TRIB Rimini
Sentenza
11 febbraio 2025
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TRIB Rimini
Sentenza
11 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rimini, sentenza 11/02/2025, n. 145
Giurisdizione : Trib. Rimini
Numero : 145
Data del deposito : 11 febbraio 2025

Testo completo

R.G. Nr. 1343/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1343/2020 promossa da:
IS IO OV (C.F. [...]), in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore SA OVA VA (C.F.
[...]), SA ID (C.F. [...]), in proprio e quale genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore SA OVA
VA (C.F. [...]), OL OVA ISOVA (C.F.
[...]) e IA OVA VA (C.F. [...]), rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'avv. Leardini Stefano, come da procura alle liti in atti;

ATTORI contro
GENERALI ITALIA SPA (C.F. 00885361007), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'avv. Colella Antonio, come da procura alle liti in atti;

CONVENUTO
TA ST SNC DI TA ZZ E OR (C.F. 02629050408)
PP ON (C.F. [...])
CONVENUTI CONTUMACI
pagina 1 di 33 CONCLUSIONI: I procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, TZ IS OR, KO JA, TZ
ISova GI, TZ ISova NI e TZ ISova AR convenivano in giudizio
AL AL s.p.a., la società TA Restauri S.n.c. di TA AR e LO (già TA di TA
AR e LO s.n.c.) e MO NA affinché, dichiarata la responsabilità esclusiva di quest'ultima nella causazione del sinistro avvenuto il 10.05.2016, gli stessi fossero condannati in via solidale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle gravi lesioni riportate nel predetto sinistro da TZ IS OR, marito di KO JA e padre di
TZ ISova GI, TZ ISova NI e TZ ISova AR.
Con comparsa di risposta depositata in data 28.10.2020, si costituiva in giudizio AL AL s.p.a. la quale, contestata nell'an e nel quantum la pretesa risarcitoria azionata dalla parte attrice, chiedeva il rigetto delle domande e, in via subordinata, l'accertamento della corresponsabilità di TZ IS
OR in misura non inferiore al 50% ed il risarcimento dei soli pregiudizi causalmente riconducibili al sinistro, dando atto di aver corrisposto ante causam la somma di euro 242.000,00 al TZ.
Nonostante la ritualità della notifica dell'atto di citazione, la società TA Restauri S.n.c. di TA
AR e LO e MO NA non si costituivano in giudizio, rimanendo contumaci.
All'udienza di comparizione del 17.11.2020, le parti chiedevano la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, a scioglimento della riserva trattenuta all'esito della successiva udienza del 17.11.2021 - tenuta con modalità trattazione scritta -, il Giudice provvedeva sulle istanze istruttorie formulate dalle parti.
Assunta la prova per testi ammessa e depositate le c.t.u. medico - legali disposte dal Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 28.06.2023, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni, disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con provvedimento del 21.06.2024, il Giudice, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte, tratteneva la causa in decisione, con concessione dei richiesti termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

2. Preliminarmente, occorre procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro occorso in data
10.05.2016 anche al fine di individuare i principi che, in diritto, governano l'attribuzione di responsabilità ai soggetti nello stesso coinvolti.
pagina 2 di 33
Essendovi stato uno scontro tra veicoli, viene in rilievo, nel caso di specie, la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., secondo cui “Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. La norma è volta a fornire una regola per il riparto della responsabilità civile (e quindi dei conseguenti obblighi risarcitori) in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti in un sinistro stradale e riguarda gli aspetti, strettamente connessi tra loro, della colpa dei conducenti e dell'apporto causale delle rispettive condotte con riferimento al fatto dannoso prodotto: si presume, fino a prova contraria, che ciascun conducente abbia provocato, con pari colpa e con pari efficienza causale, i danni causati dallo scontro
(sia i propri, sia quelli riportati dagli altri conducenti). Si è, inoltre, chiarito che la presunzione di pari responsabilità opera non solo quando non sia possibile determinare il grado di colpa dei due conducenti, ma anche quando non sia possibile stabilire le cause e le modalità del sinistro e che l'accertata esistenza di alcuni elementi concreti di colpa a carico di uno ovvero di entrambi i conducenti dei veicoli scontratisi non impedisce il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado di cui all'art. 2054 c.c. quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo influenti sulla dinamica del sinistro non consente di stabilire la misura dell'incidenza causale riferibile alla condotta, pur sicuramente colposa, di uno o di entrambi i suoi protagonisti nella determinazione dell'evento (cfr. Cass. n. 18479/2015). La presunzione di pari responsabilità svolge, dunque, una funzione sussidiaria, trovando applicazione nella sola ipotesi in cui le risultanze probatorie non consentano di determinare in modo concreto la misura delle rispettive responsabilità, non essendo sufficiente a determinarne il superamento l'accertamento della colpa di uno dei conducenti. In tal caso, infatti, il giudice non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nel caso di scontro tra veicoli, l'accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall'art. 2054 cod. civ., essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l'altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare
l'incidente” (cfr. Cass. n. 477/2003). Neppure ove sia stata accertata la violazione di norme del codice della strada in capo ad uno dei conducenti coinvolti nel sinistro, il giudice può ritenersi dispensato dal verificare il comportamento dell'altro conducente al fine di stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente. Peraltro, posto che la presunzione stabilita dall'art. 2054, comma 2, c.c. configura a carico del conducente pagina 3 di 33
un'ipotesi di responsabilità non oggettiva, bensì presunta, il medesimo può liberarsi dall'affermazione di tale responsabilità dando la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero dimostrando non l'impossibilità di una condotta diversa o la diligenza massima, bensì di avere osservato, nei limiti della normale diligenza, un comportamento esente da colpa e conforme alle regole del codice della strada, da valutarsi dal giudice con riferimento alle circostanze del caso concreto (in tal senso Cass. n. 4130/2017).
Così identificati i principi applicabili al caso di specie, al fine di verificare le responsabilità dei soggetti coinvolti nel sinistro verificatosi il 10.05.2016, viene in rilievo, in primo luogo, la ricostruzione della dinamica operata dagli agenti della Polizia Municipale Unione della Valconca - intervenuti sul luogo e nell'immediatezza del sinistro - all'esito degli accertamenti e dei rilievi dagli stessi compiuti.
Nella relazione in atti (cfr. doc. 12 di parte attrice), si legge quanto segue: “Alle ore 13,35 circa del giorno 10/05/2016, la conducente del veicolo “A”, con condizioni di tempo sereno, fondo stradale asciutto e traffico normale, percorreva la via Annibolina, strada urbana con andamento rettilineo e lieve variazione di pendenza in discesa nel centro abitato fraz. S. Andrea in Casale del Comune di San
Clemente, con direzione di marcia San Clemente - S. Andrea in Casale. TA all'intersezione con la via Santi, posta sul lato sinistro rispetto alla propria direzione di marcia, con visibilità limitata dovuta al veicolo che la precedeva (autocarro per la raccolta rifiuti solidi urbani), effettuava la manovra di svolta a sinistra per immettersi sulla via Santi omettendo di dare la precedenza al veicolo “B” che procedeva in senso opposto entrando in collisione con lo stesso. L'urto tra i due veicoli è avvenuto nella semicarreggiata di pertinenza e percorsa dal veicolo “B” e si è concretizzato tra la parte anteriore dello stesso e il fianchetto anteriore destro del veicolo “A”, il presunto sito d'urto viene individuato in prossimità del punto 9 della planimetria coincidente con la fine della traccia di frenata.
In conseguenza dell'urto il veicolo “B” verosimilmente rimbalzava indietro di qualche metro cadendo sul fianco sinistro in posizione perpendicolare rispetto all'asse stradale con la parte anteriore rivolta al verso il centro della carreggiata, il conducente del motociclo altresì a seguito della caduta sul piano viabile, terminava al suolo in posizione trasversale all'asse stradale nella semicarreggiata da lui percorsa;
il veicolo “A” terminava la marcia sulla via Santi. Sulla traiettoria di marcia del motociclo

è stata rilevata una traccia di frenata lievemente impressa sulla pavimentazione della lunghezza di circa mt
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