Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 6

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Caltanissetta, sentenza 03/01/2025, n. 6
Giurisdizione : Trib. Caltanissetta
Numero : 6
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, ha
pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 1608 del registro generale affari civili dell'anno 2020
TRA
COMUNE DI SANTA CATERINA VILLARMOSA (C.F.:80003990852) in persona del
Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Letizia
Frattallone, presso il cui studio, in Caltanissetta, Viale della Regione n. 6, è elettivamente
domiciliato, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
MUSUMECI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. in liquidazione (già MUSUMECI
COSTRUZIONI GENERALI S.p.A.), in persona del Liquidatore e legale rappresentante pro
tempore, (partita i.v.a.:02713580831, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Aliquò ed
elettivamente domiciliata in Caltanissetta, Via Arco Alessi n. 4, presso lo studio dell'Avv.
Giulia Mulè.
OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Comune di Santa Caterina Villarmosa spiegava
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 401/2020, emesso da questo Tribunale in data
08.10.20, con cui gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 21.574,37 oltre interessi
e spese, a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento della anticipazione contrattuale e
di n. 4 certificati lavori. L'opponente rilevata l'infondatezza della pretesa creditoria azionata,
chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: “disattesa ogni contraria azione, eccezione,
ragione e difesa, accogliere le seguenti conclusioni in via pregiudiziale dichiarare
l'incompetenza del Tribunale Civile di Caltanissetta per essere la presente controversia
devoluta alla competenza del collegio arbitrale, revocando il decreto in-giuntivo n. 401/2020
R.G. opposto;
nel merito revocare e/o con qualunque statuizione annullare e, comunque,

rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 401/2020 emesso nell'ambito del procedimento
monitorio recante n. 1202/2020 R.G. in data 08.10.2020 dal Tribunale Civile di Caltanissetta,
G.U. Dott. Alex Costanza, notificato all'odierna opponente in data 09.10.2020, dichiarando
inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili le domande tutte con esso avanzate dalla
società Musumeci Costruzioni Generali s.r.l. in liquidazione nei confronti del Comune di
Santa Caterina Villarmosa anche per effetto della eccezione di inadempimento sollevata
dall'opponente p.a. a sensi dell'art. 1460 c.c.;
In via subordinata revocare e/o con qualunque

statuizione annullare e, comunque, rendere inefficace il decreto ingiuntivo n. 401/2020 R.G.
per carenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 633 e ss. c.p.c. In ogni caso con
vittoria di spese e compensi di difesa. ”
Costituitasi in giudizio con comparsa depositata il 05.02.21, la società opposta eccepiva
l'infondatezza dei motivi e delle domande della opposizione avversaria formulando le
seguenti domande: “Piaccia all'On. Le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza
eccezione e difesa: - rigettare l'opposizione e confermare l'opposto decreto;
- in subordine,
condannare il Comune di Santa Caterina Villarmosa, in persona del legale rappresentante
pro tempore, al pagamento della minore somma di € 20.133,08 di cui: - € 1.598,58 a titolo di
interessi per il ritardato pagamento dell'anticipazione - € 3.479,97 a titolo di interessi per il
ritardato pagamento del 1° Certificato Lavori - € 2.250,99 a titolo di interessi per il ritardato
pagamento del 2° Certificato Lavori - € 2.664,90 a titolo di interessi per il ritardato
pagamento del 3° Certificato Lavori - € 10.138,64 a titolo di interessi per il ritardato
pagamento del 4°Certificato Lavori. Oltre interessi a far tempo dalla data della domanda e
sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi.”
Con ordinanza del 12.03.2021, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione
formulata da parte opposta.
A mezzo le note ex art. 183, c.6 n.2 c.p.c.,
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