Trib. Salerno, sentenza 15/07/2024, n. 1592

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 15/07/2024, n. 1592
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 1592
Data del deposito : 15 luglio 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA

SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. _____/2024
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Retribuzione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA Registro Generale (con motivazione contestuale)
N. 7292/21 nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 7292/2021 R.G.
Affari Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex
art. 127 ter cpc
nel termine fissato del giorno 14.06.2024, avente ad CRONOLOGICO oggetto: “Retribuzione”;
e vertente N. _______________
tra
rappresentato e difeso dall'avv. A. Cataldo del Foro Parte_1
REPERTORIO di Salerno in virtù di mandato in calce al ricorso, elettivamente
Parte_2 domiciliato presso lo studio del difensore in Campagna, Via n. 149/2024 R.B
Madonna delle Grazie, n. 31;

Ricorrente
Discusso nel termine del 14.06.2024 con scambio di note scritte e ex art. 127 ter cpc
, titolare della ditta individuale “Ristorante Parte_3
da Mario”, rappresentato e difeso dall'avv. C. Faccenda del Foro di Deposito minuta
Salerno in virtù di mandato in calce alla memoria difensiva, _________________
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Eboli,
Via G. Salvemini, n. 5;

Pubblicazione in data
Resistente _______________________ ________________

Giudizio n. 7292/21 R.G. c/o pag. 1 Pt_1 Parte_3
§§§
Nel termine fissato del giorno 14.06.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 29.12.2021 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva di aver svolto attività lavorativa alle dipendenze della resistente dal giorno 22.07.2016 al CP_1
giorno 15.04.2021 (data del licenziamento orale da parte del datore), con le mansioni di cuoco e pulizia cucina e lavaggio piatti e stoviglie, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato regolarizzato dal
22.07.2016 al 31.03.2018;
e dichiarava di essere rimasto creditore delle differenze retributive e, quindi, chiedeva all'adito Tribunale di condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, pari alla somma di euro 93.189,60, oltre rivalutazione e interessi, nonché al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato, si costituiva in giudizio il resistente, il quale impugnava
l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione dei documenti allegati e prova testimoniale), nel termine fissato del giorno 14.06.2024 le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensive: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex
Giudizio n. 7292/21 R.G. c/o pag. 2 Pt_1 Parte_3
ùart. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da è fondata in parte e, Parte_1
pertanto, va accolta per quanto di ragione.
Invero, la parte ricorrente, ricadendo sulla stessa il relativo onere probatorio ex art. 2697 cod. civ., ha fornito un sufficiente riscontro alle asserzioni contenute nell'atto introduttivo del giudizio (cfr., tra le altre,
Cass. n. 11530/2013;
Cass. n. 16951/2018), specificamente circa la sussistenza del rapporto di lavoro, le mansioni svolte, la durata del rapporto di lavoro e l'orario di lavoro.
In particolare, dalla documentazione allegata già si evince che effettivamente la parte ricorrente ha lavorato alle dipendenze della CP_1
resistente, per il periodo 2017/2018 e con le mansioni di inserviente, così come riportato nelle buste paga e nella comunicazione IL (cfr. comunicazione IL, buste paga, estratto conto postale, estratto conto previdenziale, CCNL di settore: cfr. allegati al fascicolo telematico di parte ricorrente).
Inoltre, la prova testimoniale svolta non solo ha confermato le circostanze già oggetto della documentazione depositata dalla parte ricorrente, ma ha fornito un completo riscontro delle circostanze riportate nel ricorso introduttivo della lite circa la durata del rapporto, le mansioni concretamente svolte e, in gran parte, circa l'orario di lavoro.
Infatti, i testi indicati dalla parte ricorrente ( e TI Tes_2
, escussi all'udienza in data 12.12.2023) hanno confermato le
[...]
circostanze di fatto riportate nel ricorso introduttivo sia circa la durata del rapporto di lavoro sia circa le mansioni concretamente svolte sia, in parte, circa l'orario di lavoro.
In particolare, la teste (indifferente, dipendente della TI
resistente dal 2016 agli inizi di febbraio 2018, con le mansioni di CP_1
addetta alle pulizie e, in caso di necessità, di aiuto in cucina a fare le pulizie) ha riferito, tra l'altro, quanto segue: “E' vero che il ricorrente ha lavorato presso la ditta resistente dal 22.07.2016 e fino al 2021, anche
Giudizio n. 7292/21 R.G. c/o pag. 3 Pt_1 Parte_3
se non ricordo il mese……………………..Per il periodo dal 2016 al
2018, anno in cui ho cessato di lavorare, ho visto che il ricorrente lavorava in cucina;
per il periodo successivo, cioè dal 2018 al 2021, posso confermare che il ricorrente ha lavorato presso la resistente, CP_1

in quanto alcune volte mi fermavo presso il ristorante del resistente per un saluto agli ex colleghi di lavoro e per prendere un caffè…………”.
E' vero che il ricorrente svolgeva le mansioni di cuoco, cioè preparava
i pasti per colazione, pranzo e cena;
inoltre, quando c'era necessità, provvedeva anche alla pulizia della cucina, del piazzale esterno, anche al lavaggio di piatti e stoviglie
”.
All'epoca dei fatti per cui è causa vi erano due addetti alla cucina, il ricorrente e ”. ER
E' vero che il ricorrente svolgeva il seguente orario di lavoro: tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle h. 07,00 alle h. 13,00 e, poi, dalle
16,00 alle 20,00;
anche io svolgevo lo stesso orario di lavoro
”.
Il ricorrente non usufruiva del riposo settimanale: ciò avveniva solo raramente, perché lavorava tutti i giorni”.
Sono stata retribuita regolarmente e non ho una causa in corso col resistente”.
Il secondo teste indicato dalla parte ricorrente, Testimone_2
(indifferente, amico del ricorrente, come dallo stesso dichiarato in sede di assunzione della prova, ospite della
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