Trib. Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 7875

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 19/11/2024, n. 7875
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 7875
Data del deposito : 19 novembre 2024

Testo completo



R.G. 20566/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona D'Auria, a seguito dell'udienza del 24.10.2024, visto l'art. 429 c.p.c., lette le note di trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 20566/2023 vertente tra
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. P G C.F. Parte_1 C.F._1
, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Aversa alla Via Giotto C.F._2
n. 87, giusta procura in calce al ricorso
-RICORRENTE-
CONTRO
(CF P.IVA , in persona del legale rapp.te p.t. Dott. Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 con sede legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, rappresentata e difesa dagli Avv.ti CP_1
A I ed E D F, tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del CP_1 Cont Principe n.13/A, presso il Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura per Notar
[...] del 5.9.2019 Rep 42728 Per_1
-RESISTENTE-
OGGETTO: Maggiorazione lavoro straordinario festivo ex art. 9 CCNL 20/9/2001.
CONCLUSIONI: Come in atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.01.2023 parte ricorrente, premesso di essere dipendente della convenuta con le mansioni di collaboratore professionale sanitario attuale Ctg. D5, giusta previsione del C.C.N.L. Sanità Pubblica e rientrante tra il personale turnista, con orario di lavoro, fissato dal C.C.N.L. di comparto in 36 ore settimanali, lamentava che nel periodo da Agosto 2018 a Dicembre 2022, pur avendo prestato servizio nei giorni festivi infrasettimanali indicati in ricorso, non aveva goduto del riposo compensativo, né della retribuzione per il lavoro straordinario e delle maggiorazioni previste dall'art. 29 co. 6 e 31, del CCNL Sanità Pubblica del 21 maggio 2018. Cont Rimasta senza esito la diffida di pagamento e messa in mora legale, inviata alla tramite PEC in data 21.12.2022, conveniva in giudizio la al fine di sentir accertare e dichiarare il proprio Controparte_3
diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del 20.09.2001, cosi come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di € 4.116,72, come da conteggi in atti.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la che, preliminarmente eccepiva Controparte_3
l'intervenuta decadenza dei diritti azionati in mancanza di richiesta di pagamento da parte del dipendente nei trenta giorni dalla prestazione eseguita;
nonché la prescrizione di quanto richiesto per il periodo anteriore al quinquennio decorrente dalla data della notifica del ricorso del 17.09.2024, in mancanza di validi atti interruttivi della prescrizione;
quanto al merito, sulla base di una serie articolata di argomentazioni, concludeva per il rigetto della domanda ritenendo infondate le pretese azionate.
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 24.10.2024, celebrata con il modello della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., come da decreto comunicato alle parti, lette le note d'udienza depositate, il giudice decideva la causa.
La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta per la motivazione che segue.
Innanzitutto, va esaminata l'eccezione preliminare di decadenza proposta da parte convenuta la quale sostiene che il compenso rivendicato non spetterebbe, in quanto non richiesto nel termine di 30 previsto dal comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016-2018. L'eccezione è infondata in quanto la norma in esame non contiene alcuna sanzione di decadenza nel caso di mancata proposizione della relativa istanza.
Ed invero, la decadenza è istituto eccezionale nonché di stretta applicazione e richiede l'univoca, anche se non espressa, enunciazione delle conseguenze pregiudizievoli nei confronti di chi non esercita un diritto nel tempo indicato. Nel caso in esame, la locuzione “da effettuarsi entro 30 gg” introduce invece un termine privo di espresse conseguenze sanzionatorie, se non il decorso del tempo a fini prescrizionali.
Per dipiù secondo l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Sezione lavoro della S.C. in tema di pubblico impiego privatizzato ha chiarito con un principio di diritto che il disposto dell'art. 2126 c.c. “non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedano autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione, come quella di lavoro straordinario, sia stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, prevalendo la necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost.” (Cass. 17912.2024).
Quanto all'eccepita prescrizione non si ritiene maturata, infatti la domanda proposta attiene al periodo Agosto 2018- Dicembre 2022 e, quindi, la nota legale Pec di richiesta di pagamento in atti del 21.6.2023 è da ritenersi atto idoneo ad interrompere la prescrizione delle pretese azionate per il periodo rivendicato.
Con riguardo al merito, in punto di diritto le parti divergono sull'interpretazione dell'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 che, ricalcando quanto in precedenza previsto dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001, dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
In particolare, diversamente da quanto implicitamente sostenuto in ricorso, la convenuta sostiene che tale norma contrattuale non trova applicazione per i dipendenti “turnisti”, qual è la ricorrente, per i quali l'attività svolta nei turni ricadenti in giornata infrasettimanale festiva costituisce attività lavorativa ordinaria.
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