Trib. Benevento, sentenza 30/01/2025, n. 121
Sentenza
30 gennaio 2025
Sentenza
30 gennaio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 74 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2019
Promossa da
LL AL, con Avv. FRANCO PEPE
- opponente contro
TECNO PROGRESS S.A.S. DI DE CA NG &
C.,in persona del legale rappresentante p.t., con Avv. MARIO MIRRA
- opposta
Avente ad
OGGETTO: opposizione al d.i. n. 1467/2 018 con oggetto contratto di sub appalto
CONCLUSIONI: quelle rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 24/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio LL PA AL proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1467/2018 del
15/11/2018 (R.G. 2324/2018), notificato in data 15/11/2018 da
Tecno RO s.a.s., con il qAL gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 7.454,00, oltre interessi moratori dalla scadenz a delle singole fatture sino al soddisfo, a titolo di corrispettivo per le prestazioni d'opera dettagliatamente indicate nelle fatture n. 33 del 26/07/2016, n. 34 del 30/07/2016 e n. 22 del 09/05/2018, eseguite dalla ricorrente in favore della ditta individAL
1
LL PAAL nell'ambito di lavori pubblici appaltati a quest'ultima dai Comuni di Calvi e di Montefusco e ne chiedeva la revoca od annullamento. In particolare , l'opponente eccepiva
l'inesigibilità del credito ingiunto di cui alle fatture n. 33 del
26/07/2016 e n. 34 del 30/07/2016 perchè relative a lavori di installazione di impianti elettrici rispetto ai quali non era stato rilasciato il certificato di conformità e per il resto, in particolare per le opere di cui alla fattura n. 22/2018, ne eccepiva l'infond atezza nel merito perché lavori mai commissionati dalla ditta individAL.
Instauratosi il contraddittorio, parte opposta contestava l'avverso dedotto, prodotto ed eccepito e facendone rilevare il mero intento dilatorio, concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione e per la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
Il Tribunale con ordinanza in data 4/12/2019 concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n . 1467/2018 ed ammetteva le richieste prove orali e per interpe llo. La causa veniva istruita mediante la documentazione versata in atti e l'escussione di un solo testimone, stante l'esplicita rinuncia all'esame degli altri testi formulata a verbale all'udienza dell'8/7/2021 da entrambi i procuratori