Trib. Benevento, sentenza 30/01/2025, n. 121

TRIB Benevento
Sentenza
30 gennaio 2025
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TRIB Benevento
Sentenza
30 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Benevento, sentenza 30/01/2025, n. 121
Giurisdizione : Trib. Benevento
Numero : 121
Data del deposito : 30 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Giudice dott. Rocco Abbondandolo ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.° 74 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2019
Promossa da
LL AL, con Avv. FRANCO PEPE
- opponente contro
TECNO PROGRESS S.A.S. DI DE CA NG &
C.,in persona del legale rappresentante p.t., con Avv. MARIO MIRRA
- opposta
Avente ad
OGGETTO: opposizione al d.i. n. 1467/2 018 con oggetto contratto di sub appalto
CONCLUSIONI: quelle rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta dell'udienza del 24/10/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto introduttivo del presente giudizio LL PA AL proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 1467/2018 del
15/11/2018 (R.G. 2324/2018), notificato in data 15/11/2018 da
Tecno RO s.a.s., con il qAL gli veniva ingiunto di pagare la somma di € 7.454,00, oltre interessi moratori dalla scadenz a delle singole fatture sino al soddisfo, a titolo di corrispettivo per le prestazioni d'opera dettagliatamente indicate nelle fatture n. 33 del 26/07/2016, n. 34 del 30/07/2016 e n. 22 del 09/05/2018, eseguite dalla ricorrente in favore della ditta individAL
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LL PAAL nell'ambito di lavori pubblici appaltati a quest'ultima dai Comuni di Calvi e di Montefusco e ne chiedeva la revoca od annullamento. In particolare , l'opponente eccepiva
l'inesigibilità del credito ingiunto di cui alle fatture n. 33 del
26/07/2016 e n. 34 del 30/07/2016 perchè relative a lavori di installazione di impianti elettrici rispetto ai quali non era stato rilasciato il certificato di conformità e per il resto, in particolare per le opere di cui alla fattura n. 22/2018, ne eccepiva l'infond atezza nel merito perché lavori mai commissionati dalla ditta individAL.
Instauratosi il contraddittorio, parte opposta contestava l'avverso dedotto, prodotto ed eccepito e facendone rilevare il mero intento dilatorio, concludeva per l'integrale rigetto dell'opposizione e per la concessione della provvisoria esecutività ex art. 648 c.p.c.
Il Tribunale con ordinanza in data 4/12/2019 concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo n . 1467/2018 ed ammetteva le richieste prove orali e per interpe llo. La causa veniva istruita mediante la documentazione versata in atti e l'escussione di un solo testimone, stante l'esplicita rinuncia all'esame degli altri testi formulata a verbale all'udienza dell'8/7/2021 da entrambi i procuratori
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