Trib. Lodi, sentenza 31/01/2024, n. 35
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Testo completo
N.R.G. 194/2023
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 31/01/2024, alle ore 11:20, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. FIORINA MILA;
Parte_1
Per l'Avv. Vicario Viviana in sostituzione dell'Avv. MARAZZA MARCO. Controparte_1
Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m
. invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 194/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. FIORINA MILA Parte_1 C.F._1
ATE ) VIA SANTA CHIARA, 58 10122 TORINO, C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARAZZA MARCO e dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ICO ) VIA LUTEZIA, 5 00198 ROMA;
avv. UGGE' C.F._3
GIANMICHELE ( ) VIA COLLE EGHEZZONE, 1 26900 LODI;
C.F._4 CP_2
( re Madonne 8 00197 Roma, presso il cui studio è
[...] C.F._5 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28/03/2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per l'accertamento del Controparte_1 lavoro straordinario svolto ai sensi dell'art. 39 del CCNL imprese di pulizia e servizi e la condanna della resistente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 quale committente dell'appalto, al pagamento dell'importo lordo complessivo di € 31.834,33 o in subordine il minor importo lordo di € 31.069,68;
oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di appalto sussistente tra (società cancellata dal registro delle Parte_2 imprese il 23.11.2022) e Controparte_1
- del rispettivo rapporto di lavoro alle dipendenze della società appaltatrice Parte_2
- dell'adibizione continuativa all'appalto in essere presso lo stabilimento sito in San Giuliano Milanese;
- della sede di lavoro in San Giuliano Milanese;
- del regolamento aziendale applicato da Parte_2
- dell'orario di lavoro svolto;
- dell'ammontare del credito per il lavoro straordinario svolto;
1
- della responsabilità solidale della committente;
- dell'art. 39 del CCNL.
Ha concluso come sopra sinteticamente riportato.
Si è ritualmente costituita in giudizio , esponendo della rispettiva estraneità al rapporto di Controparte_1 lavoro della controparte, ricordando l'onere della prova gravante su controparte, contestando l'orario di lavoro dedotto, esponendo dell'allegazione generica dell'orario, affermando la corretta maggiorazione per il lavoro straordinario secondo il regolamento aziendale, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine.
In corso di causa parte ricorrente, con apposita procura speciale, ha rinunciato espressamente alla domanda di condanna della controparte alla regolarizzazione contributiva.
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti e tramite l'escussione di tre testimoni (udienza del
12.12.2023), all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Risultano dai documenti sussistenza e durata del rapporto di lavoro subordinato, quale socio lavoratore, di
alle dipendenze di (si vedano il contratto di assunzione e le Parte_1 Parte_2 buste paga prodotte da parte ricorrente);
risultano altresì le mansioni svolte ed il livello di inquadramento, nonché la sede di San Giuliano Milanese.
Risulta altresì dai documenti che tra (società cancellata dal registro delle imprese in Parte_2 data 23.11.2022, come da visura camerale) e siano intercorsi una successione di contratti di Controparte_1 appalto di servizi, con “addenda” allegati, tali da coprire tutto il periodo oggetto di causa (v. art. 11 di tutti i contratti: dal 01.09.2017 al 31.08.2018, dal 01.09.2018 al 31.08.2019, dal
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 31/01/2024, alle ore 11:20, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. FIORINA MILA;
Parte_1
Per l'Avv. Vicario Viviana in sostituzione dell'Avv. MARAZZA MARCO. Controparte_1
Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m
. invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 194/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. FIORINA MILA Parte_1 C.F._1
ATE ) VIA SANTA CHIARA, 58 10122 TORINO, C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARAZZA MARCO e dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ICO ) VIA LUTEZIA, 5 00198 ROMA;
avv. UGGE' C.F._3
GIANMICHELE ( ) VIA COLLE EGHEZZONE, 1 26900 LODI;
C.F._4 CP_2
( re Madonne 8 00197 Roma, presso il cui studio è
[...] C.F._5 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28/03/2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per l'accertamento del Controparte_1 lavoro straordinario svolto ai sensi dell'art. 39 del CCNL imprese di pulizia e servizi e la condanna della resistente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 quale committente dell'appalto, al pagamento dell'importo lordo complessivo di € 31.834,33 o in subordine il minor importo lordo di € 31.069,68;
oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di appalto sussistente tra (società cancellata dal registro delle Parte_2 imprese il 23.11.2022) e Controparte_1
- del rispettivo rapporto di lavoro alle dipendenze della società appaltatrice Parte_2
- dell'adibizione continuativa all'appalto in essere presso lo stabilimento sito in San Giuliano Milanese;
- della sede di lavoro in San Giuliano Milanese;
- del regolamento aziendale applicato da Parte_2
- dell'orario di lavoro svolto;
- dell'ammontare del credito per il lavoro straordinario svolto;
1
- della responsabilità solidale della committente;
- dell'art. 39 del CCNL.
Ha concluso come sopra sinteticamente riportato.
Si è ritualmente costituita in giudizio , esponendo della rispettiva estraneità al rapporto di Controparte_1 lavoro della controparte, ricordando l'onere della prova gravante su controparte, contestando l'orario di lavoro dedotto, esponendo dell'allegazione generica dell'orario, affermando la corretta maggiorazione per il lavoro straordinario secondo il regolamento aziendale, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine.
In corso di causa parte ricorrente, con apposita procura speciale, ha rinunciato espressamente alla domanda di condanna della controparte alla regolarizzazione contributiva.
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti e tramite l'escussione di tre testimoni (udienza del
12.12.2023), all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Risultano dai documenti sussistenza e durata del rapporto di lavoro subordinato, quale socio lavoratore, di
alle dipendenze di (si vedano il contratto di assunzione e le Parte_1 Parte_2 buste paga prodotte da parte ricorrente);
risultano altresì le mansioni svolte ed il livello di inquadramento, nonché la sede di San Giuliano Milanese.
Risulta altresì dai documenti che tra (società cancellata dal registro delle imprese in Parte_2 data 23.11.2022, come da visura camerale) e siano intercorsi una successione di contratti di Controparte_1 appalto di servizi, con “addenda” allegati, tali da coprire tutto il periodo oggetto di causa (v. art. 11 di tutti i contratti: dal 01.09.2017 al 31.08.2018, dal 01.09.2018 al 31.08.2019, dal
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