Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 2378
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando,
in esito alla camera di consiglio dell'udienza del 10/12/2024 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 1994 2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...]_1 C.F._1
11/11/1979, rappresentata e difesa, dall'avv. LOPES ALESSANDRO giusta procura in atti
ricorrente
CONTRO
, rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI MESSINA, giusta procura in atti
Resistente
OGGETTO: crediti di lavoro
1
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Esame dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in 11/04/2024 la ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: -condannare (oggi Controparte_2 Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma
[...]
alla Via G. Del Monte n. 60, cod. fisc. al pagamento in favore P.IVA_1
della dott.ssa , per le causali in narrativa, della somma di euro Parte_1
1.350,00 (o della diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
- condannare il datore di lavoro alla rifusione delle spese.
Deduceva di essere stata assunta con contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la qualifica di “navigator” nell'ambito delle iniziative governative volte a incentivare l'accesso al lavoro dei cittadini beneficiari del reddito di cittadinanza.
Esponeva come il contratto di lavoro prevedeva la corresponsione di una indennità mensile forfettaria di 300 euro volta a ristorare il lavoratore per le spese di trasporto, vitto e alloggio eventualmente affrontate nello svolgimento dell'incarico e senza obbligo di rendicontazione.
Nel periodo compreso tra marzo e luglio 2020, l' sospendeva a tutti i CP_2
“navigator” la corresponsione dell'importo forfettario previsto per le spese di viaggio, vitto e alloggio, stante l'assoluto divieto di spostamento disposto ex lege su tutto il territorio nazionale in ragione dell'emergenza pandemica, ritenendo che il citato divieto avesse fatto venire meno la causale giustificativa dell'indennità;
instaurava pertanto il ricorso opponendosi alla scelta datoriale.
Nella resistenza del datore di lavoro, costituitosi con comparsa di costituzione del
28.11.2024, udite le parti all'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la
2
decisione, stante l'inconducenza della prova testimoniale, il procedimento viene così deciso.
2. Esame dei presupposti del diritto.
I principi regolatori della fattispecie in esame posso essere tratti dall'art. 2103
c.c. a mente del quale: “Il
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi