Trib. Milano, sentenza 07/01/2025, n. 78
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G.21989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.21989/2023 promossa
da
AT LY (C.F. [...]), AP IA (C.F.
[...]), MA NN (C.F. [...]), tutte elettivamente domiciliate in VIA NOMENTANA 293, ROMA, presso lo studio dell'avv. PLANELLI EMANUELE
([...]), che le rappresenta e difende per procure allegate all'atto di citazione in appello, unitamente all'avv. PAPPALARDO PAOLO ([...]) VIA ETTORE PONTI
18, MILANO
APPELLANTI contro
AN DA (C.F. 08060470963), già NA LTD, in persona del procuratore speciale Juliusz
Komorek, elettivamente domiciliata presso la PEC matteo.castioni@pec.it dell'avv. CASTIONI
MATTEO ([...]), che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
avverso la sentenza n.3088/2023 del 05/05/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano
CONCLUSIONI
Per le appellanti:
pagina 1 di 10
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma integrale della sentenza n.3088/23 del Giudice di Pace di Milano, pubblicata in data 05.05.2023, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale di NA DA, condannare la convenuta al pagamento della somma residua di €150,00, oltre agli interessi legali dal fatto al soddisfo.
Con integrale refusione di spese ed onorari di causa, rimborso forfettario e oneri di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche e delle spese e compensi del presente giudizio di gravame, rimborso forfettario e oneri di legge.
Per l'appellata:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare: dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art.348bis c.p.c. proposto dalle sig.re NI LY, AR IA e AN ER e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.3088/2023;
Nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n.3088/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da NA;
In punto spese: condannare le appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, NI LY, AN ER e AR IA (di seguito, “le appellanti”) hanno impugnato davanti al Tribunale di Milano la sentenza n.3088/2023 del
Giudice di Pace di Milano, pubblicata il 05.05.2023, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata l'08.09.2023, NA DA ha concluso chiedendo, anzitutto, la declaratoria di manifesta infondatezza dell'appello ex art.348-bis cpc e, nel merito, il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha poi chiesto dichiararsi che in ogni caso nulla è dovuto da NA e condannarsi le appellanti alle spese di lite del secondo grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
La prima udienza si è tenuta l'11.10.2023 e, all'esito, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 04.12.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter cpc.
Nelle proprie note, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
La vicenda dalla quale è sorta la lite si può riassumere come segue.
pagina 2 di 10
Le attrici avevano stipulato con NA DA (“NA”) un contratto di trasporto aereo da Venezia a
NI, da eseguirsi il 20.09.2021 con il volo FR2050 delle 23:10. Alle sig.re NI LY e
AR IA era stato attribuito il codice di prenotazione n. P7MFJ, mentre alla sig.ra AN
ER era stato attribuito il codice n. I9ILMG.
Tuttavia, il volo veniva cancellato senza congruo preavviso, per fatto non riferibile al vettore. Le sig.re
NI e AN decidevano di acquistare due nuovi biglietti (All.2 atto citazione primo grado).
In data 24.09.2021, NA ha riaccreditato gli importi corrisposti per l'acquisto dei biglietti relativi al volo cancellato, come richiesto dalle appellanti (All.1 e 2 comparsa di risposta in primo grado).
In data 30.9.2021, tramite OL S.r.l.s., che si è avvalsa dell'opera dell'avv. Emanuele Planelli, la sig.ra AN ha diffidato NA a pagare le compensazioni pecuniarie previste dall'art.5 del Reg. CE
261/04, il risarcimento del danno patrimoniale –consistente nel costo del nuovo biglietto, pari a
€105,98 –e le spese sostenute per l'attività stragiudiziale, pari a €150,00, per l'invio della diffida medesima (All.3B fasc. attrici primo grado).
In data 04.10.2021, tramite OL S.r.l.s., che si è avvalsa sempre dell'opera dell'avv. Emanuele
Planelli, anche le sig.re NI e AR hanno diffidato NA a pagare le compensazioni pecuniarie previste dall'art. 5 del Reg. CE 261/04 e le spese sostenute per l'attività stragiudiziale (All.
3B fasc. attrici primo grado), pari a € 150,00, per l'invio della diffida medesima, risultanti da una fattura elettronica prodotta sub All.8 dalle attrici ed emessa alla sig.ra NI da OL s.r.l.s., con causale “Gestione pratica: assistenza stragiudiziale volo FR2050 del 20/09/2021”.
Il 20.10.2021, le attrici hanno notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il 22.10.2021, il Servizio Clienti di NA ha risposto al reclamo presentato dalla sig.ra NI, relativo anche alla posizione delle altre due attrici, manifestando la disponibilità di corrispondere €250 di compensazione pecuniaria per ogni passeggero (fascicolo di primo grado NA, depositato in appello, ivi, p.31).
Il 10.11.2021, NA ha scritto alla sig.ra NI per sollecitare la compilazione del modulo necessario ad effettuare il pagamento di €750 a titolo di compensazione pecuniaria ed €31,50 come differenza tra il prezzo corrisposto per l'acquisto dei biglietti sostitutivi e il prezzo, già rimborsato, sostenuto per i biglietti del volo poi cancellato (fasc. primo grado NA depositato in appello, p. 33).
Il 26.11.2021, NA ha corrisposto le somme appena citate (fasc. primo grado NA, p. 34).
Il 13.12.2021, le attrici hanno iscritto a ruolo la causa.
Il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza qui appellata, osservato che il pagamento del 26.11.2021 era anteriore all'iscrizione a ruolo della causa, ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto
pagina 3 di 10
alle compensazioni pecuniarie e al risarcimento del danno patrimoniale, respingendo la domanda di condanna di NA al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale.
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto di aderire alla giurisprudenza di merito che qualifica la sopportazione di spese di assistenza stragiudiziale quale danno ingiusto, risarcibile solo se provato nell'an e nel quantum, e ne nega la risarcibilità qualora la spesa risulti eccessiva o superflua. La sentenza ha rilevato l'assenza di prova del pagamento della fattura emessa e, in ogni caso, la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vincenzo Barbuto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° Grado iscritta al n. r.g.21989/2023 promossa
da
AT LY (C.F. [...]), AP IA (C.F.
[...]), MA NN (C.F. [...]), tutte elettivamente domiciliate in VIA NOMENTANA 293, ROMA, presso lo studio dell'avv. PLANELLI EMANUELE
([...]), che le rappresenta e difende per procure allegate all'atto di citazione in appello, unitamente all'avv. PAPPALARDO PAOLO ([...]) VIA ETTORE PONTI
18, MILANO
APPELLANTI contro
AN DA (C.F. 08060470963), già NA LTD, in persona del procuratore speciale Juliusz
Komorek, elettivamente domiciliata presso la PEC matteo.castioni@pec.it dell'avv. CASTIONI
MATTEO ([...]), che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
avverso la sentenza n.3088/2023 del 05/05/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano
CONCLUSIONI
Per le appellanti:
pagina 1 di 10
Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma integrale della sentenza n.3088/23 del Giudice di Pace di Milano, pubblicata in data 05.05.2023, previa declaratoria dell'inadempimento contrattuale ed extracontrattuale di NA DA, condannare la convenuta al pagamento della somma residua di €150,00, oltre agli interessi legali dal fatto al soddisfo.
Con integrale refusione di spese ed onorari di causa, rimborso forfettario e oneri di legge.
In ogni caso con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio ai sensi del D.M. n.55/2014 e successive modifiche e delle spese e compensi del presente giudizio di gravame, rimborso forfettario e oneri di legge.
Per l'appellata:
Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione:
In via preliminare: dichiarare la manifesta infondatezza dell'appello ex art.348bis c.p.c. proposto dalle sig.re NI LY, AR IA e AN ER e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n.3088/2023;
Nel merito: rigettare l'avverso appello e confermare la sentenza di primo grado n.3088/2023 emessa dal Giudice di Pace di Milano e, in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto da NA;
In punto spese: condannare le appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, NI LY, AN ER e AR IA (di seguito, “le appellanti”) hanno impugnato davanti al Tribunale di Milano la sentenza n.3088/2023 del
Giudice di Pace di Milano, pubblicata il 05.05.2023, svolgendo le conclusioni in epigrafe.
Costituitasi con comparsa depositata l'08.09.2023, NA DA ha concluso chiedendo, anzitutto, la declaratoria di manifesta infondatezza dell'appello ex art.348-bis cpc e, nel merito, il suo rigetto, con conferma della sentenza impugnata. L'appellata ha poi chiesto dichiararsi che in ogni caso nulla è dovuto da NA e condannarsi le appellanti alle spese di lite del secondo grado di giudizio, oltre accessori come per legge.
La prima udienza si è tenuta l'11.10.2023 e, all'esito, la causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del 04.12.2024, poi sostituita dal deposito di note scritte ex art.127-ter cpc.
Nelle proprie note, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
La vicenda dalla quale è sorta la lite si può riassumere come segue.
pagina 2 di 10
Le attrici avevano stipulato con NA DA (“NA”) un contratto di trasporto aereo da Venezia a
NI, da eseguirsi il 20.09.2021 con il volo FR2050 delle 23:10. Alle sig.re NI LY e
AR IA era stato attribuito il codice di prenotazione n. P7MFJ, mentre alla sig.ra AN
ER era stato attribuito il codice n. I9ILMG.
Tuttavia, il volo veniva cancellato senza congruo preavviso, per fatto non riferibile al vettore. Le sig.re
NI e AN decidevano di acquistare due nuovi biglietti (All.2 atto citazione primo grado).
In data 24.09.2021, NA ha riaccreditato gli importi corrisposti per l'acquisto dei biglietti relativi al volo cancellato, come richiesto dalle appellanti (All.1 e 2 comparsa di risposta in primo grado).
In data 30.9.2021, tramite OL S.r.l.s., che si è avvalsa dell'opera dell'avv. Emanuele Planelli, la sig.ra AN ha diffidato NA a pagare le compensazioni pecuniarie previste dall'art.5 del Reg. CE
261/04, il risarcimento del danno patrimoniale –consistente nel costo del nuovo biglietto, pari a
€105,98 –e le spese sostenute per l'attività stragiudiziale, pari a €150,00, per l'invio della diffida medesima (All.3B fasc. attrici primo grado).
In data 04.10.2021, tramite OL S.r.l.s., che si è avvalsa sempre dell'opera dell'avv. Emanuele
Planelli, anche le sig.re NI e AR hanno diffidato NA a pagare le compensazioni pecuniarie previste dall'art. 5 del Reg. CE 261/04 e le spese sostenute per l'attività stragiudiziale (All.
3B fasc. attrici primo grado), pari a € 150,00, per l'invio della diffida medesima, risultanti da una fattura elettronica prodotta sub All.8 dalle attrici ed emessa alla sig.ra NI da OL s.r.l.s., con causale “Gestione pratica: assistenza stragiudiziale volo FR2050 del 20/09/2021”.
Il 20.10.2021, le attrici hanno notificato l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Il 22.10.2021, il Servizio Clienti di NA ha risposto al reclamo presentato dalla sig.ra NI, relativo anche alla posizione delle altre due attrici, manifestando la disponibilità di corrispondere €250 di compensazione pecuniaria per ogni passeggero (fascicolo di primo grado NA, depositato in appello, ivi, p.31).
Il 10.11.2021, NA ha scritto alla sig.ra NI per sollecitare la compilazione del modulo necessario ad effettuare il pagamento di €750 a titolo di compensazione pecuniaria ed €31,50 come differenza tra il prezzo corrisposto per l'acquisto dei biglietti sostitutivi e il prezzo, già rimborsato, sostenuto per i biglietti del volo poi cancellato (fasc. primo grado NA depositato in appello, p. 33).
Il 26.11.2021, NA ha corrisposto le somme appena citate (fasc. primo grado NA, p. 34).
Il 13.12.2021, le attrici hanno iscritto a ruolo la causa.
Il Giudice di Pace di Milano, con la sentenza qui appellata, osservato che il pagamento del 26.11.2021 era anteriore all'iscrizione a ruolo della causa, ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto
pagina 3 di 10
alle compensazioni pecuniarie e al risarcimento del danno patrimoniale, respingendo la domanda di condanna di NA al pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale.
In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto di aderire alla giurisprudenza di merito che qualifica la sopportazione di spese di assistenza stragiudiziale quale danno ingiusto, risarcibile solo se provato nell'an e nel quantum, e ne nega la risarcibilità qualora la spesa risulti eccessiva o superflua. La sentenza ha rilevato l'assenza di prova del pagamento della fattura emessa e, in ogni caso, la
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi