Trib. Agrigento, sentenza 07/05/2024, n. 671

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Agrigento, sentenza 07/05/2024, n. 671
Giurisdizione : Trib. Agrigento
Numero : 671
Data del deposito : 7 maggio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Agrigento dott.ssa Alessandra Di Cataldo, in funzione di Giudice del
Lavoro, in esito alle note scritte depositate ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 7 maggio 2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 222/2023 promossa da
DA OL, C.F. [...], rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Di Fede, giusta procura in atti,
-ricorrente-
contro
COMUNE DI CANICATTI', in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Loredana Vaccaro, giusta procura in atti,
-resistente-
e nei confronti di
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Carlisi, giusta procura in atti,
-resistente-
Oggetto: licenziamento per giusta causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 25.01.2023, l'odierno ricorrente chiede dichiararsi la nullità, l'illegittimità
e comunque l'inefficacia del licenziamento a lui intimato in data 29.09.2022, in quanto privo di giusta causa nonché assolutamente sproporzionato rispetto ai fatti contestati;
chiede, quindi, dichiararsi, in applicazione dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, il proprio diritto ad essere riammesso in servizio e ad essere reintegrato nel posto di lavoro precedentemente occupato con identiche


mansioni ed inquadramento e, per l'effetto, condannarsi il Comune di Canicattì al pagamento, in suo favore, di tutte le retribuzioni maturate nonché al versamento della contribuzione dovuta nel periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il momento in cui ha avuto accesso al pensionamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
chiede altresì dichiararsi il proprio diritto al risarcimento del danno subito in misura pari a 24 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto e, conseguentemente, condannarsi il Comune di Canicattì al pagamento di tutte le indennità spettanti a titolo di risarcimento;
infine, chiede accertarsi il proprio diritto al risarcimento del danno all'immagine e alla reputazione da lui subito. Con condanna alle spese e distrazione dei compensi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Si è costituito in giudizio il Comune di Canicattì, deducendo variamente l'infondatezza del ricorso, del quale chiede il rigetto. Con condanna alle spese.
Ritualmente instaurato il contraddittorio nei suoi confronti, si è costituito in giudizio l'INPS, chiedendo pronunciarsi sulla fondatezza o meno della domanda di parte, in relazione alla regolarizzazione assicurativa e previdenziale, con accertamento, in caso di accoglimento, della relativa retribuzione imponibile e conseguente condanna del datore di lavoro al versamento delle contribuzioni. Con condanna alle spese.
In data odierna, in esito al deposito telematico di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva decisa con adozione della sentenza.
________________________
Va premesso, sulla scorta della documentazione versata in atti, che, con nota prot n. 26171 del
29.06.2022 (cfr. doc. 1 del fascicolo di parte ricorrente), il Comune resistente - dopo aver evidenziato che “sussiste uno specifico divieto per il pubblico dipendente di esercitare l'attività libero-professionale legale (art. 18, comma 1, lett. d), L. n. 247/2012, il quale ha stabilito che la professione di avvocato è incompatibile “con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato”)” - contestava all'odierno ricorrente “ai sensi dell'art. 55-bis e ss. del
D.Lgs. n. 165/2001, l'addebito disciplinare (…) in relazione alla nota acquisita al prot. n. 23002 del 08/06/2022 a firma dell'Avv. OL Adamo, nonché in relazione alla conseguente verifica effettuata sul sito del Consiglio Nazionale Forense (CNF), da cui è emerso che la S.V. (nata a
Canicattì il 20/11/1957) risulta iscritta quale “Avvocato Straniero” dal 17/07/2019-Ordine di appartenenza LE
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