Trib. Firenze, sentenza 03/12/2024, n. 3809
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Testo completo
N. R.G. 2937/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2937/2024 promossa da:
, con gli avv.ti Barbara Ramagini e Francesco Facchini Parte_1
Ricorrente contro
con gli avv.ti Andrea Pettini e Cristina Pratesi CP_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 20.11.2024: “Le parti concludono come da accordo di mediazione con l'aggiunta che il padre starà con la minore anche un lunedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina, lunedì da concordarsi tra le parti a partire dal 09.12.2024 e ciò per tutto il periodo scolastico e che nel periodo delle vacanze
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scolastiche estive il padre starà con la minore due lunedì al mese sino al mercoledì mattina.”
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso depositato in data 12.03.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
modificare, ex art. 337 quinquies c.c., il decreto emesso il 22.10.2020 nel procedimento RG n. 3485/2020 e, per l'effetto, disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre o in denegata Persona_1
ipotesi presso la madre, tempi e modi di frequentazione padre-figlia più assidui, mantenimento diretto della minore essendo la frequentazione paritetica tra i genitori.
Il ricorrente ha dedotto il verificarsi di circostanze nuove e successive al decreto emesso a conclusione del procedimento R.G. n. 3485/2020 VG che ne giustificherebbero la richiesta di modifica. Il ricorrente, in particolare, ha rappresentato che il rapporto tra le parti, nonostante i tentativi da parte del di Pt_1
ricomporre la famiglia o quanto meno di collaborare nell'esclusivo interesse della figlia dopo una momentanea riconciliazione, con il passare del tempo Per_1 sarebbe peggiorato e l'atteggiamento oppositivo della volto unicamente a CP_1
screditare la figura paterna, si sarebbe sempre più acuito tanto che la stessa si rifiuterebbe di collaborare con il padre nella gestione e nell'interesse della figlia arrivando a non condividere scelte inerenti la minore, per le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2937/2024 promossa da:
, con gli avv.ti Barbara Ramagini e Francesco Facchini Parte_1
Ricorrente contro
con gli avv.ti Andrea Pettini e Cristina Pratesi CP_1
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni formulate dalle parti all'udienza del 20.11.2024: “Le parti concludono come da accordo di mediazione con l'aggiunta che il padre starà con la minore anche un lunedì dall'uscita di scuola sino al mercoledì mattina, lunedì da concordarsi tra le parti a partire dal 09.12.2024 e ciò per tutto il periodo scolastico e che nel periodo delle vacanze
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scolastiche estive il padre starà con la minore due lunedì al mese sino al mercoledì mattina.”
FATTO E DIRITTO
1. con ricorso depositato in data 12.03.2024 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
modificare, ex art. 337 quinquies c.c., il decreto emesso il 22.10.2020 nel procedimento RG n. 3485/2020 e, per l'effetto, disporre l'affidamento della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso il padre o in denegata Persona_1
ipotesi presso la madre, tempi e modi di frequentazione padre-figlia più assidui, mantenimento diretto della minore essendo la frequentazione paritetica tra i genitori.
Il ricorrente ha dedotto il verificarsi di circostanze nuove e successive al decreto emesso a conclusione del procedimento R.G. n. 3485/2020 VG che ne giustificherebbero la richiesta di modifica. Il ricorrente, in particolare, ha rappresentato che il rapporto tra le parti, nonostante i tentativi da parte del di Pt_1
ricomporre la famiglia o quanto meno di collaborare nell'esclusivo interesse della figlia dopo una momentanea riconciliazione, con il passare del tempo Per_1 sarebbe peggiorato e l'atteggiamento oppositivo della volto unicamente a CP_1
screditare la figura paterna, si sarebbe sempre più acuito tanto che la stessa si rifiuterebbe di collaborare con il padre nella gestione e nell'interesse della figlia arrivando a non condividere scelte inerenti la minore, per le
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