Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 22

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/01/2025, n. 22
Giurisdizione : Trib. Nocera Inferiore
Numero : 22
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

N. 2064/2017 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2064/2017 R.G.A.C.

FINO 2 IT S.r.l., rapp.ta dalla mandataria doBank SP, elettivamente domiciliato in VIA G. CANALE N. 32 C/O AVV. GENNARO MEMOLI NOCERA
INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. BIANCO TECLA (c.f.: [...]), dal quale è rappresentato e difeso;

ATTORE
E
SI IN (c.f.: [...]), elettivamente domiciliato in C/O
AVV. ANTONIA GUERRASIO - VIA BOTTIGLIERI N. 14 84086 ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. OMNO CARMINE (c.f.: [...]), dal quale è rappresentata e difesa;

CONVENUTA
TT ON (c.f.: [...]), elettivamente domiciliato in
C/O AVV. ANTONIA GUERRASIO - VIA BOTTIGLIERI N. 14 84086
ROCCAPIEMONTE, presso lo studio dell'Avv. OMNO CARMINE (c.f.:
[...]), dal quale è rappresentato e difeso;

CONVENUTO
BANCO BPM SP (c.f.: 00715120150 ), elettivamente domiciliato in via lungomare tafuri n.15 salerno , presso lo studio dell'Avv. BARATTA ANDREA (c.f.:
[...]), dal quale è rappresentato e difeso;

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INTERVENTORE
IO DI IN SP , elettivamente domiciliato in LARGO DEL
TEATRO VALLE, 6 OM , presso lo studio dell'Avv. D'ERCOLE STEFANO (c.f.:
[...]), dal quale è rappresentato e difeso;

INTERVENTORE
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti.
Essa è infondata.
Invero, nel caso di specie, la società attrice ha, innanzitutto, dimostrato la propria legittimazione ad agire, producendo in giudizio copia dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco dei crediti da RE SP a Fino 2 IT RL.
In proposito, la S.C. ha affermato il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. 1 dicembre
1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1, 22/02/2022, n. 5857;
Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116;

Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798).
Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, diffusamente, Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici,
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individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta
Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo, Cass., sez. 3,
16/04/2021, n. 10200).
Si è, quindi, affermato che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze
i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5,
29/12/2017, n. 31118;
cfr. Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884;
Cass., sez. 3, 10/02/2023, n.
4277).
Nel caso di specie, dall'esame dell'avviso in oggetto allegato in atti, si evince che tra le categorie di crediti ivi indicate rientra anche il rapporto giuridico oggetto del presente giudizio
(contratto di mutuo).
Inoltre, la cessionaria ha fornito la prova del proprio credito, attraverso la produzione in giudizio dei contratti di mutuo e degli atti di fideiussione.
Va rigettata, altresì, l'eccezione di decadenza formulata dai convenuti ex art. 1957 c.c..
Invero, dall'esame della documentazione in atti (cfr. contratti di mutuo chirografario), si evince che le parti hanno convenuto, in deroga alla previsione di sei mesi di cui all'art. 1957
c.c.
un termine superiore (36 mesi) entro il quale il creditore deve proporre le istanze contro il debitore.
Se le parti convengono che il garante debba adempiere a seguito di 'semplice richiesta scritta' da parte creditore, la richiesta di pagamento inviata in via stragiudiziale può essere considerata valida ai sensi dell' art. 1957 c.c. : ragionando diversamente, la garanzia perderebbe il suo significato, essendo incompatibile l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione, che può essere indifferentemente rivolta contro il debitore principale o contro il solo fideiussore o contro entrambi, con effetti ugualmente idonei ad impedire l'estinzione della fideiussione.
Dall'esame della documentazione agli atti, dunque, le parti hanno convenuto il diritto della banca di agire nei confronti dei
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