Trib. Bari, sentenza 05/12/2024, n. 4803
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Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 1998/2021
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 05/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CAROPPO Parte_1
NICOLA MARIA
ricorrente contro
Controparte_1
-, rappresentata e difesa dall'Avv.to Elena ZUPA
[...] resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c. per il riconoscimento della tutela risarcitoria da illegittima collocazione in CISOA nel periodo dell'emergenza da Covid-19.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 05.12.2024.
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio la parte ricorrente, rappresentando di essere stato assunto a tempo indeterminato dal
17.05.2010 alle dipendenze dell' resistente, inquadrata nel 4° CP_1 livello del C.I.R.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria della , con qualifica CP_2 professionale di operaio specializzato, addetto allo spegnimento dei fuochi ed alle attività di sistemazione idraulico-forestale, e di essere stata collocato illegittimamente in C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 al
19.04.2020 per le seguenti ragioni: a) violazione dell'art. 87, D.L. n.
18/2020;
b) mancata previa convocazione delle OO.SS. per valutare la scelta organizzativa e, soprattutto, per l'esame congiunto dei criteri di rotazione, omessi nel caso di specie;
c) disparità di trattamento con gli altri dipendenti di ruolo per i quali opera il CCNL Funzioni
Locali, esentati dal servizio con mantenimento dell'integrale trattamento retributivo, ed anche con gli altri operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria non collocati in
C.I.S.O.A.;
lamentando un pregiudizio di ordine economico pari alla differenza tra quanto spettante a titolo di trattamento retributivo se non fosse stato posto illegittimamente in C.I.S.O.A. e quanto percepito per lo stesso periodo di collocamento in C.I.S.O.A. a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione pari alla complessiva somma di € 1.008,03 analiticamente calcolata, agiva in giudizio per la condanna dell' resistente al pagamento della retribuzione CP_1 spettante per il periodo di illegittimo collocamento in C.I.S.O.A. dal
23.03.2020 19.04.2020 pari ad € 2.120,16 o altra somma di giustizia ed in subordine per la condanna dell' resistente al pagamento CP_1
a titolo risarcitorio della differenza tra quanto spettante a titolo di retribuzione e quanto percepito a titolo di trattamento sostitutivo della retribuzione per il periodo di illegittimo collocamento in
C.I.S.O.A. dal 23.03.2020 19.04.2020 pari alla complessiva somma di
€ 1.008,03 o altra di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria, con il favore delle spese di lite da distrarre. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva l' resistente per rappresentare di aver agito in CP_1 conformità alle indicazioni richieste e fornite dall' sulla possibilità CP_3 di accesso alla C.I.S.O.A. senza consultazione e concertazione sindacale;
eccepiva l'inoperatività al rapporto in esame dell'invocato
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art. 87 D.L. n. 18/2020, atteso che la parte ricorrente è titolare di rapporto di diritto privato;
non contestava la determinazione del danno lamentato dalla parte ricorrente e domandava, di conseguenza, il rigetto delle domande promosse per infondatezza, vinte le spese di lite. Allegava documentazione.
All'udienza fissata per la discussione il decidente pronunciava la sentenza completa di dispositivo e di motivazione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti della domanda subordinata avanzata dalla parte ricorrente per le seguenti ragioni.
Innanzitutto, occorre fare una necessaria premessa.
A bene vedere, infatti, dalle allegazioni delle parti, ed in particolare, tenuto conto di quanto rappresentato circa le richieste inoltrate all' dall'Agenzia resistente, emerge che la parte ricorrente sia CP_3 stata posta dal 23.03.2020 al 19.04.2020 in C.I.S.O.A. (Cassa
Integrazione Speciale per gli Operai ed impiegati a tempo indeterminato dipendenti da imprese Agricole) ed abbia percepito durante lo stesso periodo il trattamento sostitutivo della retribuzione ex artt. 18 D.L.gs n. 148/2015, 8 e segg. L. n. 457/1972.
Tanto premesso, per la decisione della presente controversia, si ritiene dirimente stabilire se possa operare o meno per il rapporto lavorativo in esame l'invocato art. 87 D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, che si riporta nei primi tre commi che qui interessano:
< 1. Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di
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ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, che, conseguentemente:
a) limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 22 maggio 2017,
n. 81 non trova applicazione.
3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), e per i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
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imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati nella vigenza dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione
e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.>>.
La norma in esame, come facilmente desumibile dal riferimento all'art. 1, comma 2, D.L.gs n. 165/20011, è destinata ad operare esclusivamente per i rapporti di pubblico impiego privatizzato alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
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Secondo la prospettazione della parte resistente non potrebbe rientrare nel novero dei destinatari di detta disciplina il rapporto di lavoro della parte ricorrente in quanto di diritto privato.
Ebbene, la tesi sostenuta dalla difesa dell' resistente non CP_1 potrebbe essere condivisa in alcun modo alla luce dei più recenti arresti della Suprema Corte di Cassazione sulla natura del rapporto lavorativo in esame correttamente richiamati nelle note conclusionali dalla difesa della parte ricorrente.
Innanzitutto, deve ritenersi incontestato tra le parti che la parte ricorrente sia stata assunta nei ruoli della resistente. CP_1
A tal proposito occorre fare alcune necessarie premesse sulla dotazione organica dell' resistente esaminando la L. CP_1 CP_2
n. 3/2010 che l'ha istituita.
[...]
Ebbene, con la L. n. 3/2010 è stata istituita l' CP_2 CP_1 resistente alla quale sono stati trasferiti i compiti, i servizi ed in generale tutte le attività irrigue e forestali di competenza regionale ai sensi degli artt. 1 e 2 legge cit.
Pertanto, la legge regionale in esame ha disciplinato una classica ipotesi di trasferimento di attività dalla all' CP_2 CP_1 resistente che, per i profili attinenti ai rapporti lavorativi dei dipendenti trasferiti, è da ricondurre sotto la disciplina dell'art. 31
T.U.P.I., espressamente richiamato dall'art. 12, comma 2, lett. a) L.
n. 3/2010. CP_2
Questo l'art. 31 D.L.vo n. 165/2001:
<< Fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano
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l'articolo 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'articolo 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.>>.
Questo, invece, l'art. 12, commi 1 e 2 L. n. 3/2010: CP_2
< Per lo svolgimento dei compiti istituzionali l' si dota CP_1 di proprio personale tecnico, amministrativo e operaio nel rispetto della dotazione organica, approvata dalla Giunta regionale su proposta del Direttore generale anche in considerazione dei processi assunzionali e di primo inquadramento di cui ai commi successivi nonché dell'articolo
16, comma 5.
2. In fase di prima istituzione l' si avvale: CP_1
a) degli operai di ruolo e degli operai e impiegati a tempo indeterminato alle dipendenze della , già addetti CP_2 alle attività forestali e irrigue, che transitano alle dipendenze dell' ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 31 CP_1 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni);
b) degli operai stagionali forestali e agricoli già assunti a tempo determinato alle dipendenze della per lo CP_2 svolgimento delle attività forestali e irrigue trasferite all' , in applicazione del diritto di precedenza di cui al CP_1 comma 4 quinquies dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES), come inserito dal comma 40 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
a prescindere dall'istanza di cui al comma 4 sexies di detto articolo, come aggiunto dal comma 40 dell'articolo 1