Trib. Massa, sentenza 08/04/2024, n. 259
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico dott.
Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2254/2018 R.G.A.C. promossa da
LI RA
(Cod. Fisc. BNDRHL83P654L833O) rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Perfetti e dall'Avv.
Ilaria LI, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo difensore, in Massa, Piazza Aranci nl 18 attrice
nei confronti di
Axa Assicurazioni s.p.a.
(P. IVA 00902170018) rappresentata e difesa dall'Avv. Monica Santini, in virtù di procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniela Patriarchi, in Carrara (MS), Via
Cavour n. 11 convenuta
1
AC ZO convenuto contumace
IG LE convenuto contumace
Oggetto: risarcimento danni
CONCLUSIONI
Per l'attrice (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 07.04.2023, in sostituzione dell'udienza di p.c.):
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e, in particolare, respinte tutte le eccezioni formulate dai convenuti in comparsa di risposta e nei successivi scritti difensivi:
1. “ Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del AC ZO nella causazione del sinistro occorso alla Sig.ra LI RA in Massa, all'interno della rotatoria tra Via UR Ovest e
Via Oliveti, il giorno 22/09/2010 per i motivi indicati nella premessa dell'atto di citazione e nella sentenza emessa dal Tribunale di Massa n° 35 del 21/07/2014 depositata il 2/09/2014 nel procedimento R.G. 17/14 app. Trib. e divenuta definitiva tra le parti in data 31/10/2014;
2) Condannare conseguentemente in solido tra loro, il Sig. TI NZ, quale conducente della bisarca marca Iveco modello Magirus targata CL455CD trainante rimorchio marca fasano targato AD13624, FATIGATI PASQUALE, quale proprietario del suddetto veicolo e AXA
Assicurazioni S.p.A. , quale compagnia assicuratrice, al tempo dell'occorso, della bisarca marca
Iveco modello Magirus targato CL455CD e del rimorchio, in persona del legale rappresentante pro tempore, a risarcire all'attrice, tutti i danni patrimoniali anche da perdita di chance e non
2 patrimoniali, morali, esistenziali, estetici, relazionali e comunque nessuno escluso, patiti e patiendi dalla Sig.ra LI RA a seguito delle lesioni riportate nel sinistro de quo, liquidandoli nella somma di € 1.079.622,19 o in quella maggiore o minore somma che risulteràgiusta ed equa al termine dell'espletanda istruttoria, facendo applicazione della Tabella
Milanese del 2018 e/o superando i limiti di personalizzazione previsti dalla suddetta Tabella per tutti i motivi esposti in premessa, oltre rivalutazione monetaria e interessi dal 22 Settembre 2010 sino al giorno dell'effettivo pagamento, a detta somma è già stato detratto l'acconto di €
230.000,00 versato da Axa Ass.ni S.p.A. e trattenuto in conto del maggior avere;
3) In via subordinata nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale accertare e dichiarare in ogni caso la prevalente e maggioritaria responsabilità del AC ZO nella causazione del sinistro per cui è causa, per quanto dedotto in narrativa e per quanto provato in corso di giudizio, e per l'effetto, condannare il predetto convenuto, quale conducente della bisarca targata CL455CD, IG LE, quale proprietario del veicolo bisarca marca Iveco modello Magirus targato CL455CD trainante rimorchio Fasano targato AD13624, AXA
Assicurazioni S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, quale compagnia assicuratrice del suddetto veicolo al tempo dell'occorso, in via solidale tra loro al risarcimento di tutti i danni patrimoniali anche da perdita di chance e non patrimoniali, morali, esistenziali, estetici, relazionali e comunque nessuno escluso subiti dall'attrice, in rapporto alla percentuale di corresponsabilità nella causazione del sinistro che verrà accertata in capo ai convenuti e nella misura che verrà determinata dal Giudice Adito tenuto anche conto della somma di €
1.079.622,19 richiesta con la domanda principale;
4) In via istruttoria: A) dichiarare inammissibili le istanze istruttorie di Axa Assicurazioni spa;
B) ammettere tutte le istanze istruttorie formulate da LI RA in atti e non ammesse, con tutti i testi indicati e senza alcuna limitazione numerica, previa modifica dell'ordinanza data
10/10/2019 e di quella datata 17/01/2022;
5) In ogni caso vinte le spese di causa.”
Per la convenuta Axa Assicurzioni s.p.a. (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
03.04.2023, in sostituzione dell'udienza di p.c.):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
In via principale: accertato l'avvenuto integrale risarcimento dei danni richiesti da parte della compagnia convenuta, rigettare tutte le domande proposte dalla signora LI RA in quanto infondate e indimostrate. Con vittoria di spese e competenze professionali del giudizio.
3 In via subordinata: in caso di accoglimento, accertata l'esistenza e l'ammontare dei danni richiesti, liquidarli in misura corrispondente al grado di responsabilità imputabile al convenuto IG LE tenuto conto, ex art. 1227 c.c., del concorso di colpa della stessa danneggiata. In ogni caso detraendo dall'importo ancora dovuto le somme già versate da Axa Assicurazioni s.p.a.
Con ogni consequenziale pronuncia in punto di spese e con riserva di formulare richieste istruttorie nel termine di cui all'art. 183 comma VI c.p.c..
In via istruttoria
Axa Assicurazioni S.p.A si oppone alla richiesta di ammissione di CTU diretta ad accertare lo stato dei luoghi alla data del sinistro ed in particolare le caratteristiche del percorso ciclo-pedonale che fiancheggiava la strada sulla quale l'incidente si è verificato.”
A questo ultimo riguardo si richiama tutto quanto dedotto ed argomentato nelle note scritte depositate in vista delle udienze del 2 aprile 2021 e del 2 luglio 2021.
Torniamo a ripetere che l'incidente è accaduto il 22.9.2010 per cui non si vede quale possa essere
l'utilità di disporre oggi, a distanza di oltre 10 anni, una consulenza tecnica diretta ad accertare lo stato dei luoghi dal momento che lo stesso è sicuramente mutato. A ciò si aggiunga che lo stato dei luoghi, ed in particolare della pista ciclabile alla data del sinistro è documentalmente provato: vedasi il fascicolo fotografico allegato al rapporto d'incidente depositato da questa difesa in allegato alla memoria istruttoria (doc.8) e gli ingrandimenti fotografici tratti sempre dal fascicolo fotografico, doc. 2 e 3 del fascicolo Axa. Inoltre lo stato dei luoghi è stato ben chiarito nel corso della testimonianza resa all'udienza del 3 luglio 2020 dall'ing. Della Pina, dirigente del comune di
Massa, direttore dei lavori che avevano interessato la rotatoria e testimone sicuramente super partes.
Qualora il Tribunale ritenesse invece di disporre una CTU, chiediamo che al nominando CTU venga in primo luogo richiesto di verificare se alla data del sinistro via UR Ovest, in prossimità dell'incrocio con via Oliveti, fosse presente un percorso che consentiva sia ai pedoni che ai ciclisti di superare l'intersezione senza doversi immettere nella rotatoria.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
LI RA conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa, AC ZO, IG
LE ed Axa Assicurazioni s.p.a., rispettivamente quali, conducente, proprietario e
4
compagnia assicuratrice per la R.C.A. dell'autocarro tg.CL455CD, munito di rimorchio tg.
AD13624, chiedendo venissero dichiarati tenuti e condannati, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni (patrimoniali e non patrimoniali) – quantificati in complessivi € 1.079.622,19, al netto di quanto già percepito in acconto, o in quellaa diversa che fosse risultata all'esito dell'istruttoria
- che assumeva di aver rispettivamente subito in dipendenza del sinistro stradale verificatosi in
Massa, il 22.09.2010, in occasione del quale il conducente dell'autocarro, nel percorrere Via
Arelia Ovest con direzione Carrara-Massa, nel compiere manovra di svolta a destra per immettersi in Via Oliveti, aveva investito la stessa LI, che circolava a bordo del suo velocipede nella stessa direzione e che veniva attinta dal rimorchio dell'automezzo, in corrispondenza del cordolo dell'aiuola insistente al centro della rotatoria posta al crocevia tra le due vie e, quindi, al di fuori della carreggiata stradale, non essendo il predetto conducente riuscito
a mantenere all'interno della stessa le route del rimorchio.
Deduceva: di aver subito gravi lesioni fisiche, in particolare la distruzione dell'osso e dei tessuti molli e della gamba, nonchè del femore sinistro, essendo stato l'arto schiacciato dalle ruote del rimorchio, avendone rischiato l'amputazione, ed avendo seguito un lungo e complesso iter terapeutico e riabilitativo (articolatosi in plurimi interventi chirurgici e ricoveri ospedalieri), avendo riportato un significativo danno biologico temporaneo ed essendole derivati rilevanti postumi invalidanti permanenti, nonchè la riduzione, a seguito del sinistro, del proprio reddito lavorativo da ingegnere informatico dipendente di tale P.A. Engineering s.r.l. (essendo ella passata, dopo il superamento del periodo di comporto, per un periodo di quasi due anni, da un contratto a tempo indeterminato
a un contratto a tempo determinato di telelavoro, con conseguente perdita o riduzione dei premi di produzione e/o individuali che avrebbe potuto a percepire continuando a lavorare secondo il pregresso regime, per poi riprendere a lavorare con nuovo contratto a tempo indeterminato) ed, infine, la perdita di chances di ottenere un maggior reddito lavorativo per l'impossibilità di recarsi all'estero, se non accompagata da colleghi, anche al fine di partecipare a conferenze;
che i danni patrimoniali conseguiti all'illecito consistevano nelle spese mediche sostenute, nel maggior costo per l'acquisto di un'autovettura con cambio automatico (non essendole più consentito l'utilizzo di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi