Trib. Lanciano, sentenza 25/11/2024, n. 399

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lanciano, sentenza 25/11/2024, n. 399
Giurisdizione : Trib. Lanciano
Numero : 399
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. M CA Presidente Dr. G NI Giudice D.ssa M R BNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 109/2024 R.G., rimessa a decisione all'udienza a trattazione scritta del 21.11.2024 e vertente
TRA
n. a Atessa il 4.5.1980, CF Parte_1 C.F._1
difesa dal'Avv. D B
ATTRICE
C/
n. a Manchester il 29.8.1979 CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: regolamentazione esercizio della potestà genitoriale.
CONCLUSIONI
L'Avv. D B per conclude: “Voglia il Tribunale Parte_1 di Lanciano disciplinare l'affidamento dei figli minori e Persona_1
, le modalità dei rapporti con ciascun genitore ed i correlati diritti di Persona_2 come segue: A) affidamento condiviso dei gemelli Persona_1


e , nati il 26 agosto 2011 a Manchester (Regno Unito), con collocamento Persona_2 prevalente presso la madre ;
B) disporre che il signor Parte_1 CP_1 nato a [...] 1979, residente in Sout Station Road Netley Abbey, si debba recare a far visita ai figli almeno due volte l'anno ad Atessa (CH), luogo di residenza abituale dei figli: la prima, per almeno sette giorni consecutivi, da concordare a seconda degli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi del padre, preferibilmente durante le vacanze natalizie;
la seconda, per almeno sette giorni consecutivi, da concordare a seconda degli impegni scolastici dei figli e quelli lavorativi del padre: non è indispensabile che la frequentazione padre/figli coincida con il periodo delle vacanze scolastiche, ma quando ciò non CP_ avverrà sarà il signor a doversi recare in Italia proprio per non costringere i figli ad assentarsi da scuola;
che in occasione delle vacanze estive, il padre tenga con sé i figli per almeno trenta giorni consecutivi a Southampton. Il padre avrà cura di andare a prenderli al loro arrivo in aeroporto;
che le spese del viaggio e della CP_ permanenza tanto del quanto dei figli siano poste interamente a carico del signor
C) disporre che il signor nato a [...], il CP_1 CP_1
29 agosto 1979, residente in [...], 3 Station Road Netley Abbey, debba provvedere al mantenimento economico dei figli fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, mediante versamento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla ricorrente Parte_1
(coordinate bancarie [...]
[...]
1XXX) della somma complessiva di Euro 600,00, seicento/00, (Euro 300,00, trecento/00, per ogni figlio), o di quella maggiore che risulterà adeguata alle effettive ed attuali capacità economico-patrimoniali del signor e che verrà CP_1 adeguata annualmente ed automaticamente secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'Istat a far tempo dal mese di febbraio 2024 (rivalutazione dal febbraio
2024 al febbraio 2025 con versamento della somma adeguata a partire dal marzo
2025 e così ogni anno);
specificandosi la decorrenza della debenza dalla data della domanda;
disporre che il signor debba concorrere nella misura del 50% CP_1 alle spese straordinarie dei figli. Quanto alla determinazione delle spese incluse nel mantenimento ordinario e di quelle, invece, straordinarie, nonché alle modalità di rimborso di queste ultime, si disciplini come segue: SPESE COMPRESE NELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
baby sitter se già esistenti nell'organizzazione familiare;
pre- scuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (cinema, feste ed attività conviviali), spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio). SPESE EXTRA ASSEGNO OBBLIGATORIE per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private
convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spesa per il conseguimento della patente di guida presso autoscuole private;
spese sportive per la retta e per l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dello sport, in forma agonistica o non. SPESE EXTRA ASSEGNO subordinate al consenso di entrambi i genitori. Sono suddivise nelle seguenti categorie: 1) Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede);
pre-scuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca per esigenze lavorative della signora ;
viaggi studio e d'istruzione, Parte_1 soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
2) Spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto);
3) organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. IL RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO: Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, email, fax, pec, ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro-quota al genitore che ha
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