Trib. Latina, sentenza 12/12/2024, n. 1377

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Latina, sentenza 12/12/2024, n. 1377
Giurisdizione : Trib. Latina
Numero : 1377
Data del deposito : 12 dicembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 10 dicembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.
127ter c.p.c.
;
lette le note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3610/2023 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Antimo Buonamano;
Parte_1 contro
Controparte_1 [...]
, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e Controparte_2 difesi, ai sensi dell'art. 417bis c.p.c., dai funzionari dott.sse Maria Grazia Luppi e Claudia
Lucidi;

Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L


ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
Con ricorso depositato in data 7.11.2023, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio il , anche nelle sue articolazioni territoriali, al fine di Controparte_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRINCIPALE, previa eventuale disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, della L. n. 107/2015, dell'art. 2 del d. P.C.M. del 23 settembre 2015 e/o dell'art. 3 del d. P.C.M. del 28 novembre 2016
(nella parte in cui limitano l'assegnazione della carta elettronica ai soli docenti
a tempo indeterminato), per violazione delle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (recepito dalla dir. 99/70 del Consiglio dell'Unione Europea), degli artt. 14, 20 e 21 della CDFUE e delle altre disposizioni sopra richiamate, accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente a usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2021/2022-
2022/2023 e 2023/2024 -o per i diversi anni di precariato risultanti dovuti, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, e conseguentemente condannarsi il
[...]
ad assegnare alla parte ricorrente la suddetta Controparte_1
“Carta elettronica” o altro strumento equipollente per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5,
6 e 8 del d. P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente)
l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio
a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente.
IN VIA SUBORDINATA, previo accertamento e declaratoria dell'inadempimento, da parte del , Controparte_1 dell'obbligo formativo sancito dagli artt. 63 e 64 del CCNL del
29/11/2007 e dall'art. 282 del D. Lgs. n. 297/94, oltreché dalla clausola
6 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato e dall'art. 14 della
CDFUE, nonché previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023 e 2023/2024 -condannarsi il ad assegnare alla parte ricorrente la Controparte_1 suddetta “Carta elettronica” o altro strumento equipollente per
l'aggiornamento e la formazione dei docenti, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del d. P.C.M. 28 novembre 2016 o con modalità
e funzionalità analoghe, e ad accreditare sulla detta carta (o in altro strumento equipollente) l'importo nominale di € 1.500,00 (ossia € 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato), quale contributo economico da destinare alla formazione professionale della parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, anche in forma specifica ex art. 1218 del c.c.
Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il chiedendo la reiezione della pretesa ex adverso CP_1 formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'odierna udienza e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione scritta così come indicato in epigrafe), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Deve prioritariamente essere affermata la giurisdizione dell'intestato Tribunale, atteso che parte ricorrente agisce non per ottenere l'annullamento di atti di macro-organizzazione, bensì per conseguire riconoscimento di un diritto soggettivo che assume derivi direttamente dalla legge, da interpretare in conformità al principio di parità di trattamento
tra lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori precari, sancito dalla direttiva europea
1999/70/CE.
Sempre in via preliminare deve rilevarsi come la parte ricorrente abbia documentato di non essere fuoriuscita dal sistema scolastico, in tal guisa rendendo effettivamente prospettabile un concreto ed attuale pregiudizio alla propria professionalità laddove perduri l'inibizione alla fruizione della carta, circostanza, questa, che radica l'interesse attoreo a coltivare il presente giudizio.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 29961/2023 (cui si farà ampio rinvio anche nel prosieguo del percorso motivazionale) ha avuto modo di chiarire che “nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza, ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. È infatti in quel momento che si verifica il venir meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente”.
Ciò posto, volgendo allo scrutinio del merito della controversia, giova prima di tutto ricostruire brevemente il dettato normativo inerente al beneficio rivendicato in ricorso, denominato “Carta Elettronica del Docente” e, di seguito, anche solo “Carta”.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 che ha introdotto la carta elettronica per l'aggiornamento
e la formazione del docente, così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti
e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni
e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_3 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività
individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.”.
Con previsione del tutto coerente, il DPCM n. 32313 del 25.09.2015, adottato ai sensi del comma 122, nel definire le modalità di
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