Trib. Lecce, sentenza 15/07/2024, n. 2571

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lecce, sentenza 15/07/2024, n. 2571
Giurisdizione : Trib. Lecce
Numero : 2571
Data del deposito : 15 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona del giudice on. dott.ssa RI Paola
Sanghez, ha emesso la seguente
SENTENZA
Resa contestualmente, previa discussione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. anche mediante il rinvio alle note conclusionali, all'udienza del 15.7.2024, nella causa civile iscritta al n.5569/21 R.G.
Trib.
TRA
AC SI
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Bonsegna, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione in opposizione, procuratore domiciliatario
- opponente –
CONTRO
AR MA TO
Rappresentato e difeso dall'avv.to Giampaolo Salvatore, giusta procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, procuratore domiciliatario
-opposto-
MOTIVAZIONE
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma
17, della legge 18 giugno 2009, n. 69
, trattandosi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, di quest'ultima legge, di disposizione normativa suscettibile di trovare applicazione con riguardo ai giudizi che, alla data della suddetta entrata in vigore (4 luglio 2009), risultino ancora pendenti in primo grado, così come quello in esame.
1


Pertanto, devono, all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti (atto di citazione in opposizione notificato dall'opponente CA IM, comparsa di costituzione e risposta depositata da AR UR
ON), sia i verbali di causa, le note di trattazione scritta e le note conclusionali. Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza dover premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cod. proc. civ., la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, dai verbali delle udienze in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, nonché dalle note di trattazione scritta, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr., in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica prevista dall'art. 281-sexies cod. proc. civ., Cass. 19 ottobre 2006, n. 22409).
Instauratosi il contraddittorio tra le parti, concessi i termini istruttori ex art.183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita con il solo interrogatorio di parte opponente mentre quello di parte opposta non è stato espletato per motivi di salute certificati di AR UR ON, e con prova testimoniale. Precisate le conclusioni all'udienza del 27.6.2023, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 12.12.2023, poi rinviata d'ufficio all'udienza del 15.7.2024, con termine alle parti per il deposito di note conclusive .
In data odierna, dopo la discussione anche mediante il rinvio alle note conclusive, il giudice ha deciso la causa con sentenza contestuale inviata telematicamente alle parti.
DECISIONE
Ritiene il decidente che l'opposizione sia fondata e meriti accoglimento.
Osserva il giudice che per quanto emerso dall'interrogatorio formale di CA IM e come si evince dalla documentazione in atti (vedi assegni privi di date ed emissione, quindi a garanzia, ricevute di pagamento), AR UR ON abbia prestato delle
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