Trib. Roma, sentenza 06/12/2024, n. 18690
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Valeria Chirico Giudice rel.
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A sulla domanda congiunta di separazione iscritta al n.r.g. 52792/2023, proposta da
, con il patrocinio dell'Avv. D'AMATO ORNELLA per Parte_1 procura in atti
E
, con il patrocinio dell'Avv. SARRI ALESSANDRA Controparte_1
per procura in atti
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Letto il ricorso congiunto per la separazione personale delle parti;
lette le note di trattazione scritta per l'udienza del 04.07.2024;
rilevato che le allegazioni delle parti e la indisponibilità alla riconciliazione dimostrano la intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
rilevato che le parti hanno chiesto di separarsi alle seguenti condizioni:
“a) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e provvederanno ognuno al proprio mantenimento.
b) La casa familiare sita in Roma, via di Settecamini n. 109, di proprietà del sig. CP_1 viene assegnata alla sig.ra dove continuerà a vivere con il figlio , il marito Pt_1 Per_1 asporterà i propri effetti personali.
c) Il figlio minore è collocato presso la madre, ma viene affidato congiuntamente Per_1 ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale in capo a ciascun genitore, quando terranno con loro il minore.
d) Il padre terrà con sé il figlio quando potrà, previo accordo con la madre, essendo lo stesso all'estero per ragioni di lavoro e non potendo programmare con largo anticipo le frequentazioni, in ogni caso quando si trova in Italia starà con il figlio a fine settimana alternati, dal venerdì, con prelievo alla scuola, e fino alla domenica sera sino alle 20.00 quando lo riporterà a casa della madre;
durante la settimana, per due pomeriggi infrasettimanali con pernotto, previo accordo tra le parti sulle giornate.
e) Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dalle ore 10:00 del 23 dicembre sino alle
10.00 del 30 dicembre e dalle ore 10:00 del 30 dicembre al 6 gennaio;
una settimana bianca, ad anni alterni, con ciascun genitore. Durante le vacanze pasquali tre giorni, in cui è ricompreso il giorno di pasqua o pasquetta, ad anni alterni con ciascun genitore
(Pasqua 2024 con il padre);
durante le vacanze estive il padre, potrà