Trib. Roma, sentenza 05/01/2025, n. 53
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Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio n. 20, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Elena Eugenia Ruggiero, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
via Emilio de' Cavalieri n. 7, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Cerulli Irelli e
Giovanni Imperi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.2.24 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato dall'1.2.07 al gennaio 2022 alle dipendenze della resistente come musicista e cantante presso il locale Jackie O di proprietà e gestito dalla convenuta;
di essere stato assunto come prestatore d'opera e retribuito con regolari fatture da cui emergeva che la società ha operato, per ogni singolo pagamento, una ritenuta Inps/Enpal;
che tuttavia
CP_ dall'estratto contributivo emergeva che la società non aveva mai versato all' i relativi contributi;
di aver invano richiesto la regolarizzazione contributiva sia al datore CP_ di lavoro che all' Tanto premesso ha chiesto condannare parte datoriale alla regolarizzazione contributiva per il periodo dall'1.2.07 al gennaio 2022, maggiorato di quant'altro dovuto per legge, oltre al risarcimento del danno;
in subordine, in caso di prescrizione dei contributi, condannare parti convenute in solido alla costituzione di una rendita vitalizia a favore del ricorrente ai sensi dell'art. 13 l. 1338/1962;
con vittoria delle spese di lite.
1
Si è costituita la società affermando l'inammissibilità della domanda Parte_2
per intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti nel corso di precedente giudizio intrapreso dal ricorrente nei confronti della società in relazione al medesimo rapporto di lavoro oggetto della presente richiesta;
contestando comunque le pretese avverse, essendo nel frattempo intervenuta la regolarizzazione contributiva per il periodo CP_ dall'1.6.17 al 30.4.23 a seguito di accertamento ed attesa l'avvenuta prescrizione dei contributi per il periodo precedente.
CP_ Non si è costituito l' benchè ritualmente
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Paola Giovene di Girasole, all'esito dell'udienza del 12 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8376 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Roma, alla via Crescenzio n. 20, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Elena Eugenia Ruggiero, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Roma, Parte_2
via Emilio de' Cavalieri n. 7, presso lo studio degli avv.ti Giuseppe Cerulli Irelli e
Giovanni Imperi, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti resistente
NONCHE'
in persona del legale rapp.te p.t. CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.2.24 la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato dall'1.2.07 al gennaio 2022 alle dipendenze della resistente come musicista e cantante presso il locale Jackie O di proprietà e gestito dalla convenuta;
di essere stato assunto come prestatore d'opera e retribuito con regolari fatture da cui emergeva che la società ha operato, per ogni singolo pagamento, una ritenuta Inps/Enpal;
che tuttavia
CP_ dall'estratto contributivo emergeva che la società non aveva mai versato all' i relativi contributi;
di aver invano richiesto la regolarizzazione contributiva sia al datore CP_ di lavoro che all' Tanto premesso ha chiesto condannare parte datoriale alla regolarizzazione contributiva per il periodo dall'1.2.07 al gennaio 2022, maggiorato di quant'altro dovuto per legge, oltre al risarcimento del danno;
in subordine, in caso di prescrizione dei contributi, condannare parti convenute in solido alla costituzione di una rendita vitalizia a favore del ricorrente ai sensi dell'art. 13 l. 1338/1962;
con vittoria delle spese di lite.
1
Si è costituita la società affermando l'inammissibilità della domanda Parte_2
per intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti nel corso di precedente giudizio intrapreso dal ricorrente nei confronti della società in relazione al medesimo rapporto di lavoro oggetto della presente richiesta;
contestando comunque le pretese avverse, essendo nel frattempo intervenuta la regolarizzazione contributiva per il periodo CP_ dall'1.6.17 al 30.4.23 a seguito di accertamento ed attesa l'avvenuta prescrizione dei contributi per il periodo precedente.
CP_ Non si è costituito l' benchè ritualmente
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