Trib. Salerno, sentenza 30/01/2024, n. 540

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 30/01/2024, n. 540
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 540
Data del deposito : 30 gennaio 2024

Testo completo

RE A PU BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
5654/2019 avente ad oggetto “buoni fruttiferi postali"
TRA
VI CO (c.f. [...]), in qualità di erede legittimo di
VI EL nato ad [...] il [...] e deceduto in Amalfi (SA) il 26.10.2017
e VI NT, nata a [...] il [...] e deceduta in Amalfi il
05.11.2014, rappresentato e difeso, giusto mandato in atti, dagli Avv.ti Carmelo Bifano ed
Annamaria Goglia ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in Salerno,
Via Dei Principati, 78;

-Attore
E
POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F.97103880585), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura agli atti, dall' Avv. Carmela Malandrino, elettivamente domiciliata in Salerno, presso la filiale di Poste italiane Spa, dislocazione
Affari legali territoriali sud, sito alla via Paradiso di Pastena Snc;

-Convenuto
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, VI SC conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Poste Italiane Spa al fine di ottenere il rimborso di n. 6 buoni fruttiferi postali trentennali riscossi alle condizioni e con gli interessi indicati sul retro dei buoni stessi.
L'odierno attore deduceva che: in data 01.10.2015 e 08.10.2015, in qualità di procuratore del sig. VI EL, riscuoteva presso l'ufficio postale di Agerola (NA), n. 6 buoni fruttiferi postali ordinari e precisamente 1) n. 000.050, serie Q, emesso in data 05/01/1987 di lire 2.000.000 per un importo di € 11.961,84 ;
2) n. 965.933, serie R, emesso in data 22/11/1996 di lire 1.000.000 per un importo di € 2.056,36;
3) n. 000.402, serie Q, emesso in data 27/09/1990 di lire 2.000.000 per un importo di € 8.247,37;
4) n. 000.878, serie Q, emesso in data 27/09/1990


di lire 1.000.000 per un importo di € 4.123,69;
5) n. 000.281, serie P, emesso in data 27/03/1986 di lire 1.000.000 per un importo di € 7.423,76;
6) n. 000.092, serie P, emesso in data 27/03/1986 di lire 2.000.000 per un importo di € 14.847,52;
complessivamente riscuoteva una somma pari ad € 48.660,54 e che tale importo corrisponde ad un tasso di interesse inferiore rispetto
a quello previsto sul retro dei buoni stessi;
che sulla base dei tassi previsti dai buoni, Poste italiane doveva rimborsare ai de cuius VI EL e VI NT la somma pari ad € 80.556,44 e pertanto la società deve corrispondere la differenza pari ad € 31.895,90;
che tali buoni fruttiferi erano stati emessi secondo la disciplina prevista dal DPR n. 156/1973
e che invece Poste Italiane aveva rimborsato i buoni sulla base del DM del 13.06.86;
che
l'attore in qualità di erede dei sigg. VI voleva ottenere il rimborso dei buoni alle condizioni e al tasso di interesse indicato, stante la sottoscrizione avvenuta sulla base del principio dell'affidamento letterale dei titoli.
Concludeva per l'accoglimento della domanda e la condanna della società convenuta al pagamento della somma complessiva di € 31.895,90, quale differenza fra quanto versato e quanto dovuto, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa si costituiva Poste Italiane Spa la contestando sia il quantum che l'an dell'avversa pretesa in quanto infondata in fatto e diritto e alcuna ulteriore somma era dovuta rispetto a quella già corrisposta al momento del rimborso in applicazione della legge
e del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 sia per i buoni emessi precedentemente che successivamente al predetto. Concludeva per l'integrale rigetto di tutte le domande come formulate nei confronti di Poste Italiane S.p.A., il tutto con vittoria di spese.
Instaurato il contraddittorio, ritenuta la causa matura per la decisione, all'esito dell'udienza del 05/10/2023, tenutasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., il giudizio era trattenuto in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Nel merito, il giudizio de quo trae origine dalla richiesta di liquidazione sulla differenza del corrispettivo già incassato in merito a n. 6 buoni fruttiferi postali.
Parte attrice sostiene che i buoni postali fruttiferi 1) n.
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