Trib. Rovigo, sentenza 06/03/2024, n. 231
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Testo completo
Udienza del 6.3.2024
Giudice Istruttore, dott. Nicola Del Vecchio
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 913/2023 R.G., vertente tra:
*****
LL CO
COMUNE DI SAN BELLINO
*****
È presente per parte appellante l'Avv. Stefano Cappellini che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
È presente per parte appellata l'Avv. Caterina Cretì, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
Il G.I. a questo punto invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. art. 429 c.p.c..
L'Avv. Cappellini si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa;
precisa le conclusioni come da note illustrative.
L'Avv. Cretì si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa;
precisa le conclusioni come da note illustrative.
I difensori chiedono di essere dispensati dalla presenza al momento della lettura della motivazione e del dispositivo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
1
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 913/2023 R.G., vertente tra
LL CO (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cappel- lini (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difenso- re, sito in Rovigo (RO), Corso del Popolo n.161;
- appellante- contro
COMUNE DI SAN BELLINO (C.F. 82000550291 – P.IVA 00234460293), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Cretì (c.f. [...]), elettiva- mente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito in Rovigo, Piazzale D'Annunzio n. 1;
- appellato –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da verbale del 6.3.2024.
Per l'appellato: come da verbale del 6.3.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art.
45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2
Il ricorrente ha impugnato la sentenza n. 44/2023 del Giudice di Pace di Rovigo, depositata in data
24.2.2023, all'esito del procedimento recante n. R.G. 307/2022, terminato con una pronuncia di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio, proposto dall'odierno appellante.
La vicenda trae origine dall'opposizione al verbale di contestazione n. S-5105/2021 del Corpo di
Polizia Locale di San Bellino, emesso per la contestata violazione dell'art. 142, comma 9, cod. strada, per avere circolato alla velocità di 124,45 km/h in un tratto di strada sottoposto al limite di velocità di 70 km/h, a bordo dell'autovettura targata FM216AN, in data 29.10.2021.
In particolare, l'appellante ha articolato cinque motivi di appello.
Con il primo motivo di impugnazione, l'attore ha dedotto la nullità della sentenza per violazio- ne/erronea applicazione dell'art.132, comma 2, n.4 c.p.c., in quanto la motivazione resa dal giudice di prime cure è generica e priva di riferimenti a norme, principi di diritto e specifiche perizie tecniche, tanto da risultare inesistente.
Con il secondo motivo di appello, il LI ha lamentato la carenza e l'erroneità della motivazione in ordine al modello ed alla serie dell'autovettura, in quanto il Giudice di Pace ha confuso il modello con la serie dell'autovettura, anche in presenza di una C.T.U. che ha espressamente dato atto dell'incompatibilità di elementi presenti sulla autovettura ritratta in fotografia e quella di proprietà del ricorrente.
Con il terzo motivo di appello, il LI ha lamentato la carenza e l'erroneità della motivazione in ordine agli elementi che secondo la C.T.U. espletata attesterebbero l'inconciliabilità dell'autovettura ritratta nella foto e quella nella disponibilità dell'appellante, evidenziando che, a differenza di quanto affermato dal giudice di prime cure, gli elementi incompatibili sono cinque e
l'impianto di scarico è risultato essere collocato in punti diversi.
Con il quarto motivo di appello, il ricorrente ha dedotto che l'intervento eseguito sulla macchina di sua proprietà riguarda la fiancata destra e il paraurti posteriore, costituito semplicemente da una ripresa della verniciatura, elementi che non soso stati neanche considerati dal C.T.U. non avendo alcun rilievo nell'ambito dell'indagine peritale.
Con il quinto motivo di appello, il LI ha evidenziato che le motivazioni addotte dal giudice di prime cure a fondamento del rigetto consistono in una errata valutazione degli elementi esaminati dal C.t.u., il quale, dall'esame delle immagini a disposizione, ha rilevato l'esistenza di elementi non riscontrabili su entrambe le vetture.
In data 4.10.2023, si è costituito il Comune di San Bellino, il quale ha preliminarmente eccepito la tardività dell'appello.
Nel merito, l'appellato, contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione, ha posto in evidenza la completezza e la coerenza delle motivazioni rese dal giudice di prime cure
3
Parte resistente ha contestato la fondatezza dell'appello, rinviando alle argomentazioni già sviluppa- te in primo grado, evidenziando la correttezza della pronuncia del giudice di prime cure.
1. In via del tutto preliminare, va esaminata l'eccezione di tardività dell'appello.
In particolare, l'appellato ha evidenziato che il presente procedimento è stato erroneamente introdotto con atto di citazione, anziché con ricorso.
Dunque, il convenuto ha dedotto che l'atto introduttivo è stato notificato in data 13.4.2023 e la causa è stata iscritta a ruolo il 20.4.2023, oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data 16.3.2023.
L'eccezione è fondata.
1.2 A questo giudicante non sfugge l'esistenza di recentissima pronuncia della Suprema Corte a
Sezioni Unite, con la quale è stato chiarito che “nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal
d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. Igs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclu- sioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso
Giudice Istruttore, dott. Nicola Del Vecchio
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 913/2023 R.G., vertente tra:
*****
LL CO
COMUNE DI SAN BELLINO
*****
È presente per parte appellante l'Avv. Stefano Cappellini che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
È presente per parte appellata l'Avv. Caterina Cretì, che conclude riportandosi ai propri atti e verbali di causa.
Il G.I. a questo punto invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. art. 429 c.p.c..
L'Avv. Cappellini si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa;
precisa le conclusioni come da note illustrative.
L'Avv. Cretì si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa;
precisa le conclusioni come da note illustrative.
I difensori chiedono di essere dispensati dalla presenza al momento della lettura della motivazione e del dispositivo.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
1
All'esito della camera di consiglio, il Giudice, esaminati gli atti di causa, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 429 c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica ed in persona del dott. Nicola Del Vecchio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 913/2023 R.G., vertente tra
LL CO (C.F.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefano Cappel- lini (C.F.: [...]), elettivamente domiciliato presso lo Studio del proprio difenso- re, sito in Rovigo (RO), Corso del Popolo n.161;
- appellante- contro
COMUNE DI SAN BELLINO (C.F. 82000550291 – P.IVA 00234460293), in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Caterina Cretì (c.f. [...]), elettiva- mente domiciliato presso lo Studio del proprio difensore, sito in Rovigo, Piazzale D'Annunzio n. 1;
- appellato –
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da verbale del 6.3.2024.
Per l'appellato: come da verbale del 6.3.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art.
45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
2
Il ricorrente ha impugnato la sentenza n. 44/2023 del Giudice di Pace di Rovigo, depositata in data
24.2.2023, all'esito del procedimento recante n. R.G. 307/2022, terminato con una pronuncia di rigetto del ricorso introduttivo del giudizio, proposto dall'odierno appellante.
La vicenda trae origine dall'opposizione al verbale di contestazione n. S-5105/2021 del Corpo di
Polizia Locale di San Bellino, emesso per la contestata violazione dell'art. 142, comma 9, cod. strada, per avere circolato alla velocità di 124,45 km/h in un tratto di strada sottoposto al limite di velocità di 70 km/h, a bordo dell'autovettura targata FM216AN, in data 29.10.2021.
In particolare, l'appellante ha articolato cinque motivi di appello.
Con il primo motivo di impugnazione, l'attore ha dedotto la nullità della sentenza per violazio- ne/erronea applicazione dell'art.132, comma 2, n.4 c.p.c., in quanto la motivazione resa dal giudice di prime cure è generica e priva di riferimenti a norme, principi di diritto e specifiche perizie tecniche, tanto da risultare inesistente.
Con il secondo motivo di appello, il LI ha lamentato la carenza e l'erroneità della motivazione in ordine al modello ed alla serie dell'autovettura, in quanto il Giudice di Pace ha confuso il modello con la serie dell'autovettura, anche in presenza di una C.T.U. che ha espressamente dato atto dell'incompatibilità di elementi presenti sulla autovettura ritratta in fotografia e quella di proprietà del ricorrente.
Con il terzo motivo di appello, il LI ha lamentato la carenza e l'erroneità della motivazione in ordine agli elementi che secondo la C.T.U. espletata attesterebbero l'inconciliabilità dell'autovettura ritratta nella foto e quella nella disponibilità dell'appellante, evidenziando che, a differenza di quanto affermato dal giudice di prime cure, gli elementi incompatibili sono cinque e
l'impianto di scarico è risultato essere collocato in punti diversi.
Con il quarto motivo di appello, il ricorrente ha dedotto che l'intervento eseguito sulla macchina di sua proprietà riguarda la fiancata destra e il paraurti posteriore, costituito semplicemente da una ripresa della verniciatura, elementi che non soso stati neanche considerati dal C.T.U. non avendo alcun rilievo nell'ambito dell'indagine peritale.
Con il quinto motivo di appello, il LI ha evidenziato che le motivazioni addotte dal giudice di prime cure a fondamento del rigetto consistono in una errata valutazione degli elementi esaminati dal C.t.u., il quale, dall'esame delle immagini a disposizione, ha rilevato l'esistenza di elementi non riscontrabili su entrambe le vetture.
In data 4.10.2023, si è costituito il Comune di San Bellino, il quale ha preliminarmente eccepito la tardività dell'appello.
Nel merito, l'appellato, contestando la fondatezza dei motivi di impugnazione, ha posto in evidenza la completezza e la coerenza delle motivazioni rese dal giudice di prime cure
3
Parte resistente ha contestato la fondatezza dell'appello, rinviando alle argomentazioni già sviluppa- te in primo grado, evidenziando la correttezza della pronuncia del giudice di prime cure.
1. In via del tutto preliminare, va esaminata l'eccezione di tardività dell'appello.
In particolare, l'appellato ha evidenziato che il presente procedimento è stato erroneamente introdotto con atto di citazione, anziché con ricorso.
Dunque, il convenuto ha dedotto che l'atto introduttivo è stato notificato in data 13.4.2023 e la causa è stata iscritta a ruolo il 20.4.2023, oltre trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata, avvenuta in data 16.3.2023.
L'eccezione è fondata.
1.2 A questo giudicante non sfugge l'esistenza di recentissima pronuncia della Suprema Corte a
Sezioni Unite, con la quale è stato chiarito che “nei procedimenti «semplificati» disciplinati dal
d.lgs. n. 150 del 2011, nel caso in cui l'atto introduttivo sia proposto con citazione, anziché con ricorso eventualmente previsto dalla legge, il procedimento - a norma dell'art. 4 del d. Igs. n. 150 del 2011 - è correttamente instaurato se la citazione sia notificata tempestivamente, producendo essa gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando le decadenze e preclu- sioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
tale sanatoria piena si realizza indipendentemente dalla pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito da parte del giudice, la quale opera solo pro futuro, ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione, senza penalizzanti effetti retroattivi, restando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo, sulla scorta della forma da questo in concreto assunta e non a quella che esso
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