Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 3
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa MARIA PIA MAGALDI
nella causa civile N.12992 /2023 R.G.A.C.
TRA
GI AN elettivamente domiciliato in VIA ROMA 8 CASERTA presso lo studio dell'Avv. TESCIONE GIUSEPPE e CORRIERE GIANLUCA che la rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
E IU elettivamente domiciliato in Roma,via
presso lo studio dell'Avv. che lo rappresenta e difende, giusto mandato a margine dell'atto introduttivo
all'esito dell'udienza del 19.12.2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.4.2023 GI AN , premesso di essere collaboratore scolastico inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di III Fascia della Provincia di Roma, esponeva che era in possesso di diploma di scuola media - utile fino al 2007 - per l'accesso al profilo di collaboratore scolastico, conseguito
nell'anno 1992/1993;
che aveva prestato servizio militare dopo il conseguimento del diploma;
che aveva presentato domanda di inserimento/aggiornamento delle graduatorie di III Fascia del personale ATA per il profilo di collaboratore scolastico. Tanto esposto, lamentava che l 'amministrazione nel valutare il servizio militare di leva ai fini della determinazione del punteggio ha riconosciuto la ricorrente punti 0.50 in luogo di 5.00, come previsto dal DM di cui chiedeva la disapplicazione, con conseguente integrazione del punteggio con ulteriori 4.50 punti. In punto di diritto sosteneva l'illegittimità del DM 50 del 03.03.21 e del Decreto 9256 del 18.03.21 nella parte in cui stabiliva che il servizio militare di leva era valutabile solo qualora espletato in costanza di nomina e rilevava che l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare (D. lgs. n. 66/2010) disponeva che i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate, erano valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuivano ai servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici e che , ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni, era da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro. Concludeva chiedendo:
“In via principale, 1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di
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