Trib. Roma, sentenza 25/09/2024, n. 9263
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12516 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 25.9.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Marco Fulvio Nobiliore n. 50 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Catia Tamagnini e Cinzia Tamagnini che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma Via Simon Boccanegra n. 8, presso lo studio dell'avv. Fabio Giuliani, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.4.2023 , premettendo di avere prestato la Parte_1 propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 5.8.2005 al 5.8.2021, e in particolare dall'agosto 2005 all'11.7.2007 con contratto d'inserimento e successivamente con contratto a tempo indeterminato, 4° livello del CCNL Confcommercio, con la qualifica di impiegata amministrativa osservando dapprima l'orario part time al 50% e dal 1.6.2015 l'orario full time di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, lamentava di avere percepito nell'intero periodo una retribuzione inferiore al dovuto. Concludeva chiedendo di accertare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e continuativo dal 5.8.2005 al 5.8.2021 e per l'effetto di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate pari a € 48.946,67 a titolo di paga ordinaria € 26.979,38, tredicesima € 1.526,07, tredicesima ratei € 262,47, quattordicesima € 164,65, quattordicesima ratei € 579,93, festività € 940,72, ferie non godute € 4.811,43, permessi non goduti € 9.191,00, malattia 100% € 74,75, malattia 75% € 186,88, maternità 80% 865,62, una tantum luglio 2008 € 126,12, una tantum novembre 2008 € 126,12, t.f.r. lordo € 3.111,53, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati dalla domanda sino al soddisfo.
1
Si costituiva in giudizio tempestivamente la società resistente che contestava la fondatezza del ricorso deducendo che la ricorrente aveva iniziato a lavorare con contratto di inserimento non già il 5.8.2005 bensì il 12.7.2006 per la durata di 12 mesi con la qualifica di impiegata amministrativa al 5° livello iniziale e 4° livello finale del CCNL di settore;
che detto contratto era poi stato prorogato di un anno;
che non aveva comunque svolto tutte le mansioni elencate nel ricorso e che aveva sempre percepito la retribuzione prevista dal contratto collettivo di settore e risultante dalle buste paga. L amentava poi che la ricorrente non aveva depositato il conteggio analitico unitamente al ricorso, né la versione completa del CCNL di categoria con riferimento all'intero periodo controverso;
che durante il periodo di interdizione dal lavoro per maternità di cui all'art. 17 comma 2 L. 151/01 (febbraio – maggio 2007) e durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità (giugno-ottobre 2007) e la retribuzione è pari all'80%, mentre durante il periodo di congedo parentale (maggio – novembre 2008) la retribuzione è del 30% e non sono dovute ferie, permessi e mensilità aggiuntive;
che durante i periodi di malattia dal 4° al 20° giorno l'indennità è pari al 75% della retribuzione e durante la cassa integrazione Covid-19 la retribuzione è pari all'80% e non sono dovute ferie, permessi, mensilità aggiuntive. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale la condanna della al pagamento di euro Pt_1
22.589,50 oltre accessori di legge a titolo di risarcimento del danno subito e subendo dalla società per avere la lavoratrice svolto con scarsa diligenza le proprie mansioni di “inserimento pratiche tasso 0 per far sì che ci arrivasse il contributo dal fornitore” omettendo di inserire nel portale la maggior parte delle pratiche aventi diritto al contributo e perdendo così l'importo di euro 18.443,07 (di cui euro 13.928,09 per l'anno 2017 ed euro 4.514,98 per l'anno 2018), nonché quelle di inserimentodelle pratiche relative alla cessione dei crediti di imposta sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate cagionando alla società un danno pari ad euro 4.146,43. La ricorrente depositava memoria avverso la domanda riconvenzionale e contestualmente depositava i conteggi.
Alla prima udienza il giudice tentava infruttuosamente la conciliazione della lite e interrogava le parti liberamente. Ammesse le prove ed espletata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III - LAVORO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 12516 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, discussa e decisa all'udienza del giorno 25.9.2024 e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Marco Fulvio Nobiliore n. 50 Parte_1 presso lo studio dell'avv. Catia Tamagnini e Cinzia Tamagnini che la rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pro tempore, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Roma Via Simon Boccanegra n. 8, presso lo studio dell'avv. Fabio Giuliani, che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RESISTENTE, ricorrente in riconvenzionale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12.4.2023 , premettendo di avere prestato la Parte_1 propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta dal 5.8.2005 al 5.8.2021, e in particolare dall'agosto 2005 all'11.7.2007 con contratto d'inserimento e successivamente con contratto a tempo indeterminato, 4° livello del CCNL Confcommercio, con la qualifica di impiegata amministrativa osservando dapprima l'orario part time al 50% e dal 1.6.2015 l'orario full time di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, lamentava di avere percepito nell'intero periodo una retribuzione inferiore al dovuto. Concludeva chiedendo di accertare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e continuativo dal 5.8.2005 al 5.8.2021 e per l'effetto di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate pari a € 48.946,67 a titolo di paga ordinaria € 26.979,38, tredicesima € 1.526,07, tredicesima ratei € 262,47, quattordicesima € 164,65, quattordicesima ratei € 579,93, festività € 940,72, ferie non godute € 4.811,43, permessi non goduti € 9.191,00, malattia 100% € 74,75, malattia 75% € 186,88, maternità 80% 865,62, una tantum luglio 2008 € 126,12, una tantum novembre 2008 € 126,12, t.f.r. lordo € 3.111,53, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati dalla domanda sino al soddisfo.
1
Si costituiva in giudizio tempestivamente la società resistente che contestava la fondatezza del ricorso deducendo che la ricorrente aveva iniziato a lavorare con contratto di inserimento non già il 5.8.2005 bensì il 12.7.2006 per la durata di 12 mesi con la qualifica di impiegata amministrativa al 5° livello iniziale e 4° livello finale del CCNL di settore;
che detto contratto era poi stato prorogato di un anno;
che non aveva comunque svolto tutte le mansioni elencate nel ricorso e che aveva sempre percepito la retribuzione prevista dal contratto collettivo di settore e risultante dalle buste paga. L amentava poi che la ricorrente non aveva depositato il conteggio analitico unitamente al ricorso, né la versione completa del CCNL di categoria con riferimento all'intero periodo controverso;
che durante il periodo di interdizione dal lavoro per maternità di cui all'art. 17 comma 2 L. 151/01 (febbraio – maggio 2007) e durante il periodo di astensione obbligatoria per maternità (giugno-ottobre 2007) e la retribuzione è pari all'80%, mentre durante il periodo di congedo parentale (maggio – novembre 2008) la retribuzione è del 30% e non sono dovute ferie, permessi e mensilità aggiuntive;
che durante i periodi di malattia dal 4° al 20° giorno l'indennità è pari al 75% della retribuzione e durante la cassa integrazione Covid-19 la retribuzione è pari all'80% e non sono dovute ferie, permessi, mensilità aggiuntive. Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso e in via riconvenzionale la condanna della al pagamento di euro Pt_1
22.589,50 oltre accessori di legge a titolo di risarcimento del danno subito e subendo dalla società per avere la lavoratrice svolto con scarsa diligenza le proprie mansioni di “inserimento pratiche tasso 0 per far sì che ci arrivasse il contributo dal fornitore” omettendo di inserire nel portale la maggior parte delle pratiche aventi diritto al contributo e perdendo così l'importo di euro 18.443,07 (di cui euro 13.928,09 per l'anno 2017 ed euro 4.514,98 per l'anno 2018), nonché quelle di inserimentodelle pratiche relative alla cessione dei crediti di imposta sulla piattaforma dell'Agenzia delle Entrate cagionando alla società un danno pari ad euro 4.146,43. La ricorrente depositava memoria avverso la domanda riconvenzionale e contestualmente depositava i conteggi.
Alla prima udienza il giudice tentava infruttuosamente la conciliazione della lite e interrogava le parti liberamente. Ammesse le prove ed espletata
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