Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 4
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
in persona del dottor Pasquale Grasso in funzione di giudice unico, all'esito di
discussione orale svoltasi ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.10716 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell'anno 2023 e vertente tra
ST MI ON ES, con il proc. dom. avv. Stefano Campanello
e gli avv.ti Alberto Brignolo e Roberto Macchia
- attore -
e
NZ ZI, con il proc. dom. avv. Luca Gastini e l'avv. Roberto Ligato
- convenuto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
ST MI ON ES conveniva in giudizio ZI ZI,
esponendo:
- di essere magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Firenze,
e di aver in tale veste svolto le proprie funzioni in procedimento penale
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instaurato nei confronti, tra gli altri, del convenuto ZI ZI, padre del
noto esponente politico TT ZI;
- che, nel corso dell'udienza pubblica svoltasi il 18.10.2022 avanti alla Corte
d'Appello di Firenze, il convenuto - imputato in tale momento in concorso con
altri soggetti di reati correlati all'emissione di fatture per operazioni
oggettivamente inesistenti - aveva reso dichiarazioni in tesi diffamatorie nei
confronti dell'attrice, Pubblico Ministero in udienza.
Su detti presupposti, e richiamato il consistente rilievo mediatico della vicenda,
l'attrice domandava la condanna del ZI al risarcimento dei danni.
ZI ZI si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto la domanda
attrice, e in particolare esponeva
- che le frasi pronunciate dal ZI erano scriminate ai sensi dell'art.51c.p.,
concretando esercizio del diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei
comportamenti dei magistrati, ed essendo peraltro riferite a fatti appresi come
veri e indicativi di una possibile “scarsa serenità del rappresentante della
Pubblica Accusa”;
- che, comunque, le frasi oggetto di doglianza non determinavano alcun disdoro
della reputazione dell'attrice, erano veri, ed erano stati utilizzati nel limite
della continenza e correttezza del linguaggio difensivo, come tali non essendo
tali da integrare il delitto di diffamazione;
- che, in ogni caso, la pretesa attrice era infondata nel quantum.
Su detti presupposti, pertanto, il convenuto concludeva domandando il rigetto
della domanda attrice.
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* * * * *
Considerato che
- è pacifico in causa che, nel rendere dichiarazioni spontanee nel corso di
udienza avanti alla Corte d'Appello di Firenze in processo che lo vedeva
imputato, il convenuto ha pronunciato la seguente frase: “… ora, vedete, io
non ho mai chiesto nulla a mio figlio in termini di nomine o di incarichi
pubblici, anzi io affermo che da questo punto di vista non ho mai lavorato con
il pubblico e sono sempre stato lontano. Anzi, io voglio affermare qui una
frase, cioè che mi ha detto lui, quindi attribuisco a lui questa frase, a distanza
di anni, che
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