Trib. Napoli, sentenza 17/07/2024, n. 5490
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico di Napoli, DOTT.SSA MARIA PIA MAZZOCCA in funzione di
Giudice del Lavoro all'udienza del 18.6.2024, tenutasi ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 22122/2023
Tra
nato ad [...] il [...] (cf. Parte_1
) elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Fiorentini n. 61, C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Ugo Odierna (cf. ) C.F._2
RICORRE NTE E
, già ( , con sede legale in Controparte_1 CP_2 CodiceFiscale_3
Napoli alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Ing. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Lembo (CF CP_3
) e - il quale dichiara C.F._4 Controparte_4 C.F._5 che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.Lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di Cancelleria devono essere inviate alla PEC
e Email_1 ed al numero di fax 081 2544528 - tutti Email_2 elettivamente domiciliati in Napoli alla Via Comunale Del Principe 13/A presso il Contr Servizio Affari Legali della predetta in virtù di procura speciale alle liti del 5.09.2019 per notaio Rep. N.42728 Racc. 16316 reg. al n.3926 serie IT Persona_1
Ag. Entrate di Napoli RESISTEN TE FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.11.2023 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio deducendo:
1
- Di essere dipendente della resistente con ruolo di infermiere professionale, inquadrato nella categoria D6;
- Di essere turnista e di osservare il seguente orario di lavoro articolato su cinque giorni: mattina dalla 08:00 alle 14:10, pomeriggio dalle 14:00 alle 20:10, notte dalle 20:00 alle 08:10 del giorno seguente e riposo;
Contr
- che dal 1 aprile 2018 al 31 ottobre 2022 la resistente non ha erogato in favore del ricorrente il compenso contrattualmente previsto, né ha concesso giorni di riposo compensativo ritenendolo incumulabile con la indennità di turno festivo prevista dall'art. 86, comma 13, CCNL 2016 – 2018, che ha sostituito l'art. 44, comma 12, del CCNL dell'1 settembre 1995 normalmente erogato;
- Di aver richiesto in diverse occasioni, non da ultima con missiva trasmessa a Contr mezzo pec del 29.03.2023, alla resistente il pagamento del compenso straordinario festivo per le giornate infrasettimanali lavorate per il periodo sopra indicato, senza ottenere riscontro;
In diritto deduceva la disciplina di cui all'art 29 del CCNL Comparto Sanità 2016 - 2018, allegando giurisprudenza di legittimità a sostegno delle proprie tesi. Per il periodo dedotto in ricorso assumeva di essere creditore dell'importo di € 2.430,40 oltre interessi legali dalla data di maturazione. Concludeva: “A) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, per le causali di cui in premessa, alla corresponsione del compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione per il lavoro straordinario festivo o, in alternativa, all'indennità sostitutiva, a titolo di risarcimento del danno, anche ai sensi dell'art. 2126 c.c., per mancata fruizione delle giornate di riposo compensativo, per le giornate festive infrasettimanali lavorate ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018, per il periodo lavorativo dal 1 aprile 2018 al 31 ottobre 2022, e per l'effetto: B) Condannare la , in persona del Controparte_5
Direttore Generale pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 2.430,40, come in premessa calcolato, o quella diversa misura che il Giudice adito vorrà ritenere di giustizia, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ciascuna posta creditoria al soddisfo;
C) Con vittoria di spese e compensi professionali nonché rimborso spese generali da attribuirsi ai procuratori costituiti per fattone anticipo”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva l' Controparte_5 deducendo l'infondatezza dell'avversa pretesa, allegando giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno delle proprie tesi. Assumeva di aver già corrisposto il compenso dovuto (totale e/o parziale) per lo straordinario maggiorato anche per giorni infrasettimanali festivi con le dovute maggiorazioni relativamente alle seguenti giornate: dell'8.12.2018 (cfr. cedolino di gennaio 2019) e del 15 agosto 2020 (cedolino settembre 2020) .
2
Concludeva: “in via preliminare, dichiarare la decadenza dal diritto per non essere stata formulata da parte ricorrente la richiesta di cui all'art. 29, comma 6, del CCNL di categoria 2016-2018 nel termine di giorni 30 in esso indicato;
- rigettare, in ogni caso, il ricorso perché comunque infondato, in fatto ed in diritto, e, peraltro, non provato e non corretto nel quantum;
-condannare parte ricorrente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio”. All'udienza del 18.6.2024 tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Sul tema si ritengono condivisibili le ragioni espresse nella sentenza n. 144/2024 del Tribunale di Napoli (dott. Federico Bile) su analoga fattispecie, che qui si chiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.: “La parte ricorrente ha invocato l'applicazione dell'art. 29 del CCNL 2016-2018, che ha sostituito l'art 9 del CCNL del 20.9.2001. In fattispecie analoghe, la Suprema Corte con la pronuncia n. 1505 del 2021 – integralmente confermata da Cassazione lavoro 18/07/2023 n. 20743 - ha espresso il principio secondo cui "l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a
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