Trib. Larino, sentenza 19/03/2024, n. 56
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Testo completo
RG 278/2021
TRIBUNALE DI LARINO
SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 19 marzo 2024
PROC. N. 278/2021 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa S C, all'udienza del 19 marzo 2024, tenutasi nelle
forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giampaolo Parte_1 C.F._1
D M e M S, elettivamente domiciliata presso e nello studio dello stesso sito in
Vasto (Ch), Via 1799 della Repubblica Vastese, n. 16, giusta procura in atti. ricorrente
contro
Controparte_1
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. ( P.I. ) elettivamente P.IVA_1 P.IVA_2
domiciliata in Vasto alla Via Giambattista Vico n. 5 presso e nello studio dell'Avv. C D
R, in virtù della procura in atti. resistente
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti domandava di “accertare e dichiarare che tra le parti è Parte_1 intercorso ab initio rapporto di lavoro subordinato;
e per l'effetto condannare l'odierna resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad € 41.378,51 a titolo di differenze
retributive e contributive per il periodo indicato in ricorso o di quella diversa somma maggiore o
minore che verrà accertata in corso di causa, o liquidata in via equitativa dal giudice, oltre rivalutazione e interessi”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
eccependo la prescrizione parziale del credito rivendicato e
[...]
resistendo nel merito al ricorso, di cui chiedeva il rigetto.
Istruita la causa mediante le prove orali, all'odierna udienza la causa perveniva per la discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale veniva decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
Il ricorso non merita accoglimento.
Preliminarmente risulta fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale formulata dalla parte resistente, stante l'interruzione del termine predetto intervenuta solamente in data 7 agosto
2020 (cfr. doc. 3 fascicolo parte ricorrente), con conseguente prescrizione delle somme
rivendicate con riferimento al periodo eccedente i cinque anni antecedenti a tale data.
Passando, quindi, all'esame nel merito della domanda, essa è a chiedere innanzitutto il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato ab initio, sebbene la formalizzazione dello
stesso abbia riguardato solo i seguenti periodi:
1. Contratto di assunzione a tempo determinato dal 01.07.2014 al 30.09.2014 e successiva proroga fino al 31.10.2014.
2. Contratto di assunzione a tempo determinato dal 17.04.2015, con proroga fino al 31.12.2015.
3. Contratto di assunzione a tempo determinato dal 01.07.2016 al 31.12.2016,
prorogato fino al 15.01.2017.
4. Contratto di assunzione a tempo determinato dal 15.04.2017 al 30.06.2017,
con proroga fino al 30.09.2017, altra proroga fino al 31.10.2017, e con
ulteriore proroga fino al 10.01.2018.
5. Contratto di assunzione a tempo determinato dal 17.03.2018 al 30.09.2018,
con proroga fino al 31.10.2018, prorogato sino al 06.01.2019.
6. Contratto di assunzione a tempo determinato dal 01.03.2019 al 30.06.2019,
prorogato fino al 30.09.2019.
Si domanda poi il riconoscimento del lavoro straordinario così come quantificato in ricorso.
Ebbene, non può dirsi raggiunta nel corso del giudizio la piena prova in tal senso per nessuna
delle due domande: i cartellini marcatempo (prodotti dalla ricorrente al