Trib. Massa, sentenza 04/01/2025, n. 7
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Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Unico dott. Domenico Provenzano, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta in grado di appello al n. 2317/2022 R.G.A.C. promossa da
SI MI
(Cod. Fisc. C.F. [...]) rappresentata e difesa dall'Avv.
Alberto Foggia, in virtù di procura agli atti, e domiciliata presso il suo indirizzo PEC avv.albertofoggia@pec.it appellante
nei confronti di
Nextmune Italy S.r.l. (C.F. e P. IVA 09081820962)
rappresentata e difesa dall'Avv. Pier Giuseppe Tibaldini, in virtù di procura agli atti, domiciliata presso il suo indirizzo PEC pier.tibaldini@bergamo.pecavvocati.it appellata
Oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Carrara n.
136/2022, pubblicata il 26.09.2022 – opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
Per l'appellante (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
15.05.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 17.05.2024):
“Voglia il Tribunale di Massa accogliere il presente appello, ed in parziale riforma della impugnata sentenza di primo grado, condannare la
NEXTMUNE ITALY SRL, P.I. 09081820962, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di primo grado da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, Avv.
Alberto Foggia. Con vittoria di spese, compensi, 15% rimborso spese forfettarie, IVA e CPA anche di questo giudizio, sempre da distrarsi, ex art.
93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario, Avv. Alberto Foggia”
Per l'appellata (cfr. note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
09.05.2024, in sostituzione dell'udienza di p.c. in data 17.05.2024):
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: NEL
MERITO: previa ogni più opportuna declaratoria, respingere l'appello
2 siccome infondato in fatto ed in diritto. Spese ed onorari di causa, di entrambi i gradi del giudizio, interamente compensati”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
SI MI ha convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Massa,
Nextmune Italy S.r.l., proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Carrara n. 136/2022, pubblicata in data 26.09.2022, con cui il
Giudice di Pace, pur accogliendo l'opposizione proposta dalla medesima odierna appellante avverso l'atto di precetto notificatole dalla predetta società (in forza di decreto ingiuntivo n. 390/2021 del Giudice di Pace di
Crema, emesso per € 2.933,39), in ragione della dichiarata non debenza della somma di € 400,00, costituente parte di quella precettata (in quanto pretesa dall'intimante a titolo di imposta di registro relativa al suddetto provvedimento monitorio, mai effettivamente pagata dall'intimante e quindi non ripetibile nei confronti della controparte), aveva tuttavia inopinatamente disposto la compensazione delle spese di lite di quel grado di giudizio.
L'appellante ha dedotto, quale motivo di impugnazione, la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., per avere il Giudice di Pace disposto la compensazione delle spese processuali al di fuori dei casi previsti dalla legge in cui essa è espressamente consentita, adducendo a giustificazione di tale statuizione il riconoscimento da parte della società opposta, all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione ex art. 615
c.p.c., dell'omessa anticipazione dell'imposta di registro dovuta per il decreto ingiuntivo dalla stessa ottenuto e, quindi, della non debenza della relativa ripetizione nei propri confronti, essendosi la stessa società limitata
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a concludere per la conferma del precetto intimato limitatamente al restante importo, nonché la ritenuta “buona fede” di quest'ultima nell'inserire nello stesso precetto anche quella voce non dovuta. Ha altresì rilevato, in via consequenziale, la violazione e falsa applicazione dell'art.
91 c.p.c., per avere il primo il Giudice, a fronte di una sostanziale soccombenza della controparte, omesso di condannare quest'ultima alla rifusione delle spese di giudizio in proprio favore.
Ha concluso instando affinchè, in riforma della sentenza impugnata, le spese del giudizio di primo grado vengano liquidate a carico della controparte,
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