Trib. Lecce, sentenza 16/10/2024, n. 3124
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Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 9995/2022 RG fissata all'udienza del 11/10/2024 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
PP AV, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. MALERBA
ANTONIO
Ricorrente
C O N T R O
-INPS, rappresentato e difeso dall'avv. PETRUCCI MARIA TERESA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale: Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dell'ordinanza-ingiunzione n.OI-000027373 notificata da INPS il 31.08.2022, per un importo pari a
€ 19.006,60 nochè di ogni atto consequenziale, successivo, subordinato, connesso, lesivo ancorchè sconosciuto viziato da illegittimità propria e derivata, comunque incompatibile con lerichieste del presente ricorso.
In punto di fatto ha rappresentato che:
1)Il sig. ID PO era titolare di un'azienda edile, con unico dipendente il padre.
L'attività veniva chiusa nel 2011.
1 2)In data 31.08.2022, il sig. PO ID riceveva la notifica da parte di INPS, dell'ordinanza-ingiunzione n.OI-000027373 per un importo pari a € 19.006,60 a titolo di sanzione amministrativa.
3)L'ordinanza ingiunzione fa riferimento all'avviso di accertamento prot.
N.INPS.4100.14/02/2017.0041742 del 16.03.2017, con il quale INPS contestava al sig. PO
ID, nella sua qualità di titolare della ditta individuale “F AV
CF[...], la violazione dell'art.2, comma 1 bis D.L. 12.09.1983 n.463 conv. in L. 11.11.1983 n.638 e s.m.i. (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), per il quale veniva determinata la sanzione amministrativa nella misura di €19.000,00.
4)In data 16.09.2022, il ricorrente, tramite codesto procuratore, inviava ad INPS, istanza diaccesso agli atti, relativamente all'avviso di accertamento prot.N.INPS.4100.14/02/2017.0041742 del 16.03.2017.
Eccepisce la prescrizione in quanto il ricorrente ha ricevuto in data 31.08.2022, la notifica di un'ordinanza ingiunzione relativa ad un avviso di accertamento, notificato nel 2017, per violazioni accertate in riferimento all'annualità 2010. Da quanto sopra descritto, si evince che le somme accertate già con l'avviso di accertamento del 2017, erano prescritte, in quanto accertate e contestate dopo 7 anni dalla debenza delle ritenute previdenziali, che si presume non pagate.
Contesta che INPS non avrebbe risposto alla richiesta di accesso agli atti.
INPS, nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. In punto di fatto ha precisato che: In data 28/02/2013 veniva notificata al sig. PO ID, in qualità di titolare di ditta individuale, diffida INPS. 4100.05/02/2013.0030938 per inadempienza ex art. 2 comma 1 bis, D. L. 12/09/1983 n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11/11/1983 n. 638, per i periodi 06/2008 – 09/2011. Periodi per i quali non era stata pagata all'Istituto, per i relativi
DM, quota a carico del lavoratore. In seguito veniva notificata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce denuncia INPS.4100.01/10/2013.0223887 per euro 6351, ossia lo stesso importo contestato e non versato a seguito di diffida. A seguito di depenalizzazione intervenuta nel 2016, il fascicolo veniva restituito con Provvedimento del Procuratore della Repubblica dell' 08.02.2016 in data 15.04.2016…
In corso di causa (allegato alle note di trattazione del febbraio 2024), INPS ha provveduto
a rettificare le somme richieste riducendo l'importo alla luce della sopravvenuta normativa
2
di cui all'art. 23 dl 48/23 convertito con modificazioni dalla L. 3 luglio 2023, n. 85 (cfr. anche C. Cost. ord. 199/2023). Questo provvedimento “si fonde” in relazione alla pena con l'ordinanza
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