Trib. Bologna, sentenza 11/02/2025, n. 344
TRIB Bologna
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
0
0
05:06:40
TRIB Bologna
Sentenza
11 febbraio 2025
Sentenza
11 febbraio 2025
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesi
Sul provvedimento
Testo completo
N. 8593/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8593/2023 promossa da:
I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. (C.F. 02478610583), con il patrocinio dell'avv. BOCCHINO ENRICO e dell'avv. TESTANI SARA ([...]) VIALE ITALIA 136 19121 LA SPEZIA, elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA N. 136 LA SPEZIA presso il difensore avv. BOCCHINO ENRICO
APPELLANTE contro
UR S.R.L (C.F. 01466880398), con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI DANIELE, elettivamente domiciliato in V. G. MATTEOTTI N. 154 40014 CREVALCORE presso il difensore avv. MARTELLACCI DANIELE
COMUNE DI VALSAMOGGIA (C.F. 03334231200), contumace
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art.342 c.p.c., notificato a mezzo PEC in data 18.5.2023, I.C.A. IMPOSTE
COMUNALI AFFINI S.R.L. (d'ora in poi solo ICA) interponeva appello contro la sentenza n.
1003/2023, pronunciata in data 16.03.2023 dal Giudice di Pace di Bologna.
L'attrice, premesso di svolgere, quale concessionaria, il servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale per conto del Comune di Valsamoggia, deduceva in fatto:
- di aver notificato, in tale veste, in data 03.12.2021, all'odierna appellata, EU s.r.l., l'avviso di accertamento esecutivo n. 24 ID Pratica 12956225, relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale;
- con ricorso depositato in data 01.02.2022, EU impugnava l'avviso di accertamento per: 1) nullità per difetto di motivazione;
2) nullità per carenza del presupposto impositivo relativamente agli pagina 1 di 5
“striscioni-figurativo prodotti venduti”; 3) nullità dell'atto, poiché i suddetti mezzi erano ubicati su strada privata e non comunale.
Il Giudice di Pace con la citata decisione, pur respingendo l'eccezione relativa alla carenza di motivazione dell'atto, rilevava che nelle immagini realizzate da EU mancava il messaggio promozionale, dirimente ai fini dell'applicazione del canone;
quest'ultime, infatti, “erano finalizzate a migliorare lo stato dell'edificio e non alla comunicazione con un numero indeterminato di acquirenti e utenti”.
I.C.A. presentava l'attuale impugnazione per i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett.b del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria del Comune di
Valsamoggia. In particolare, evidenziava che, mentre in prime cure era stata accolta la tesi circa l'assenza, nelle immagini esposte da Europequipe su fabbricati/capannoni, del presupposto del messaggio promozionale ai fini dell'applicazione del canone, secondo l'appellante le immagini in questione erano da considerarsi mezzi pubblicitari, in quanto rappresentanti l'utilizzo di prodotti commercializzati da controparte, la quale si occupava della produzione e del commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di attrezzature per l'irrigazione, idraulica, articoli per il giardinaggio, prodotti per la sicurezza personale e ambientale.
L'appellante richiamava, a tal proposito, l'ordinanza della Cassazione n. 1359 del 18.01.2019, nella quale la Suprema Corte aveva riconosciuto la natura pubblicitaria delle fotografie che coprivano l'intera superficie delle vetrine di un supermercato, in quanto raffiguranti prodotti venduti all'interno e quindi attinenti all'attività commerciale svolta.
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. b del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria del Comune di
Valsamoggia, per quanto atteneva all'ubicazione dei mezzi pubblicitari;
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, secondo cui i mezzi pubblicitari in questione erano esposti su strada privata e, quindi, esenti da tassazione, l'appellante precisava che Via Del Lavoro, nonostante fosse stata definita strada privata, era liberamente accessibile da Via Emilia fino ad arrivare all'ingresso dell'attività di EU (strada privata ad uso pubblico).
ICA chiedeva, quindi, previa acquisizione del fascicolo di I grado, di riformare la sentenza impugnata, nella sola parte in cui si riteneva insussistente il presupposto per l'applicazione del canone, e, per l'effetto, di dichiarare infondate l'opposizione dell'appellata.
UR, in fatto, ribadiva che il capannone posseduto si trovava in un'area industriale e all'interno dello stesso veniva svolta l'attività di produzione di attrezzatura per irrigazione, per cui non vi erano accessi per la vendita al pubblico, ma soltanto agli addetti ai lavori, tanto che non erano presenti né insegne né parcheggi. I cartelloni apposti alle saracinesche erano stati collocati soltanto per nascondere la vetustà del capannone e, quindi, avevano natura meramente decorativa, non veicolando messaggi pubblicitari destinati ad un numero indeterminato di persone.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 8593/2023 promossa da:
I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. (C.F. 02478610583), con il patrocinio dell'avv. BOCCHINO ENRICO e dell'avv. TESTANI SARA ([...]) VIALE ITALIA 136 19121 LA SPEZIA, elettivamente domiciliato in VIALE ITALIA N. 136 LA SPEZIA presso il difensore avv. BOCCHINO ENRICO
APPELLANTE contro
UR S.R.L (C.F. 01466880398), con il patrocinio dell'avv. MARTELLACCI DANIELE, elettivamente domiciliato in V. G. MATTEOTTI N. 154 40014 CREVALCORE presso il difensore avv. MARTELLACCI DANIELE
COMUNE DI VALSAMOGGIA (C.F. 03334231200), contumace
APPELLATI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ex art.342 c.p.c., notificato a mezzo PEC in data 18.5.2023, I.C.A. IMPOSTE
COMUNALI AFFINI S.R.L. (d'ora in poi solo ICA) interponeva appello contro la sentenza n.
1003/2023, pronunciata in data 16.03.2023 dal Giudice di Pace di Bologna.
L'attrice, premesso di svolgere, quale concessionaria, il servizio di accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale per conto del Comune di Valsamoggia, deduceva in fatto:
- di aver notificato, in tale veste, in data 03.12.2021, all'odierna appellata, EU s.r.l., l'avviso di accertamento esecutivo n. 24 ID Pratica 12956225, relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio comunale;
- con ricorso depositato in data 01.02.2022, EU impugnava l'avviso di accertamento per: 1) nullità per difetto di motivazione;
2) nullità per carenza del presupposto impositivo relativamente agli pagina 1 di 5
“striscioni-figurativo prodotti venduti”; 3) nullità dell'atto, poiché i suddetti mezzi erano ubicati su strada privata e non comunale.
Il Giudice di Pace con la citata decisione, pur respingendo l'eccezione relativa alla carenza di motivazione dell'atto, rilevava che nelle immagini realizzate da EU mancava il messaggio promozionale, dirimente ai fini dell'applicazione del canone;
quest'ultime, infatti, “erano finalizzate a migliorare lo stato dell'edificio e non alla comunicazione con un numero indeterminato di acquirenti e utenti”.
I.C.A. presentava l'attuale impugnazione per i seguenti motivi:
1) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett.b del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria del Comune di
Valsamoggia. In particolare, evidenziava che, mentre in prime cure era stata accolta la tesi circa l'assenza, nelle immagini esposte da Europequipe su fabbricati/capannoni, del presupposto del messaggio promozionale ai fini dell'applicazione del canone, secondo l'appellante le immagini in questione erano da considerarsi mezzi pubblicitari, in quanto rappresentanti l'utilizzo di prodotti commercializzati da controparte, la quale si occupava della produzione e del commercio, all'ingrosso e al dettaglio, di attrezzature per l'irrigazione, idraulica, articoli per il giardinaggio, prodotti per la sicurezza personale e ambientale.
L'appellante richiamava, a tal proposito, l'ordinanza della Cassazione n. 1359 del 18.01.2019, nella quale la Suprema Corte aveva riconosciuto la natura pubblicitaria delle fotografie che coprivano l'intera superficie delle vetrine di un supermercato, in quanto raffiguranti prodotti venduti all'interno e quindi attinenti all'attività commerciale svolta.
2) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, co. 1, lett. b del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria del Comune di
Valsamoggia, per quanto atteneva all'ubicazione dei mezzi pubblicitari;
contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di Pace, secondo cui i mezzi pubblicitari in questione erano esposti su strada privata e, quindi, esenti da tassazione, l'appellante precisava che Via Del Lavoro, nonostante fosse stata definita strada privata, era liberamente accessibile da Via Emilia fino ad arrivare all'ingresso dell'attività di EU (strada privata ad uso pubblico).
ICA chiedeva, quindi, previa acquisizione del fascicolo di I grado, di riformare la sentenza impugnata, nella sola parte in cui si riteneva insussistente il presupposto per l'applicazione del canone, e, per l'effetto, di dichiarare infondate l'opposizione dell'appellata.
UR, in fatto, ribadiva che il capannone posseduto si trovava in un'area industriale e all'interno dello stesso veniva svolta l'attività di produzione di attrezzatura per irrigazione, per cui non vi erano accessi per la vendita al pubblico, ma soltanto agli addetti ai lavori, tanto che non erano presenti né insegne né parcheggi. I cartelloni apposti alle saracinesche erano stati collocati soltanto per nascondere la vetustà del capannone e, quindi, avevano natura meramente decorativa, non veicolando messaggi pubblicitari destinati ad un numero indeterminato di persone.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi