Trib. Bari, sentenza 29/04/2024, n. 1750
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 29.4.2024, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado n.5982/2021 R.G.
TRA
PRONUNZIO TOMMASO avv. PECORELLA R
E
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI COMMERCIALSITI, Avv. M
MARTONE, G LUCCHETTI
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2021, l'istante in epigrafe chiedeva di accertare il diritto al riconoscimento ai fini previdenziali delle annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 annullate con la deliberazione della giunta esecutiva n.141/2020 della cassa intimata di cui si chiedeva l'accertamento dell'illegittimità nei termini ivi indicati. A sostegno dell'opposizione deduceva varie censure. Si costituiva l'ente previdenziale contestando la fondatezza dell'azione e chiedendo il rigetto della domanda. Istruita la causa con prove orali e produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva la causa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Ex actis risulta che: l'istante è commercialista e come tale è iscritto alla relativa cassa nazionale;
nello svolgimento della sua professione si è avvalso di due società strumentali la NCRC Field sl e la
Fieldwork 2000 srl;
con la deliberazione della giunta esecutiva n.141/2020 della cassa intimata venivano annullate le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018 ai fini previdenziali ed assistenziali ritenendo che l'istante si trovasse in una situazione d'incompatibilità derivante dal fatto che lo stesso ricopriva la carica di amministratore unico e socio di maggioranza delle predette società.
2. In merito al potere di accertamento delle cause d'incompatibilità dei propri iscritti e dell'autonomia di esso rispetto ai poteri dei competenti consigli dell'ordine mette conto richiamare le illuminanti considerazioni espresse da Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 12-09-2023, n. 26346 secondo cui:
“…..la Corte territoriale si è conformata ai principi di diritto enunciati da Cass. Civ. S.U., 1 febbraio 2017, n. 2612, che riconoscono alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti il potere di accertare,
d'incompatibilità di cui all'art. 3 del D.P.R. n. n 1067 del 1953 (ora art. 4 del D.Lgs. n. n 139 del 2005), ancorchè quest'ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell'ordine competente. In particolare, tale autonomo