Trib. Verbania, sentenza 08/05/2024, n. 250
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Testo completo
R.G. 1607/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERBANIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dr.ssa Vittoria Mingione, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 1607/2021 promossa da:
GIACOMINI COMM. ALBERTO S.r.l. (C.F. e P.IVA 00884790031), in persona dell'Amministratore Unico
e legale rappresentante p.t. Barboglio Pierina (C.F. [...]), rappresentati e difesi dall' Avv.
Alessio Orsini (C.F. [...]) elettivamente domiciliata in Ascoli Piceno, Viale Treviri n. 202, numero di Fax 0736.252540 nonché all'indirizzo pec: alessioorsini@puntopec.it
ATTRICE/OPPONENTE contro
INTESA SANPAOLO S.p.A. (Numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale
00799960158;
Partita I.V.A. 11991500015), rappresentata da NT IT S.p.A. (Codice Fiscale e numero d'iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio Metropolitana di Milano - Monza -
Brianza - Lodi 10311000961) e, per essa, il suo procuratore dr. Teodolfo Gallucci, rappresentato e difeso dall'avv. Ignazio PAGANI ([...]) elettivamente domiciliati in Novara, Corso della Vittoria
n.2/F, fax 0321627955, nonché all'indirizzo pec: pagani@pec.pagani.pro
CONVENUTA/OPPOSTA
e
OR PV S.R.L. (c.f. e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.05277610266), in persona dell'Amministratore Unico “Blade Management S.r.l.” (codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Treviso – Belluno 04898870268), rappresentata da NT
IT S.P.A. (numero di codice fiscale e partita I.V.A. 10311000961) e per essa, il procuratore Dott. Teodolfo
Gallucci, rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Fornara ([...]9) elettivamente domiciliati all'indirizzo pec: avvlaurafornara@pec.ordineavvocatinovara.it
TERZA INTERVENUTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
pagina 1 di 28 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice
“Voglia l'On. Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti:
In via preliminare:
SOSPENDERE, ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo attesi tutti i gravi motivi illustrati in narrativa.
Nel merito, in via principale:
Accogliere la presente opposizione per tutti i motivi dedotti in opposizione e per l'effetto dichiarare l'illegittimità, la nullità e comunque REVOCARE il decreto ingiuntivo opposto per tutte le motivazioni addotte nel presente atto, con conseguente adozione di tutti i provvedimenti di legge;
ACCERTARE E DICHIARARE che nulla è dovuto dagli opponenti per tutti i motivi dedotti nel presente atto;
ACCERTARE E DICHIARARE l'inesistenza di un contratto di mutuo e quindi l'inesistenza del titolo a fondamento della pretesa creditoria;
ACCERTARE E DICHIARARE l'inammissibilità dell'intervento di OR PV S.r.l. e/o in ogni caso delle domande nuove con le quali chiede il pagamento di somme in proprio favore;
ACCERTARE E DICHIARARE la carenza di titolarità del diritto in capo alla OR PV S.r.l.;
Nel merito, in via subordinata:
ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del finanziamento chirografario per tutti i motivi esposti nel presente atto ed in particolare per nullità della causa in concreto poiché contratto in frode alla legge ex art. 1344 c.c. ed utilizzato per percepire somme indebite, frutto d'usura, anatocismo ed interessi, commissioni, valute ed oneri ultralegali, applicati ai rapporti di conto corrente di cui ha azzerato e ridotto l'apparente saldo debitore e per l'effetto CONDANNARE la NT IT S.p.A. quale rappresentante di INTESA SANPAOLO S.p.A., effettuate le eventuali compensazioni, al rimborso di tutte le somme illegittimamente percepite in ragione di tale finanziamento, così come documentate, oltre interessi legali a partire da ogni singolo pagamento e rivalutazioni, con ogni conseguente pronuncia;
ACCERTARE E DICHIARARE che la Banca Convenuta ha praticato ed applicato nei rapporti di conto corrente oggetto di causa: a)= tassi d'interesse ultralegali, ovvero in violazione degli artt. 116 e 117 del TUB e art. 1284
III° co. c.c. poiché non pattuiti in forma scritta e/o comunque non correttamente predeterminati;
b)= anatocismo in contrasto con l'art. 1283 C.C;
c)= tassi di interessi usurari in violazione dell'art. 644 c.p., nonché della legge 108/96, anche amezzo dell'utilizzo abnorme delle commissioni, spese ed oneri;
d)= commissioni di massimo scoperto, commissione servizio affidamento, Commissione fuori fido, Commissione di
Istruttoria Veloce non concordate e/o comunque indeterminate e prive di causa;
e)= addebitato voci di spesa, commissioni e canoni non pattuiti e/o prive di causa;
f)= valute rispettivamente anticipate o postergate non pattuite e/o prive di causa, in violazione di legge e/o di contratto e, per l'effetto, ACCERTARE E DICHIARARE, il reale saldo dei rapporti di conto corrente per cui è causa, alla luce di tutto quanto dedotto in parte espositiva, depurando il saldo finale dagli illegittimi addebiti descritti in narrativa, escludendo ogni tipo di interesse in ottemperanza al disposto di cui all'art. 117 co. 1 e 3 o in subordine in base ai commi 6 e 7 dell'art. 117 del TUB, per ciò che concerne gli interessi ultralegali, senza alcun tipo di anatocismo, azzerando interessi, commissioni ed oneri in caso di superamento dei c.d. tassi soglia, escludendo le c.m.s. le commissioni servizio affidamento, la commissione fuori fido, le commissioni di Istruttoria Veloce non concordate e/o comunque indeterminate e ogni altra commissione, spesa e valuta non correttamente determinata per iscritto o su cui non sia scesa valida pattuizione e/o priva di causa, escludendo ogni illegittimo vantaggio in favore della Banca per le c.d. valute fittizie, con esclusione ed eliminazione di ogni altro addebito che non risulti provato, con rivalutazioni delle somme a credito del correntista;
In via di estremo subordine e riconvenzionale:
pagina 2 di 28 Nel caso in cui non dovesse accogliersi il motivo principale di opposizione inerente l'inesistenza di un contratto di finanziamento chirografario si chiede, all'esito dell'accertamento dell'esatto dare avere tra le parti, ossia a seguito dell'accertamento del corretto ricalcolo del saldo di conto corrente, di voler CONDANNARE la TR
Italy S.p.A., quale rappresentante della SA LO S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., effettuate le eventuali compensazioni con le somme dovute alla Banca in ragione del finanziamento chirografario, alla ripetizione di tutte indistintamente le somme che le sono state indebitamente pagate e/o addebitate, oltre rivalutazioni e interessi di mora o quelli ritenuti di diritto a decorrere dalla presente citazione, sino all'effettivo soddisfo. Con riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o articolare mezzi istruttori ai sensi delle norme procedurali.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Salvezze illimitate”.
Convenuta
“Voglia il Tribunale Ill.mo di Verbania ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così provvedere:
In via preliminare: respingere la richiesta sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n.400/2021, qui opposto, per le ragioni in atti;
In via principale: respingere ogni domanda avversaria, perché infondata in fatto e diritto, per le ragioni espresse in narrativa, così confermando integralmente il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, oggetto della presente opposizione;
In via subordinata:
In ogni caso, accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto di finanziamento n. OIR1046749913, condannare GI comm. Alberto S.r.l. al pagamento di euro 711.303,27 oltre interessi contrattuali e nei limiti di legge o della verior somma che risulterà in corso di causa.
In via di ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e di conseguente rimodulazione del saldo a favore del correntista - tenendo conto anche dell'eventuale intervenuta prescrizione decennale, se ritenuta applicabile - dichiarare comunque dovuta la somma di euro 711.303,27 oltre interessi contrattuali e quindi condannare GI comm. Alberto S.r.l. al pagamento di detta somma a favore di SA SA o della verior somma che verrà accertata in corso di causa;
In via di denegatissimo subordine
Nella denegata ipotesi che il ricalcolo determini una somma a credito del correntista, dichiarare che sulla stessa maturano interessi al solo tasso legale dalla data della sentenza.
Con il favore di spese e onorari di giudizio, accessori di legge”.
Terza Intervenuta
“Voglia il Tribunale Ill.mo di Verbania ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, così provvedere: In via preliminare: respingere la richiesta sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo
n.400/2021, qui opposto, per le ragioni in atti;
In via principale: respingere ogni domanda avversaria, perché infondata in fatto e diritto, per le ragioni espresse in narrativa, così confermando integralmente il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, oggetto della presente opposizione;
In via subordinata:
pagina 3 di 28 in ogni caso, accertata e dichiarata la validità ed efficacia del contratto di finanziamento n. OIR1046749913, condannare GI comm. Alberto S.r.l. al pagamento di euro 711.303,27 a favore dell'opposta oltre interessi contrattuali - nei limiti di legge- o della verior somma che risulterà in corso di causa.
In via di ulteriore subordine
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie e di conseguente rimodulazione del saldo a favore del correntista - tenendo conto anche dell'eventuale intervenuta prescrizione decennale, se ritenuta applicabile - dichiarare comunque dovuta la somma di euro 711.303,27 oltre interessi contrattuali e quindi condannare GI comm. Alberto S.r.l. al pagamento di detta somma a favore di OR PV S.r.l. (già
SA SA S.p.a.) o della verior somma che verrà accertata in corso di causa;
In via di
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