Trib. Bari, sentenza 04/10/2024, n. 3527
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa A A
Alla udienza in trattazione scritta del 04/10/2024 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 14011/2023 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dall'avv. S B;
Parte_1
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. STEFANUCCI Controparte_1
VINCENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.12.2023, il ricorrente di cui in epigrafe
– premesso di essere dipendente del Controparte_1 dal 01.04.1993 in qualità di ausiliario tecnico (liv. D116), poi di capo operaio (liv.B127) e ad oggi come “super capo operaio” inquadrato nel livello B132 del ccnl ;
di percepire, tra le varie voci Controparte_1 che compongono la sua retribuzione mensile, anche la integrazione della retribuzione base, così come previsto dallo Statuto Consortile approvato con Deliberazione del Consiglio dei delegati del del 30 giugno CP_1
1993 n. 23 (verb. 5/93 prot. 5740, STATUTO CONSORTILE) pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.22 suppl. del'8.2.1994;
che la integrazione della retribuzione base non corrispondeva al 15% del minimo dello stipendio base, ma ad un importo ben inferiore, di cui non si comprendeva le modalità con cui fosse stato individuato – agiva in giudizio
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A) accertare e dichiarare che è dovuta al ricorrente “l'integrazione minima tabellare “ prevista dall'art. 30 lett. f dello Statuto Consortile, nella misura del
15% da conteggiarsi con riferimento alla intera retribuzione mensile base indicata nei prospetti paga come “minimo stip.base”. B) per l'effetto condannare il in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento a favore del ricorrente della complessiva somma lorda di € 5.558,63, così come determinata in ricorso, ovvero della maggior o minor somma che sarà ritenuta dovuta, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla di maturazione di ogni singola rata di credito all'effettivo soddisfo,
C) il tutto con condanna al pagamento delle spese (rimborso C.U.) ed onorari di causa da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”.
Si costituiva la resistente, la quale confutava in fatto e diritto quanto sostenuto dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del ricorso, in quanto nello stesso sono determinati in maniera precisa petitum e causa petendi in tutti i suoi elementi costitutivi.
Il ricorso è fondato e va accolto per le medesime ragioni, condivise da questo giudice e di seguito riportate, esposte da altri colleghi di questa
Sezione Lavoro del Tribunale di Bari con riferimento a casi analoghi (R.G. nn. 8368/2021, 9293/2021, 10966 2023).
L'art. 30, lett. f), del Regolamento Organico del Personale, approvato e modificato con delibera n. 23 del 30.06.1993, dispone che “le retribuzioni base previste nei C.C.N.L., vigenti per il personale, espressamente recepite, sono aumentate del 15%. Tale aumento è applicabile in tutti i casi di futura variazione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro”.
Il testo del regolamento, proposto dalla deputazione amministrativa con delibera n. 131 del 1993, in riferimento alle disposizioni di cui alla L.R.
Basilicata n. 18 del 1990 e alla D.G. Regione Puglia n. 1830 del
14.06.1993, veniva approvato dalla deliberazione n. 23 del 1993 del
Consiglio dei Delegati, ai sensi dell'art. 37, lett. f), dello Statuto
Consortile, a sua volta approvata dalla delibera del Consiglio regionale pugliese n. 697 del 21.12.1993. Infatti, l'art. 37, lett. f), del nuovo
Statuto Consortile, approvato dalla deliberazione n. 22 del 1993 del
Consiglio dei Delegati ai sensi dell'art. 37, lett. e), dello Statuto
Consortile, a sua volta approvata dalla delibera del Consiglio regionale pugliese n. 696 del 21.12.1993, prevede che “spetta al Consiglio: … e) adottare lo statuto e le eventuali modifiche dello stesso;
f) deliberare sui regolamenti, sulle norme per il funzionamento dei servizi, sul regolamento organico e disciplinante dei dipendenti;
…”. Lo stesso art. 67 dello Statuto consortile statuisce che “lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati in applicazione dei Contratti
Collettivi di Lavoro in vigore e, successivamente, da quelli stipulati”.
Ciò posto, va evidenziata la pacifica circostanza secondo cui il resistente abbia provveduto a riconoscere l'aumento del 15% della retribuzione base, sia pure in una misura inferiore al dovuto. Infatti, lo stesso , CP_1 nella propria memoria di costituzione, ha precisato che l'indennità è sempre stata corrisposta in egual misura sin dal 1993, venendo calcolata sulla retribuzione base definita al momento dell'approvazione del
Regolamento.
Accertata la sussistenza del fondamento giustificativo della pretesa attorea, si rammenta, ai fini della determinazione del quantum dovuto, che, secondo i principi generali in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore, che agisca per la risoluzione contrattuale, il risarcimento del danno o l'adempimento, deve soltanto allegare la fonte, negoziale o legale, del diritto, il relativo termine di scadenza e la circostanza dell'inadempimento di controparte. Il debitore convenuto, invece, è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (ex plurimis Cass.
Civ. n. 13674 del 2006, che