Trib. Padova, sentenza 24/04/2024, n. 848

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Padova, sentenza 24/04/2024, n. 848
Giurisdizione : Trib. Padova
Numero : 848
Data del deposito : 24 aprile 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
N. R.G. 4636/2023
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa di primo grado promossa da
EN SA (c.f. [...]), assistito e difeso dagli avv.ti
Francesco D'Ambrosi e Ketti Baraldo
ricorrente
contro
AZIENDA U.L.S.S. n. 6 EUGANEA DELLA REGIONE DEL VENETO (p.iva
00349050286), assistita e difesa dagli avv.ti Manuela Trivellin e
Virginia Gabelli
e
ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI
PADOVA (p.iva 80037160282) con gli avvocati Anna Desiderio e Giulia
Businaro
resistenti
CONCLUSIONI
Per l'attore
“in via pregiudiziale di rito
sospendere il presente giudizio e, ravvisati i requisiti della
rilevanza e della non manifesta infondatezza, rimettere alla Corte
Costituzionale le questioni di illegittimità costituzionale sviluppate
nella narrativa del presente atto;
nel merito, in via principale


1. accertare e dichiarare, per tutte le argomentazioni in fatto ed in

diritto dedotte in narrativa, la nullità / annullabilità dei
provvedimenti di sospensione dal diritto di svolgere l'attività
lavorativa adottati nei confronti dell'odierno attore dall'Azienda
ULSS 6 Euganea in data 27.10.2021 (prot. n. 166157) e dall'OMCEO di
Padova in data 20.1.2022;



2. accertato e dichiarato quanto al precedente punto 1 dichiarare

nulli e/o illegittimi i provvedimenti di sospensione adottati nei
confronti dell'odierno attore e, per l'effetto, condannare l'Azienda
ULSS 6 Euganea, in persona del legale rappresentante pro tempore, e
l'OMCEO di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore,
in solido tra loro ovvero ciascuna in proporzione alla durata della
comminata illegittima sospensione, al risarcimento di tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente e quantificati,
rispettivamente, in € 12.000,00 e in € 5.000,00 ovvero alle maggiori o
minori somme che verranno ritenute di giustizia”
Per la U.L.S.S.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione
e deduzione disattesa,
nel merito:
- in via principale: respingere le pretese tutte del ricorrente,
perché infondate in fatto
e in diritto e non provate.
Con condanna al rimborso delle spese di lite”
Per OMCEO
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria
e/o diversa istanza:
Pag. 2 di 15 In via preliminare di rito
Rigettare la domanda di sospensione del presente procedimento e,
conseguentemente, di rimessione alla Corte Costituzionale della
questione di legittimità costituzionale, così come richiesta da
controparte, in quanto infondata in fatto ed in diritto e per carenza
dei presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza;

Nel merito, in via principale
Rigettarsi, per tutto quanto espresso in narrativa, la domanda del
ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non
provata.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 27.7.2023
il dott. CO SA proponeva domanda contro l'Azienda U.L.S.S. n. 6
Euganea e contro l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della
Provincia di Padova (OMCEO Padova) al fine di accertare e dichiarare
la nullità/annullabilità dei provvedimenti di sospensione
dall'attività lavorativa emessi in danno dell'odierno ricorrente, in
uno alla condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patiti
in conseguenza della predetta sospensione.
I precedenti di causa sono così riassumibili:
- in data 25.05.2021 la U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica
dell'Azienda ULSS 6 chiedeva al ricorrente, di professione
odontoiatra, di documentare la propria posizione rispetto
all'obbligo vaccinale;

- in data 22.06.2021 il ricorrente, riscontrata la richiesta
dell'Azienda, dichiarava di essere esente dall'obbligo in
questione poiché “in ragione di pregresse condizioni cliniche,
al momento sto effettuando i seguenti accertamenti, volti ad
Pag. 3 di 15 escludere o accertare il pericolo per la salute nel sottopormi
all'infezione: 1) visita allergologica per allergia a farmaci;

2) visita cardiologica ed ECG per sospette aritmie;
3) ricerca

IgE alimentari e inalanti;
4) emocromo e piastrine”
. Il
riscontro era corredato delle impegnative mediche per gli esami
e visite indicate dal dott. SA;

- in data 13.10.2021 la Commissione “Obbligo Vaccinale”, istituita
all'interno dell'Azienda U.L.S.S. 6 per valutare la
vaccinabilità dei professionisti sanitari concludeva per la
“insufficienza/non pertinenza di documentazione medica
attestante accertato pericolo per la salute in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate attestate dal MMG in
quanto non allineate alle indicazioni/linee di indirizzo fornite
dalle Regioni, dalle Province Autonome e dalle altre Autorità
sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute
nel Piano Vaccinale di cui all'art. 1, comma 457, della Legge
30.12.2020 n. 178, delle società scientifiche di riferimento e/o
note AIFA”;
la Commissione indicava, altresì, al dott. SA
l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione entro la data del
25.10.2021;

- con nota prot. n. 159115 del 18.10.2021 l'Azienda comunicava
sinteticamente al ricorrente le valutazioni della Commissione
“Obbligo Vaccinale” e lo ha invitato a sottoporsi alla
vaccinazione entro il 25.10.2023, specificando che, in mancanza,
sarebbe stata accertata l'inottemperanza all'obbligo vaccinale e
che, da tale accertamento, sarebbe conseguita l'immediata
interdizione dall'esercizio della professione;

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- in data 21.10.2021 il dott. SA trasmetteva all'Azienda una
serie di quesiti inerenti all'efficacia e la sicurezza dei
vaccini;

- in data 26.10.2021 il dott. SA comunicava all'Azienda ULSS 6
di essersi recato al centro vaccinale, di aver lì rivolto al
medico vaccinatore i medesimi quesiti già sottoposti
all'Azienda, di non aver ricevuto una risposta soddisfacente e
di aver perciò deciso di non sottoporsi alla vaccinazione;

- in data 27.10.2021 il Direttore della UOC Igiene e Sanità
Pubblica ha adottato l'atto di accertamento della violazione
dell'obbligo in questa sede impugnato;

- in data 20.01.2022 l'Ordine dei Medici di Padova, in conseguenza
del mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale, adottava un
provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa nei
confronti del dott. SA.
Ritenendo, pertanto, di aver
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