Trib. Spoleto, sentenza 28/02/2024, n. 233

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Spoleto, sentenza 28/02/2024, n. 233
Giurisdizione : Trib. Spoleto
Numero : 233
Data del deposito : 28 febbraio 2024

Testo completo

N. R.G. 2034/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2034 del ruolo generale per gli affari contenziosi
dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 19.12.2023 e vertente
T R A
NI SS, C.F.: N[...], rappresentata e difesa dall'avv. Alberto
Maria Onori
Parte opponente
E
EN Lift s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., P. IVA: 07644140969,
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Carpanelli
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di
precisazione delle conclusioni del 19.12.2023, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte attrice ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 620/2020,
emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n. 1615/2020, con cui le era stato
ingiunto il pagamento dell'importo di € 8.486,40 a titolo di saldo del prezzo della fornitura,
eseguita dall'opposta in favore dell'opponente, di un servoscala;
degli interessi;
delle spese
della procedura monitoria.
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A fondamento dell'opposizione l'opponente, dopo aver ripercorso la vicenda negoziale,
si è doluta del vizio di funzionamento del bene, acquistato dall'opposta per consentire al
proprio familiare -Lopparelli Volfango- l'accesso all'abitazione di famiglia, trattandosi di
persona disabile.
In particolare l'opponente avrebbe denunciato all'opposta in più occasioni il vizio del
blocco del servoscala;
l'opposta non ne avrebbe ripristinato la funzionalità;
il bene sarebbe,
pertanto, risultato non conforme e non utilizzabile per lo scopo per cui era stato comprato.
Allegato il diritto alla risoluzione del contratto, alla restituzione dell'acconto del prezzo,
al risarcimento del danno, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “dichiarare
l'inefficacia del decreto ingiuntivo impugnato per le ragioni esposte in narrativa. Revocare e/o
annullare il decreto ingiuntivo impugnato emesso dall'intestato Tribunale siccome errato,
ingiusto ed illegittimo per le causali indicate nella parte motivata. Respingere ogni domanda
avanzata da parte opponente nei confronti della Sig.ra NI. In via riconvenzionale
Accertare dichiarare che il bene compravenduto presenta difetti e vizi che lo rendono
inidoneo all'uso stabilito per prodotti similari. Accertare l'inadempimento contrattuale posto
in essere dall'opponente per avere fornito un bene non conforme e per non avere posto in
essere interventi risolutori in merito. Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto stante
il grave inadempimento contrattuale posto in essere dall'odierna opponente e conseguente.
Condannare la EN Lift Srl alla restituzione dell'acconto corrisposto alla Sig.ra NI
SS pari ad euro 5.657,60 oltre al risarcimento del danno nella misura di euro 8000,00 o
nella maggiore o minore forma ritenuta di giustizia da quantificarsi anche in via equitativa.”
L'opposta, nel costituirsi in giudizio, ha stigmatizzato il carattere pretestuoso e dilatorio
dell'opposizione e delle domande riconvenzionali con la medesima formulate, eccependo che
solo in sede di opposizione sarebbe stato contestato il vizio di funzionamento del bene;
che le
contestazioni stragiudiziali sarebbero state generiche e imprecise, oltreché circoscritte sul
piano temporale alla fase di posa in opera del bene.
La parte ha formulato le seguenti conclusioni: “in via preliminare accertato che
l'opposizione non è fondata né su prova scritta né di facile e pronta soluzione, concedere la
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provvisoria esecutività del decreto opposto ex art.648 c.p.c.;
subordinatamente assegnare a
parte opponente congruo termine per l'esperimento del procedimento di negoziazione
obbligatoria e, in difetto di sua attivazione, dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione a
decreto ingiuntivo promossa con conseguente conferma del decreto opposto;
nel merito in via
principale accertato l'effettivo ed esatto adempimento da parte di EN Lift S.r.l. di
quanto oggetto di contratto e delle opere tutte di cui alle fatture oggetto del procedimento
monitorio;
accertato, per contro, l'inadempimento della obbligazione di pagamento da parte
dell'opponente, rigettare l'opposizione proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per
l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
in via subordinata accertato
l'effettivo adempimento da parte di EN Lift S.r.l. dell'attività oggetto di contratto e,
per contro, l'inadempimento della obbligazione di pagamento da parte della signora SS
NI, condannare parte debitrice-opponente al pagamento, in favore di EN Lift
S.r.l., della somma che verrà accertata in corso di causa, oltre agli interessi come
contrattualmente pattuiti, dalla scadenza di pagamento delle fatture al saldo effettivo;
quanto
alla domanda svolta in via riconvenzionale ritenuta l'infondatezza in fatto ed in diritto della
richiesta risarcitoria e non documentato l'asserito danno rigettare integralmente la domanda;

in ogni caso nella denegata e non creduta ipotesi accoglimento della domanda svolte
dall'opponente in via riconvenzionale, dichiarare la compensazione giudiziale ex art.1243 c.c.
tra i contrapposti accertandi crediti, come verranno quantificati in corso di causa. Vinte le
spese ed i compensi di causa.”.
La causa è stata istruita tramite i documenti e la prova per testi;
è stata svolta in giudizio
c.t.u., al quale è stata demandata l'indagine circa la sussistenza del vizio, le sue cause e la sua
idoneità a incidere sull'utilizzo del bene.
*******

1. In primo luogo viene disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione,
sollevata in via gradata dall'opposta, sull'assunto che le domande riconvenzionali spiegate
dall'opponente sarebbero state assoggettate al negoziazione assistita: invero la domanda di
risoluzione, quella di restituzione dell'acconto del prezzo della fornitura e la domanda
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risarcitoria non sono assoggettate, ai fini della procedibilità
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