Trib. Civitavecchia, sentenza 11/11/2024, n. 1491
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1360 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Perfetti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nata a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Donti e Pietro Insolera, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.09.2024 i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente ed il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.04.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso Parte_1 che il 11.09.1999 contraeva matrimonio in Civitavecchia con CP_1 deduceva che con decreto del 28.05.2015 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi, che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento delle domande il ricorrente deduceva: Per
- che dall'unione coniugale nascevano le figlie (03.12.2001) e le gemelle
e (22.03.2003);
Per_2 Per_3
- che dalla separazione erano sopravvenute circostanze nuove tali da giustificare una modifica delle condizioni economiche al tempo concordate dalle parti;
- che la figlia era divenuta economicamente autonoma e lavorava in Per_2
Olanda, dove frequentava un percorso di studio universitario;
Per_
- che le figlie e non convivevano più con la madre e si erano Per_3 trasferite presso la sua abitazione in Civitavecchia alla via dei Platani n. 4;
- che provvedeva in via esclusiva al loro mantenimento quotidiano;
- che aveva trovato un lavoro part-time come cameriera presso un Per_3 ristorante al Porto Turistico di Civitavecchia e percepiva una retribuzione di 500,00 euro mensili.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale la declaratoria di scioglimento del matrimonio, disponendo l'autonomia economica delle parti e la revoca del suo obbligo al mantenimento a favore delle figlie.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la
2
documentazione complessivamente acquisita, fissava udienza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 13.07.2023 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che gli accordi raggiunti in sede di separazione erano stati disattesi dallo
;
Pt_1
- che dinanzi al Tribunale di Civitavecchia pendeva tra le parti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
Sezione Unica Civile
così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1360 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2023, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Marco Perfetti, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E nata a [...] il [...] ed ivi residente, CP_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberta Donti e Pietro Insolera, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 27.09.2024 i procuratori delle parti precisavano congiuntamente le conclusioni a mezzo di note depositate telematicamente ed il
Giudice rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 18.04.2023, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, , premesso Parte_1 che il 11.09.1999 contraeva matrimonio in Civitavecchia con CP_1 deduceva che con decreto del 28.05.2015 il Tribunale di Civitavecchia aveva omologato la separazione personale dei coniugi, che da allora non era ripresa la convivenza, né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale tra le parti, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio, con ogni conseguente statuizione.
A fondamento delle domande il ricorrente deduceva: Per
- che dall'unione coniugale nascevano le figlie (03.12.2001) e le gemelle
e (22.03.2003);
Per_2 Per_3
- che dalla separazione erano sopravvenute circostanze nuove tali da giustificare una modifica delle condizioni economiche al tempo concordate dalle parti;
- che la figlia era divenuta economicamente autonoma e lavorava in Per_2
Olanda, dove frequentava un percorso di studio universitario;
Per_
- che le figlie e non convivevano più con la madre e si erano Per_3 trasferite presso la sua abitazione in Civitavecchia alla via dei Platani n. 4;
- che provvedeva in via esclusiva al loro mantenimento quotidiano;
- che aveva trovato un lavoro part-time come cameriera presso un Per_3 ristorante al Porto Turistico di Civitavecchia e percepiva una retribuzione di 500,00 euro mensili.
Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva al Tribunale la declaratoria di scioglimento del matrimonio, disponendo l'autonomia economica delle parti e la revoca del suo obbligo al mantenimento a favore delle figlie.
Il Giudice delegato alla trattazione, letto il ricorso ed esaminata la
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documentazione complessivamente acquisita, fissava udienza ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c. onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla controparte.
Con memoria difensiva del 13.07.2023 si costituiva in giudizio la resistente che contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che gli accordi raggiunti in sede di separazione erano stati disattesi dallo
;
Pt_1
- che dinanzi al Tribunale di Civitavecchia pendeva tra le parti
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