Trib. Lecce, sentenza 03/12/2024, n. 3803
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.628.2022 R.A.C.L., promossa da:
Controparte_1
con il proc. avv. Calabro Fanciullo
CONTRO
Controparte_2
Avv.
[...]
[...]
quale socio accomandatario di Controparte_3 CP_2 Controparte_2
Con ricorso del 19.1.22, parte ricorrente ha adito questo Giudice chiedendo :
-accertarsi che ha lavorato alle dipendenze di parte convenuta con mansioni inquadrabili al IV liv. ccnl e quindi condannarsi parte avversa al pagamento di quanto dovuto a titolo di differenze retributive, 13ma, 14ma, festività non godute, ferie e permessi non goduti, straordinario, tfr;
il tutto con vittoria di spese da distrarsi alla difesa antistataria.
All'uopo espone di avere lavorato alle dipendenze di parte avversa dal 4.6.21 al 31.8.21 quale cameriere di sala, inquadrato erroneamente al V liv.;
di avere lavorato dal lunedì alla domenica con orario 9,30\16 e 18\23;
di avere percepito le sole somme indicate in ricorso.
Fissata l'udienza di discussione, si è costituita la sola società convenuta chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di lite. Evidenzia come il ricorrente abbia lavorato alle proprie dipendenze con orario 11\15 (con 30 minuti di pausa) e 18\22 con 30 min di pausa in conformità di quanto indicato in buste paga;
come fosse privo di autonomia esecutiva ricevendo direttive dal maitre.
Preliminarmente si deve osservare come dalla visura camerale in atti sia Controparte_3 socio accomandatario della società convenuta.
Ebbene, “nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (analogamente a quanto è stabilito per tutti i soci nella società in nome collettivo;
cfr. rispettivamente gli artt. 2313 e
2291 cod. civ.). La solidale e illimitata responsabilità dei soci accomandatari nella società in nome collettivo, affermata dalla legge con formulazione chiara ed esaustiva, non è sottoposta ad alcuna condizione, né, in particolare, alla condizione della previa insolvenza della società: il che fra l'altro implicherebbe una palese incongruità rispetto alla conclamata solidarietà dell'obbligazione.
Vero è che l'art. 2304 cod. civ., dettato per la società in nome collettivo ma operante anche per la società in accomandita semplice in virtù del richiamo operato dall'art. 2315 cod. civ., sotto la rubrica "Responsabilità dei soci" dispone che "i creditori sociali, anche se la società è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale". Si tratta dell'istituto del beneficium excussionis, per cui si consente al socio accomandatario della società in accomandita semplice (come al socio della società in nome collettivo) di opporre la mancata previa escussione del patrimonio sociale al creditore della società il quale abbia investito i beni patrimoniali del medesimo socio in forza della di lui responsabilità illimitata e solidale.
Orbene, malgrado l'ambigua locuzione "pretendere il pagamento", che si rinviene nel citato art. 2304, deve ritenersi che la norma in parola si limiti a introdurre una graduazione della responsabilità generale patrimoniale, ex art. 2740 cod. civ., nel senso che il socio illimitatamente e solidalmente responsabile risponde dell'adempimento dell'obbligazione sociale (per l'intero o per l'eventuale quota rimasta inadempiuta) con tutti i suoi beni presenti e futuri ma in via meramente sussidiaria, e quindi alla condizione che sia stato preventivamente escusso il patrimonio della società.
Il beneficium escussionis funge allora da eccezione che paralizza l'azione esecutiva promossa a carico del socio fino all'espletamento (con esito totalmente o parzialmente infruttuoso) dell'azione esecutiva a carico della società.
Detta eccezione risulta dunque improponibile nel giudizio di cognizione, in cui la solidale
e illimitata responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni sociali può essere accertata a sensi dell'art. 2313 cod. civ. in ogni momento, ed anche in simultaneus processus, ossia nel corso dello stesso giudizio di cognizione mirante all'accertamento dell'obbligazione gravante sulla società.
Come è stato puntualmente osservato, il titolo in tal guisa ottenuto "non trasforma la responsabilità del socio da sussidiaria in principale, ponendola sullo stesso piano di quella che incombe sulla società, ma si limita a rendere concreta la norma astratta, lasciando la responsabilità del socio subordinata rispetto a quella della società" (in tal senso Cass., 23
dicembre 1983, n. 7582;
cfr. inoltre, sul tema, da ultimo, Cass., Sez. Lav., 24 marzo 1992, n. 3651)” [ Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 26/06/1993, n. 7100]
In sede di interrogatorio formale;
-il ricorrente ha dichiarato come il pranzo dei turisti si svolgesse dalle ore 12:30 alle ore
14:00, mentre la cena dalle ore 19:30 alle ore 21:00;
-il procuratore della società convenuta ha confermato che il ricorrente abbia lavorato dal
4.6.21 al 31.8.21.
Nel corso del giudizio è stata assunta prova per testi da cui è emerso come il ricorrente abbia lavorato per dal 4.6.21 al 21.8.21 con orario 11\15 e 18\22 Controparte_2 per 6 gg a settimana con un giorno di riposo che non cadeva necessariamente di domenica;
come lavorasse anche la domenica allorchè non era di riposo;
come il ricorrente lavorasse in sala secondo le indicazioni del teste che era maitre e come vi fosse un menù prestabilito;
come lavorasse dalle ore 11:00 alle ore 15:00 circa -con pausa pranzo di mezz'ora alle 12:00- e dalle ore 18:00 alle ore 22:00 circa, con pausa cena di mezz'ora alle 19:00, come il pranzo dei turisti si svolgesse dalle ore 12:30 alle ore 14:00, mentre la cena dalle ore 19:30 alle ore 21:00 [ , dipendente di parte convenuta dal Per_1
2019 e che lavora con gli stessi orari del ricorrente];
come il ricorrente abbia lavorato per la società convenuta solo come cameriere ricevendo ordini dal maitre ;
come Per_1 lavorasse con orario 11\15 con una pausa pranzo a mezzogiorno e 18\21 con una pausa per la cena alle ore 19,00;
come il pranzo dei turisti si svolgesse dalle ore 12:30 alle ore
14:00, mentre la cena dalle ore 19:30 alle ore 21:00;
come fruisse di un giorno di riposo a settimana a rotazione con gli altri dipendenti [ , dipendente stagionale di parte CP_4 convenuta dal 2019];
come il ricorrente abbia prestato attività