Trib. Marsala, sentenza 20/11/2024, n. 786

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Marsala, sentenza 20/11/2024, n. 786
Giurisdizione : Trib. Marsala
Numero : 786
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MARSALA
Sezione Civile
Il Tribunale di Marsala, sezione civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dr. Michele Ruvolo Presidente
Dr. Francesco Paolo Pizzo Giudice
Dr.ssa Francesca Bellafiore Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1896 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 promossa da
, (C.F.: ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Luciano Asaro (pec: Email_1
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) rappresento e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Duilio Piccione (pec: Email_2
RESISTENTE
e nei confronti di
AVV. , curatore speciale del minore Controparte_2 [...]
(C.F: ) Per_1 C.F._3
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: modifica delle condizioni esercizio responsabilità genitoriali - contenzioso
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 17.9.2024 cui si rinvia
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MOTIVI DELLA DECISIONE

1. premesso di aver intrattenuto una relazione con Parte_1 Controparte_1
dalla cui unione è nato in data [...] il loro figlio e che, interrottasi la Per_1
relazione ancor prima della nascita del bambino, la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del minore veniva disciplinata con decreto del 14.12.2020 (reso nel proc. RG
n. 1451/2020 su ricorso congiunto delle parti) – ivi disponendosi l'affidamento del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione materna, nonché il diritto del padre di vedere il figlio e tenerlo con sé per due pomeriggi a settimana e, alternativamente con la madre, il sabato o la domenica dalle ore 16,00 alle ore 17,00, prevedendo al contempo, dopo il compimento di un anno e mezzo di vita del bambino, il prelievo del piccolo
da parte del padre per due volte alla settimana per tre ore consecutive, otre alle Per_1
festività natalizie e pasquali, con obbligo inoltre in capo al di corrispondere alla P_
, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, un assegno mensile di € 200,00, oltre Pt_1
il 50% delle spese straordinarieha esposto: che il non ha mai rispettato quanto P_
stabilito nel suddetto provvedimento, esercitando in maniera non assidua il diritto di visita del figlio che non vede dal 31.7.2022;
che il resistente si astiene anche dal telefonare per accertarsi delle condizioni di salute del bambino o soltanto per sentirlo;
che il ha P_
anche omesso il versamento dell'assegno di mantenimento dal mese di aprile 2023 e di contribuire alle spese di asilo e di babysitter, ponendo altresì in essere atteggiamenti ostruzionistici come in occasione del rilascio della carta di identità del piccolo . Ha Per_1
pertanto domandato la modifica delle condizioni ratificate nel menzionato decreto del
14.12.2020 e, dunque: disporre, l'affidamento esclusivo del minore alla Persona_1
madre;
revocare il diritto di visita del minore da parte del padre;
in subordine, disporre che tale diritto di visita venga 50% di un apposito programma predisposto dal Tribunale, o dagli assistenti sociali del comune di Mazara del Vallo;
porre a carico di Controparte_1
l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno mensile di € 300,00, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie.

2. Si è costituito il convenuto il quale ha contestato le deduzioni avversarie imputando, di contro, alla condotte ostative del rapporto padre-figlio, per avere la ricorrente Pt_1 frapposto ostacoli all'esercizio del diritto di visita e per avere altresì la madre, anche con
l'apporto del relativo compagno, impedito al resistente di prelevare il bambino dal domicilio materno o addirittura di vedere il piccolo , tanto da avere indotto esso odierno Per_1
convenuto ad incoare altro precedente giudizio per la modifica delle su citate condizioni di
2
affidamento. Ha poi asserito di avere solo ritardato, anche per difficoltà economiche connesse al periodo pandemico, il versamento del contributo, interrotto nel mese di giugno 2023 al solo scopo di provocare la e stimolarla a un confronto onde Pt_1
riprendere i rapporti con il minore. Contestando pure la richiesta di aumento del contributo, a motivo delle proprie condizioni economiche disagiate e stante la tenera età del bambino, ha in conclusione domandato: confermare l'affido condiviso del minore
con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del Persona_1 padre;
confermare l'onere in capo al al versamento dell'assegno di P_ mantenimento per il figlio pari ad € 200,00 mensili;
disporre che il incontri il P_
piccolo presso uno spazio neutro per i primi sei mesi al fine di ripristinare il Per_1
rapporto padre-figlio in modo graduale;
al termine di detto percorso, disporre che il minore trascorra col padre due pomeriggi infrasettimanali, e a settimane alterne il pranzo della domenica;
ed infine, a decorrere del successivo anno, disporre che il minore trascorra presso il padre due pomeriggi infrasettimanali con relativo pernottamento, e a settimane alterne, il sabato e la domenica;
con
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