Trib. Vasto, sentenza 05/12/2024, n. 404

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vasto, sentenza 05/12/2024, n. 404
Giurisdizione : Trib. Vasto
Numero : 404
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo


RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VASTO in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
- dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
- dott. Fabrizio Pasquale Giudice Relatore
- dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 482/2024 del Ruolo Generale Affari Civili,
avente ad oggetto: ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE NEI CONFRONTI
DI NATI FUORI DAL ;
CP_1 Per_1
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. DE VIRGILIIS CLEMENTINA, presso il cui studio, con sede in San
Salvo (CH) alla Via San Rocco n. 24/E, è elettivamente domiciliata;

RICORRENTE
E
(c.f. ), rappresentato e Controparte_2 C.F._2
difeso dall'avv. CAZZOLI ANNALISA, presso il cui studio, con sede in
Bologna, alla Via Nazario Sauro n. 2, è elettivamente domiciliato;

RESISTENTE
NONCHE'
1
Il Pubblico Ministero presso questo Tribunale
INTERVENTORE NECESSARIO
FATTO
1. Con ricorso depositato in data 19/06/2024, – Parte_1
assumendo di aver avuto una convivenza more uxorio, successivamente
terminata nel 2022, con durante la quale sono nati Controparte_2
due figli ( e ), rispettivamente il 13/11/2012 e Per_2 Persona_3
il 11/10/2008 – ha proposto ricorso innanzi all'intestato Tribunale, al
fine di sentir adottare i provvedimenti relativi alla disciplina
dell'affidamento e del mantenimento dei figli minori per il periodo
successivo alla cessazione della convivenza more uxorio, chiedendo, in
particolare, che i figli fossero affidati ad entrambi i genitori, sia pure con
collocazione prevalente presso la madre, con la predisposizione di un
programma di incontri “secondo le modalità che il Tribunale riterrà più
opportune” e con un contributo mensile a carico di e Controparte_2
a favore della , a titolo di mantenimento per i due figli minori, Parte_1
pari a complessivi € 750,00, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese,
oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei
minori. La ricorrente ha, inoltre, domandato la condanna di CP_2
al risarcimento del danno, da determinarsi in via equitativa,
[...]
nei confronti dei figli minori, in ragione di asserite gravi inadempienze
rispetto ai propri doveri genitoriali che, a suo dire, comprometterebbero
“in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico” della
prole.
2 2. ritualmente costituitosi in giudizio, ha eccepito, Controparte_2
in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, in ragione della mancata
produzione documentale richiesta dall'art. 473bis.12 c.p.c. e dall'art.
473bis
.48 c.p.c., che, a suo dire, sarebbe necessaria e imprescindibile per
“una prospettazione completa e veritiera della situazione patrimoniale
della ricorrente”. Nel merito, ha contestato la veridicità delle circostanze
allegate da parte ricorrente ed ha concluso chiedendo l'affidamento
condiviso dei minori,
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