Trib. Lagonegro, sentenza 09/01/2025, n. 8
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Testo completo
N. 566/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 566/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall' avv. Luca Barone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senise, al Corso Vittorio
Emanuele 112 con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax
0973/584615, pec: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
Interventore ex lege-
Oggetto: “separazione giudiziale”
Conclusioni: Per la ricorrente: “Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Senise;
Determinare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza pagina 1 di 4 con espressa autorizzazione all'espatrio. 2) La sig.ra rinuncia a chiedere all'ex Parte_1 coniuge l'assegno di mantenimento. 3) Essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti non vi è obbligo di corresponsione di alcun contributo di mantenimento”.
Per il P.M. in data 08/01/2025: “Nulla oppone.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 28.04.2021, chiedeva che Parte_1
fosse pronunciata la separazione con esponendo: di avere contratto Controparte_1
matrimonio concordatario con rito cattolico in data 29.05.1994, in regime di separazione dei beni, regolarmente trascritto nel Comune di Senise, annotato al n. 12 P. II Serie S.A. , anno 1994 del registro degli atti del predetto Comune;
che dall'unione coniugale erano nati i figli nato a Persona_1
Chiaromonte il 08.11.1994 e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, percettori di reddito di cittadinanza;
che la casa coniugale, ultima residenza comune dei coniugi, posta in Senise alla C.da Rotalupo n. 64 era condotta in locazione dai predetti;
che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro era divenuta insostenibile la
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 566/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall' avv. Luca Barone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senise, al Corso Vittorio
Emanuele 112 con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax
0973/584615, pec: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
Interventore ex lege-
Oggetto: “separazione giudiziale”
Conclusioni: Per la ricorrente: “Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Senise;
Determinare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza pagina 1 di 4 con espressa autorizzazione all'espatrio. 2) La sig.ra rinuncia a chiedere all'ex Parte_1 coniuge l'assegno di mantenimento. 3) Essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti non vi è obbligo di corresponsione di alcun contributo di mantenimento”.
Per il P.M. in data 08/01/2025: “Nulla oppone.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 28.04.2021, chiedeva che Parte_1
fosse pronunciata la separazione con esponendo: di avere contratto Controparte_1
matrimonio concordatario con rito cattolico in data 29.05.1994, in regime di separazione dei beni, regolarmente trascritto nel Comune di Senise, annotato al n. 12 P. II Serie S.A. , anno 1994 del registro degli atti del predetto Comune;
che dall'unione coniugale erano nati i figli nato a Persona_1
Chiaromonte il 08.11.1994 e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, percettori di reddito di cittadinanza;
che la casa coniugale, ultima residenza comune dei coniugi, posta in Senise alla C.da Rotalupo n. 64 era condotta in locazione dai predetti;
che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro era divenuta insostenibile la
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