Trib. Lagonegro, sentenza 09/01/2025, n. 8

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lagonegro, sentenza 09/01/2025, n. 8
Giurisdizione : Trib. Lagonegro
Numero : 8
Data del deposito : 9 gennaio 2025

Testo completo

N. 566/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice- rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. 566/2021 R.G. vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall' avv. Luca Barone, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Senise, al Corso Vittorio
Emanuele 112 con dichiarazione di voler ricevere avvisi e comunicazioni al numero di fax
0973/584615, pec: Email_1
Ricorrente
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Resistente contumace
NONCHE'
IL PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Lagonegro
Interventore ex lege-
Oggetto: “separazione giudiziale
Conclusioni: Per la ricorrente: “Pronunciare la separazione dei coniugi e Parte_1 [...]
ordinandone l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del Comune di Controparte_1
Senise;
Determinare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e libero ciascuno di fissare ove creda la propria residenza
pagina 1 di 4 con espressa autorizzazione all'espatrio. 2) La sig.ra rinuncia a chiedere all'ex Parte_1 coniuge l'assegno di mantenimento. 3) Essendo i figli maggiorenni ed economicamente indipendenti non vi è obbligo di corresponsione di alcun contributo di mantenimento”.
Per il P.M. in data 08/01/2025: “Nulla oppone.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione giudiziale, depositato in data 28.04.2021, chiedeva che Parte_1
fosse pronunciata la separazione con esponendo: di avere contratto Controparte_1
matrimonio concordatario con rito cattolico in data 29.05.1994, in regime di separazione dei beni, regolarmente trascritto nel Comune di Senise, annotato al n. 12 P. II Serie S.A. , anno 1994 del registro degli atti del predetto Comune;
che dall'unione coniugale erano nati i figli nato a Persona_1
Chiaromonte il 08.11.1994 e nato a [...] il [...], entrambi Persona_2
maggiorenni ed economicamente indipendenti, percettori di reddito di cittadinanza;
che la casa coniugale, ultima residenza comune dei coniugi, posta in Senise alla C.da Rotalupo n. 64 era condotta in locazione dai predetti;
che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni, non avevano più una unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro era divenuta insostenibile la
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