Trib. Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 3676

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Firenze, sentenza 25/11/2024, n. 3676
Giurisdizione : Trib. Firenze
Numero : 3676
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo


Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
In Nome del Popolo Italiano
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, nella seguente composizione:
dott. Niccolò Calvani Presidente dott.ssa Linda Pattonelli giudice relatore
dott.ssa Stefania Grasselli giudice nella camera di consiglio del 19/11/24 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6157/2020 tra le parti:
GLOBAL LINE GROUP S.R.L. (P.I.: 01624390470), in persona del rappresentante legale pro tempore Paolo RI, con sede in Larciano (PT), Via Francesca n. 2942/B, incorporata dal 10/7/2020 in GIORI S.R.L. (P.I.: 00974270472), in persona del rappresentante legale pro tempore Paolo RI, con sede in Montecatini Terme (PT),
Via Toti n. 7, con l'avv. Donato Nitti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Pier Capponi n. 73.
ATTRICE
ET IMPIANTI S.R.L. (P.I.: 02000100509), in persona del rappresentante legale pro tempore Roberto Guerri, con sede in San Miniato Basso (PI), Via Cascina Lari n. 83, con gli avv. Amal Abu Awwad e Fausto Giglioli ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in San Miniato Basso, Via Tosco Romagnola Est n. 469/A.
CONVENUTA

OGGETTO: Diritto d'autore
Decisa a Firenze nella camera di consiglio del 19/11/24 sulle seguenti conclusioni:
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
Voglia il Tribunale di Firenze, assegnati termini di legge per conclusionali e repliche:
IN VIA ISTRUTTORIA: previa revoca dell'ordinanza 27/03/2023 con la quale non ha ammesso le prove per testi ivi indicate e previa revoca dell'ordinanza 09/07/2023 con la quale non ha disposto la prosecuzione della CTU affinché lo stesso possa verificare
“in che misura il software scritto per la macchina Radial 5 avrebbe potuto essere riutilizzato per la macchina Radial 5 Matic” come egli ha indicato nella risposta al quesito C della sua relazione 27/02/2023 e anticipato nel verbale dell'udienza del
25/01/2023 ammettere tutte le prive richieste e quindi
1 a) ammettere le prove per testi indicate nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c e non ammesse e, in caso di ammissione delle prove avversarie, le eventuali controprove indicate nella terza memoria ex art. 183 c.p.c;

b) disporre la CTU contabile già richiesta nella seconda memoria ex art. 183
c.p.c. e la CTU tecnica suggerita dal CTU nella risposta al quesito CTU e richiesta, seppur con parole diverse, nel paragrafo [87] della terza memoria ex art. 183 c.p.c.
NEL MERITO, dichiarare inammissibile e comunque respingere la domanda riconvenzionale proposta da ET MP S.r.l. e
c) accertare e dichiarare che i comportamenti della convenuta ET MP S.r.l. costituiscono inadempimento ai contratti di appalto con cui la stessa doveva realizzare e: consegnare all'attrice RI S.r.l. software “editabile e modificabile” e/o una violazione dei diritti esclusivi di sfruttamento economico sul software realizzato da ET MP S.r.l. su incarico di RI S.r.l. e per
l'effetto d) condannare la convenuta ET MP S.r.l. al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attrice RI S.r.l. (già Global Line Group S.r.l.) che si quantificano, in via provvisoria e salvo diversa precisazione in corso di causa, nell'importo di Euro 255.588,20 [pari ad euro 190.774 indicati nel par. 125 della prima memoria ex art. 183 c.p.c. ed euro 64.814,20 già indicati in atto di citazione], o nella diversa misura che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni:
I) respingere tutte le domande proposte da parte attrice, perché infondate in fatto e in diritto per la ragioni di cui in narrativa;

II) in via riconvenzionale, accertare l'inadempimento della società attrice e condannare quest'ultima al pagamento della somma di € 9.000,00= o al pagamento della somma maggiore o minore somma che risulterà accertata e dovuta in corso di causa;

III) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso spese forfetario
15%, CNPA e IVA come per legge e con condanna di Global Line Group s.r.l. (ora
GIORI s.r.l.), ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento del danno da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa, oltre al rimborso delle spese sostenute per i compensi pagati al CTP, pari ad € 4.732,00= (al lordo della ritenuta d'acconto ed al netto dell'IVA), come da documentazione allegata (doc.14) ed al rimborso dei compensi anticipati in favore del CTU, pari ad € 2.288,00= (al lordo della ritenuta d'acconto ed al netto dell'IVA), come da documentazione allegata (doc. 15).”

FATTO E PROCESSO
Global Line Group RL (d'ora innanzi GL, in corso di causa incorporata in RI
RL), impresa produttrice di macchinari per la produzione di Mop, ha convenuto in giudizio ET MP RL (d'ora innanzi ET), onde ottenerne la condanna al
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pagamento, in suo favore, dell'importo, provvisoriamente indicato in euro 64.814,20 (in corso di causa aumentati a euro 255.588,20), a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale e/o da violazione dei diritti esclusivi del committente di sfruttamento economico di software ex art. 64-bis LDA, esponendo:
- di avere commissionato ad ET, sin dal novembre 2016, la realizzazione di quadri elettrici e del software per le macchine di produzione di MOP all'epoca in corso di realizzazione (Radial 3 e Radial 5), specificando sin dal conferimento dell'incarico che il software da realizzare avrebbe dovuto essere editabile e modificabile, onde essere utilizzato e adattato a future macchine simili, ancora non realizzate, ma già commissionate a GL da terzi, e accordandosi con l'appaltatrice in tale senso;

- di avere ottenuto da ET la dichiarazione, al momento della consegna dell'opera commissionata, della libera modificabilità del software;

- di avere, nel 2019, chiesto ad ET di modificare il software in modo da utilizzarlo per il nuovo macchinario Radial 5 Matic, in corso di realizzazione, su commissione del terzo FHCSS, nonché di fornire schemi elettrici, hardware e assemblaggio del quadro elettrico principale;

- di essersi, tuttavia, dovuta rivolgere a un nuovo appaltatore, ICE Project, a seguito del rifiuto di ET di dare seguito agli accordi e della rottura dei rapporti tra le parti, nell'agosto 2019;

- di avere, tuttavia, appreso dal nuovo appaltatore che il software realizzato da ET sulle vecchie Radial non era modificabile;

- di avere, invano, richiesto ad ET le password necessarie per provvedere alla modifica del software;

- di avere, pertanto, dovuto sostenere il maggiore costo di euro 60.254,20, richiestole dal nuovo appaltatore, per la realizzazione ex novo di un software, nell'impossibilità di modificare quello realizzato a suo tempo da ET.
Ha resistito ET, eccependo:
- l'inoperatività della garanzia di cui all'art. 1667 c.c., a fronte dell'avvenuta sottoscrizione del verbale di collaudo da parte della committente e della ricezione dell'opera consegnatale, nonché in considerazione dell'agevole intellegibilità dell'eventuale (e negata) presenza di password nel software, e comunque l'avvenuto decorso di oltre due anni tra la data della consegna dell'opera, avvenuta nel novembre 2017, e l'introduzione del giudizio;

- la mancata formulazione, da parte dell'attrice, di alcuna richiesta in ordine alla modificabilità del software al momento della commissione dell'opera relativa alle macchine Radial 3 e 5;
richiesta formulata per la prima volta soltanto al momento della consegna, e dalla stessa convenuta assecondata, come attestato dal verbale di consegna sottoscritto da GL, mediante consegna di un software editabile, privo di password, e munito di codice sorgente (elemento necessario e sufficiente per la modifica di un software), e come altresì deducibile dal fatto che, dalla data della consegna in poi, GL avrebbe effettuato, in autonomia, modifiche e aggiornamenti del software e sarebbe stata in grado di operare per i due anni successivi sul medesimo, persino riavviandolo a seguito dell'inserimento di un nuovo motore
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sostitutivo – onde, l'attuale presenza di password avrebbe dovuto ascriversi a interventi sul software eseguiti da terzi (o dalla stessa GL) successivamente alla consegna e al collaudo;

- l'insussistenza, in ogni caso, del danno lamentato, atteso che, quand'anche, per ipotesi, ET avesse indebitamente criptato il software consegnato, lo sviluppo del software relativo a Radial 5 Matic avrebbe comunque richiesto non già una mera modifica del precedente, ma una riscrittura ex novo, attesa la radicale differenza tra
i due macchinari cui i software erano destinati;

- l'eccessività, in ipotesi, del quantum richiesto da ICE a titolo di corrispettivo, avendo la stessa ET avanzato offerta per la realizzazione dello stesso software per un corrispettivo di cinque volte inferiore;

e chiedendo, oltre al rigetto delle avverse domande, anche, in via riconvenzionale, la condanna di GL al pagamento, in suo favore, della somma di euro 9.000, quale corrispettivo per la parte di prestazione già adempiuta, con riferimento alla commessa relativa al software della macchina Radial 5 Matic, al momento della rottura dei rapporti, pari a 200 ore lavorative di un dipendente sig. Fiscina, per 45 euro l'ora, dal 29/06/19, data dell'accettazione dell'offerta formulata da ET da parte di GL, sino al
05/08/19, data dello scioglimento del rapporto contrattuale in essere tra le parti.
Istruita la causa con le produzioni documentali, l'interrogatorio formale dei LRPT dell'attrice e di quello della convenuta, l'esperimento di CTU e l'escussione dei testi Cerchiai, D'OF, Stagi, NI, IG, Fiscina, le parti, all'udienza del
14/05/24, hanno precisato le proprie conclusioni avanti al giudice assegnatario del fascicolo a far data dal 20/09/22.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. In rito: sull'eccezione di tardività del deposito della prima memoria istruttoria di parte attrice

In limine litis, merita accoglimento l'eccezione di inammissibilità della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1