Trib. Sassari, sentenza 08/11/2024, n. 1188

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Sassari, sentenza 08/11/2024, n. 1188
Giurisdizione : Trib. Sassari
Numero : 1188
Data del deposito : 8 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 225/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott. Elisabetta CARTA - Presidente rel.
Dott. Marta GUADALUPI - Giudice
Dott. Ilaria BRADAMANTE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 225/24, avente per oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Giorgio Asproni n. 23, presso e nello studio dell'avv. Maurizio Serra (C.F. che C.F._2
lo rappresenta e difende giusta procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, Via Mazzini n. 6, CP_1 C.F._3 presso e nello studio dell'Avv. Maria Ausilia Loddo (C.F. che la rappresenta C.F._4
e difende in forza di procura da intendersi stesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Ricorrente: “1) Visto il dissenso della rispetto alla proposta di cessione ad ella, da parte di CP_1
della quota della abitazione già familiare, così si conclude: 2) confermare le statuizioni della Pt_1 sentenza di separazione sull'affidamento congiunto ai genitori del figlio minore con la Per_1
possibilità per il padre di incontrarlo quando entrambi lo vorranno, previo accordo con la madre;
3)

pagina 1 di 6 determinare in € 400 la somma dovuta dal per il mantenimento di entrambi i figli, con la Pt_1
partecipazione per la metà tra i genitori delle spese straordinarie come individuate dal disciplinare del
CNF”.
Resistente: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Sassari tra e il 21/09/2002, trascritto nel registro degli atti di Parte_1 CP_1 matrimonio presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sassari al n. 334, Parte 2, Serie A e disporre le comunicazioni all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Sassari ai fini dell'annotazione dell'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio e negli atti dello stato civile;
2) Affidare in modo esclusivo alla madre il minore figlio Quest'ultimo vivrà con la madre e con il Persona_2

fratello, nella casa coniugale sita in Sassari Via Marco Polo n. 6, la Persona_3
quale rimarrà assegnata a . 3) Disporre a carico di l'obbligo di CP_1 Parte_1
versamento della somma di euro 600,00 mensili in favore dei figli quale contributo al loro mantenimento ordinario, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%, rivalutabili annualmente secondo indici ISTAT. 4) Con vittoria di spese e competenze legali”.
-MOTIVI DELLA DECISIONE-
Con ricorso depositato il 30.01.24 ha convenuto in giudizio davanti all'intestato Tribunale Parte_1 [...]
per ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sassari il 02.09.02, CP_1
atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Sassari, Anno: 2002 - Atto: 334 - Parte:

2 - Serie: A.
Premesso che con sentenza n. 208 del 21.02.19 era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi ha dedotto che da allora non era più ripresa la convivenza tra le parti e non vi erano prospettive in tal senso e che sussistevano pertanto i presupposti per l'invocata pronuncia di divorzio.
Ha dedotto di lavorare come manovale con contratto in scadenza 07.02.24 evidenziando che la durata di contratti era spesso temporanea perché legata alle effettive commesse dell'impresa ove prestava la propria attività lavorativa.
Ha quindi rappresentato, quanto ai rapporti con i figli , maggiore di età, e , di anni 16, che in Per_3 Per_1
seguito alla separazione i rapporti con gli stessi si erano “raffreddati” e per volontà dei figli erano praticamente cessati, che egli aveva sempre cercato un contatto senza mai ricevere un riscontro, e che ciò rendeva “frustrante” contribuire al loro mantenimento.
Ha quindi concluso chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermarsi le statuizioni della separazione in ordine all'affidamento del figlio minore , prevedendosi per il padre la Per_1
possibilità di incontrarlo quando entrambi lo vorranno, in accordo con la madre, determinare in € 400,00 la somma dovuta per il mantenimento di entrambi i figli, oltre il 50 % delle Spese straordinarie secondo il Protocollo CNF, e, in caso di adesione della , disporsi la cessione a quest'ultima della quota di
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi