Trib. Savona, sentenza 12/11/2024, n. 301

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Savona, sentenza 12/11/2024, n. 301
Giurisdizione : Trib. Savona
Numero : 301
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 167 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. RABELLINO CHIARA, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. RABELLINO CHIARA, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE


Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 1 e 3
n. 2 lett. B) della legge 898/70
(come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi lo
scioglimento del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il
tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano
ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai
quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che
vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle
spese di lite.

PQM

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;

- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1 CP_1
in data 30.07.2017 in Bergeggi (SV) trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di
Bergeggi al numero 5, parte II, serie C, anno 2017, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bergeggi, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri
anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito
esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del pieno e reciproco rispetto;

2. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e dichiarano di nulla avere a che
pretendere l'uno nei confronti dell'altro a titolo di contributo al mantenimento;

3. il IO minore viene affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori che eserciteranno, Per_1
congiuntamente, la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le sole decisioni di ordinaria
amministrazione che potranno essere prese, anche in modo autonomo, dal genitore con cui il IO
si troverà al momento dell'assunzione della decisione
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