Trib. Milano, sentenza 19/07/2024, n. 7215

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 19/07/2024, n. 7215
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 7215
Data del deposito : 19 luglio 2024

Testo completo

N. 10330/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di Milano riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa M L A Presidente Rel. est. dott. G G Gdice dott.ssa C D G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta a ruolo in data 16 marzo 2024 promossa da:
, nata a Bucarest (Romania) in data 12/08/1979;
Cod. Fisc. Parte_1
;
rappresentata e difesa dall' avvocato M G ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio del predetto difensore, giusta procura in atti;

PARTE ATTRICE
CONTRO
nato a Pantelimon (Romania) in data 24/06/1973;
Cod. Fisc. ;
Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA- CONTUMACE
Con regolare comunicazione degli atti del presente procedimento all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO

OGGETTO: SEPARAZIONE GIUDIZIALE
CONCLUSIONI RASSEGNATE ALL'UDIENZA DEL 4 LUGLIO 2024
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MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice Delegato
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Con ricorso iscritto a ruolo in data 16 Marzo 2024, (cittadina rumena), Parte_1 premesso di aver contratto matrimonio in Romania a Bucarest in data 30/12/2004 (matrimonio registrato a
Bucarest settore 2 serie CD nr.507015, come da certificato di matrimonio tradotto e dotato di Apostille in data
24/10/2005 sub doc. 1, non trascritto nei registri dello stato civile in Italia), con (cittadino Controparte_1 rumeno), dalla cui unione è nata la figlia (nata a Milano, in data 14/12/2005), Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, chiedeva al Tribunale di Milano, in via cautelare, di ordinare inaudita altera parte ex artt. 342 bis c.c. 473 bis.15 e 50 c.p.c. l'allontanamento del signor CP_1 dalla casa familiare sita in Milano, via Padova 217, segnalando che il marito poneva in essere una serie
[...] di condotte aggressive e maltrattanti, spesso in stato di alterazione alcolica e alla presenza della figlia Per_1 generando nella stessa uno stato di ansia e panico. Nel merito, chiedeva di pronunciare la separazione
[...] personale dei coniugi, l'autorizzazione della signora al mantenimento del cognome Parte_1 del marito “ ”, l'assegnazione della casa familiare sita in Milano, via Padova 217 alla stessa della quale Pt_1 la madre avrebbe sostenuto per intero i costi dal momento del rilascio da parte del marito, un contributo paterno al mantenimento della figlia nella somma mensile di € 450,00, oltre al 50% delle spese Persona_1 straordinarie, con percezione integrale della madre collocataria dell'assegno unico. Chiedeva, infine, di pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3, L. 1 dicembre 1970, n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale.
Con decreto emesso in data 18 marzo 2024, con riferimento alla richiesta di emissione inaudita altera parte di ordine di protezione ex art. 473 bis. 69 e segg. c.p.c., il Giudice Delegato, ritenuto che, sulla base di quanto dedotto e dei documenti prodotti, tra cui emergeva anche una scrittura privata del 31/01/2024 sottoscritta da entrambe le parti nell'ambito di trattative portate avanti in vista del deposito di ricorso congiunto per separazione (con la previsione del rilascio dell'abitazione da parte del marito entro tre mesi dal deposito del ricorso congiunto da formalizzare entro il 29/02/2024), non sussistessero i presupposti per emettere il provvedimento richiesto inaudita altera parte, dovendosi pertanto instaurare il contraddittorio e considerato altresì come, a seguito della denuncia che la parte aveva dichiarato di aver presentato (ma che non risultava tra i documenti prodotti) dovevano essere comunque già state attivate dall'Autorità Giudiziaria penale competente tutte le ben più efficaci tutele penali previste dal c.d. codice rosso ai sensi della legge 69/2019 e succ. mod., fissava davanti a sé udienza per il 16 aprile 2024. Con separato decreto, emesso in parti data, fissava contestualmente udienza di prima comparizione per la separazione, parimenti richiesta, per la data del 4 luglio
2024.
All'udienza ex art. 473 bis 69 e segg. c.p.c. del 16 aprile 2024, alla quale nessuno compariva per la parte convenuta, il difensore di parte attrice dava atto di aver depositato ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal Gip di Milano in data 24 marzo 2024 ex art. 282 bis c.p.c. di allontanamento del marito dalla casa familiare per il reato di cui all'art. 527 c.p. e si riservava di produrre nel fascicolo la denuncia che non era stata prodotta per esigenze di tutela del segreto istruttorio. Il difensore depositava, altresì, ricorso e allegato decreto di fissazione dell'udienza, notificati al convenuto ex art. 140 c.p.c. presso la residenza familiare, pur dando atto di
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non aver ancora ricevuto la cartolina attestante la regolarità della notifica, per la produzione della quale chiedeva il rinvio dell'udienza per la richiesta ex art. 473 bis. 69 c.p.c a quella già fissata per la separazione ex art. 473 bis. 21 c.p.c.. Il Giudice Delegato, come da richiesta di parte attrice, rinviava pertanto l'udienza con riferimento alla richiesta cautelare alla stessa udienza già fissata per il procedimento principale, invitando il difensore a depositare su PCT la cartolina e la denuncia querela mancanti.
All'udienza di prima comparizione ex artt. 473 bis. 21 e 22 c.p.c. del 4 luglio 2024, il Giudice Delegato rilevava un'alterazione nella data di ricevimento della prima cartolina prodotta riferibile alla notifica della richiesta di ordine di protezione, tale per cui la stessa non poteva essere considerata valida ed efficace, ritenendo necessaria la rinnovazione. Verificata, al contrario, la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo per la separazione, consegnata al portiere dello stabile e perfezionata il 5 aprile 2024, entro il termine assegnato, dichiarava la contumacia del convenuto ex art. 171 c.p.c., in quanto non comparso personalmente né costituito.
Il difensore con la parte, stante la necessità di rinnovare la notifica del ricorso con la richiesta di ordine di protezione, rinunciavano alla richiesta di ordine di protezione ex art. 473 bis. 69 e segg. c.p.c., essendo peraltro intervenuta misura cautelare di allontanamento ex art. 282 bis e ter c.p.c., riservandosi di ripresentarla ove fosse venuta meno tale misura penale ovvero fossero emerse situazioni di pregiudizio ed esigenze di tutela della signora e della figlia.
Il Giudice delegato prendeva atto della rinuncia al ricorso limitatamente alla richiesta di ordine di protezione ex art. 473 bis. 69 e segg. c.p.c., disponendo l'estinzione del subprocedimento.
Con riferimento al procedimento principale di separazione, procedeva quindi a sentire la parte attrice che così dichiarava:”mio marito è stato allontanato con la misura cautelare del GIP il 24 marzo 29024, da allora non si
è fatto più vedere. Chiamava ogni tanto mia figlia per sapere come stava e se poteva tornare a casa. poi ad un certo ho saputo anche da mia cognata che lui è tornato in Romania accompagnato dal fratello nella casa familiare a Bucarest e sta lì da circa due mesi. Mi risulta che lavori con sua sorella che ha una panetteria a
Bucarest, dovrebbe guadagnare sui 500/600 euro. Non ha particolari spese. Lui non ha mai versato alcuna somma di denaro per la figlia neanche prima. L'ultima volta mi ha dato 500 euro a gennaio 2024, poi più nulla. lui ha lavorato regolarmente come operaio e ho prodotto le dichiarazioni dei redditi prendeva circa 1600/1700 al mese, poi ad agosto 2023 non si è presentato al lavoro e ha ricevuto due lettere disciplinari e si è licenziato da loro. Non mi risulta abbia chiesto né preso la Naspi e neppure credo il TFR. Dopo ha cominciato a svolgere dei lavori in nero come muratore. Tutto quello che prendeva se lo teneva per sé e comprava alcol, lui beveva vino alcolici. Era
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