Trib. Venezia, sentenza 01/07/2024, n. 2265

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 01/07/2024, n. 2265
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 2265
Data del deposito : 1 luglio 2024

Testo completo

N. R.G. 5666/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
AUTOVIA S.R.L. (C.F. 03200690372), con l'avv. MONTANARI ALESSANDRO e
l'avv. BONAVERI LEANDRO
contro
COMUNE DI VENEZIA (C.F. 00339370272), con l'avv. IANNOTTA ANTONIO e
l'avv. TRENTO FEDERICO e l'avv. ONGARO NICOLETTA e l'avv. PRIVATO SILVIA
E contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), contumace
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 28.11.2023

1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 20.07.2022, la Società Autovia srl ha proposto opposizione avverso le cartelle di pagamento n. 112 2021 0000 722911 000, notificata in data 20.06.2022, n. 112 2021 0000 899510 000, notificata in data 20.06.2022 e n. 112 2021
0001 141411 000, notificata in data 29.06.2022, emesse in ragione del presunto omesso pagamento di sanzioni amministrative derivanti da contravvenzioni al Codice della Strada sulla scorta di ruoli formati dal Comando di Polizia Municipale del Comune di Venezia, per un ammontare complessivo di euro 23.368,05.
A sostegno della domanda di annullamento delle predette cartelle, l'opponente ha lamentato
l'illegittimità delle stesse poiché emesse in violazione dell'art. 196 C.d.S. e dell'art. 94 comma 4 bis C.d.S., così come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità, trattandosi di sanzioni per contravvenzioni al Codice della Strada che avrebbero dovuto essere pagate in via esclusiva dagli utilizzatori finali del veicolo e non dalla società locatrice dello stesso.
Nel costituirsi in giudizio, il Comune di Venezia ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo sia l'inammissibilità della stessa per intervenuta formazione del titolo esecutivo, ossia dei verbali prodromici regolarmente notificati alla società di noleggio e non più opponibili in questa sede, sia l'infondatezza, in ragione del contenuto dell'art. 196 CdS.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28.11.2023 dal nuovo giudice istruttore medio tempore divenuto assegnatario del fascicolo, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione proposta da Autovia srl va dichiarata inammissibile.
È, infatti, incontestato che i verbali di contestazione e/o le ordinanze – ingiunzione posti alla base delle cartelle esattoriali oggetto del presente giudizio siano stati notificati ad
Autovia srl, senza che costei abbia proposto opposizione ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.
n. 689/1981
o dell'art. 204 bis del C.d.S.
Per costante giurisprudenza
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