Trib. Urbino, sentenza 05/12/2024, n. 247

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Urbino, sentenza 05/12/2024, n. 247
Giurisdizione : Trib. Urbino
Numero : 247
Data del deposito : 5 dicembre 2024

Testo completo

N.221 / 2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il Tribunale di Urbino in composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott. Egidio de Leone PRESIDENTE dott. Gianmarco Cantalini GIUDICE dott.ssa Vera Colella GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 221 degli affari civili per la Volontaria
Giurisdizione dell'anno 2024 e vertente
TRA
La IG.ra , nata a [...], il [...] e residente in [...]
Colombara n. 49, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Nadia Blasi,
E
il IG. nato a [...], il [...], e residente a [...]
Colombara n. 49, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Barbara Bischi.
-Ricorrenti-
Con l'intervento del PM
OGGETTO: Ricorso per separazione consensuale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a firma congiunta, depositato in data 13/05/2024, i ricorrenti, esponevano che:
“I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Frontone (PU), in data
11/09/1994, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune,
Anno 1994, Numero 5, Parte II, Serie A, in regime di comunione dei beni.


Dall'unione matrimoniale sono nati tre figli: il primogenito (C.F.: ), nato a [...], il Persona_1 C.F._1
03/07/1995, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente ed autosufficiente;
la secondogenita , oggi sposata e residente in [...], il più piccolo Persona_2
(C.F.: ), nato a [...], il [...], di Persona_3 C.F._2
anni 14.”.
Ciò posto, i ricorrenti, nel dichiarare di non volersi riconciliare, congiuntamente chiedevano al Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione, da sostituirsi con il deposito di note scritte, e verificate le condizioni di legge, di omologare la separazione personale tra di essi alle seguenti condizioni concordate:
“1) il figlio minore arà affidato ad entrambi i genitori in maniera Persona_3
condivisa, con collocazione stabile e prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre IG.ra ;
Parte_1
2) la casa familiare sita in Frontone (PU), Via Colombara n. 49, sarà assegnata, tenuto conto del prevalente interesse del figlio minore, alla IG.ra con conseguente Parte_1
obbligo per il IG. di trasferire altrove la propria residenza fino al Controparte_1
raggiungimento della maggiore età del figlio e comunque fino a che lo stesso non acquisisca la propria indipendenza economica;

3) il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore secondo un diritto di visita sostanzialmente libero ma paritario, tenuto conto dell'età di , ormai adolescente e Per_3
del legame che lo stesso deve mantenere con entrambi i genitori nonostante la loro separazione. trascorrerà fine settimana alterni con entrambe le parti e in modo Per_3
alternato le festività/i ponti/i periodi di vacanza, come da piano genitoriale che si allega;

4) le parti si obbligano al rispetto reciproco, come ex coniugi e come genitori dei figli nati dal matrimonio, evitando critiche e/o conflitti innanzi al figlio minore, impegnandosi a comunicare tra di loro in modo diretto su ogni questione che lo riguarda. Tra queste in particolare le festività da trascorrere col figlio e i periodi di ferie sempre da Per_3
trascorrere con quest'ultimo da concordarsi con sufficiente anticipo. Le parti condivideranno tra di loro i risultati scolastici di e/o eventuali criticità;
stesso è a Per_3
dirsi per le questioni che attengono la salute, il tempo libero e le relazioni intrattenute dal figlio laddove di rilievo per la sua crescita
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