Trib. Ferrara, sentenza 03/05/2024, n. 89

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ferrara, sentenza 03/05/2024, n. 89
Giurisdizione : Trib. Ferrara
Numero : 89
Data del deposito : 3 maggio 2024

Testo completo

OGGETTO: retribuzione

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE LAVORO
in persona della dott.ssa A D C, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del 03/05/2024, ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa n. 146/2021 R.G. promossa
DA
• (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. INCANDELA GIUSEPPE come da procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata Controparte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. CINTIO LOREDANA come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA BORGOLEONI N. 79 44100 FERRARA;

• (C.F. ) rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. SALVALAIO MANUELA e domiciliata presso lo studio dell'Avv. MASI
GHIRA di Ferrara, come da procura in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: retribuzione
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso depositato il 03/05/2021 Parte_1 conveniva in giudizio l e Controparte_1 [...]
esponendo di avere lavorato presso la prima, soggetto Controparte_2 utilizzatore, tramite la seconda, impresa somministratrice. La mansione da svolgere era quella di “educatore – educatore addetto all'accoglienza profughi” con inquadramento contrattuale: Gruppo B ex art. 25 CCNL Agenzie per il Lavoro, con la qualifica di impiegato livello C1 del Org_1
Deduceva che l'orario di lavoro pattuito consisteva in 36 ore settimanali, dal lunedì alla domenica, su turni a ciclo continuo, con riposo a scorrimento;
in realtà 1


egli aveva prestato la sua attività lavorativa per un orario superiore, svolgendo lavoro straordinario e notturno “spostandosi in diverse strutture dell CP_1 alla persona con accompagnamento degli ospiti presso la Questura di
[...]
Ferrara, a qualsiasi orario”. Egli iniziava a lavorare Controparte_3 alle ore 20:00 per terminare le sue mansioni alle ore 9:00 del giorno successivo ed anche oltre.
Affermava che il contratto di assunzione sottoscritto in data 25.6.2015 subiva una prima proroga con effetto dal 01/01/2016 al 31/03/2016 ed una successiva proroga con effetto dal 01/04/2016 al 30/06/2016.
Soggiungeva che nonostante le reiterate diffide volte ad ottenere le differenze retributive maturate, le odierne convenute non corrispondevano il compenso dovuto, quantificato in complessivi € 35.120,00 lordi, tenuto conto degli ordini di servizio relativi agli effettivi turni di lavoro effettuati di cui al doc. 6, avendo la sola somministratrice – riscontrando la diffida del Controparte_2
2020 - manifestato la propria disponibilità a riconoscere la somma di € 4.000,00 lordi a titolo di differenze retributive.
Deducendo altresì una responsabilità solidale tra l'azienda somministratrice e il soggetto utilizzatore, concludeva chiedendo la condanna delle convenute al pagamento della predetta somma, oltre accessori di legge, e dei relativi contributi.
2. Si costituiva in giudizio (nel prosieguo: Controparte_1
Cont
“ ), la quale in punto di fatto non contestava l'esistenza tra le parti di «un rapporto di lavoro, a tempo determinato, in somministrazione, ai sensi del D. Lgs.
276/03, con l'impresa somministratrice , agenzia per il lavoro, Controparte_2 della quale era l'utilizzatrice, con la mansione di Controparte_1
“educatore - educatore addetto alla accoglienza profughi” – inquadramento contrattuale Gruppo B ex art. 25 CCNL Agenzia per il Lavoro, livello C1 del CCNL
Enti Locali, con decorrenza dal 29 giugno 2015 che si è prorogato sino al 30 giugno 2016».
Contestava tuttavia gli assunti attorei, sostenendo che il ricorrente aveva lavorato rispettando l'orario di lavoro pattuito in 36 ore settimanali, da lunedì alla domenica, su turni a ciclo continuo e con riposo a scorrimento, e che era stato regolarmente retribuito come da buste paga prodotte in giudizio, compresi eventuali straordinari e il lavoro notturno. Infatti, il lavoratore era tenuto ad annotare giornalmente e correttamente l'orario di lavoro effettuato presso
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l'utilizzatrice su un foglio presenze che alla fine del mese veniva inviato all'agenzia Cont somministratrice firmato dal lavoratore e controfirmato dall “per conferma degli orari (compresa eventuale autorizzazione degli straordinari)”. Cont L contestava il doc. 6 prodotto dalla controparte, che lo aveva definito un insieme di “ordini di servizio”, contenenti l'effettivo orario di lavoro e i turni Cont redatti dalla coordinatrice dell sostenendo che le tabelle di cui al documento contenevano solo «un'organizzazione di massima ai turni di lavoro dei singoli addetti, tra i quali il ricorrente, che veniva regolarmente modificata a seconda delle imprevedibili e urgenti esigenze che si presentavano quotidianamente per soddisfare le necessità dei migranti ospitati e in continuo arrivo, nonché dagli stessi operatori che si accordavano sugli orari di lavoro in base alle personali esigenze». Sosteneva altresì che «l'orario notturno è stato sempre equamente ripartito tra tutto il personale e che per eventuali emergenze notturne vi era pure un soggetto di riferimento che variava settimanalmente e che quindi era impossibile per il ricorrente svolgere il lavoro nella misura» indicata.
Soggiungeva che la presenza del ricorrente presso le ore notturne dipendeva dal fatto che egli era privo di una stabile sistemazione e gli era stato consentito di pernottare all'interno della struttura ricettiva (hub di
Pontelagoscuro).
In punto di diritto, eccepiva la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda;
la omessa allegazione del applicabile;
la prescrizione di tutti i Org_1 crediti maturati oltre il quinquennio anteriore al primo efficace atto di diffida del
12.2.2021, e cioè dei crediti maturati dal 29.6.2016 al 11.2.2016.
La parte contestava altresì i conteggi allegati da controparte, ritenuti poco chiari ed errati, in quanto non contenenti la decurtazione delle retribuzioni già pagate.
Concludeva pertanto chiedendo, in via pregiudiziale, la declaratoria di nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda e omessa allegazione del
CCNL e, nel merito, il rigetto della domanda.
3. Si costituiva altresì in giudizio (nel Controparte_2 prosieguo anche “ ”). CP_4
Eccepiva in via pregiudiziale la nullità del ricorso per indeterminatezza della domanda e per la mancata produzione del CCNL di riferimento.
Contestava qualsivoglia responsabilità di - sia in via esclusiva, CP_2 sia sussidiaria o solidale con l'Utilizzatrice - per le differenze retributive richieste,
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deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto nella fattispecie era l'utilizzatrice ad essere tenuta a rispondere in via esclusiva e diretta all'azione svolta dal lavoratore somministrato, avendo omesso di comunicazione all'agenzia per il lavoro le variazioni orarie in aumento.
Contestava comunque, in punto di fatto, le deduzioni avversarie in merito all'attività svolta dal dipendente.
Contestava inoltre l'esistenza di un unico contratto prorogato due volte, essendosi invece il primo rapporto concluso, dopo un'unica proroga, in data
31.3.2016 (n. SNFE/2015/22), mentre successivamente veniva sottoscritto un secondo contratto di lavoro somministrato a tempo determinato (n.
SNFE/2016/10) per il periodo dal 1.04.2016 al 30.06.2016 (con riflessi anche sulla retribuzione oraria, che nel primo rapporto era di poco inferiore a quella indicata da controparte nel ricorso).
Negava la provenienza dalle parti convenute dei c.d. ordini di servizio (doc.
6 del ricorso) in quanto privi di data, con molte annotazioni, aggiunte a penna e comunque inattendibili.
Contestava infine i conteggi prodotti dal lavoratore. Cont 3.1 Quanto ai rapporti con evidenziava che durante il CP_4 complessivo periodo di somministrazione di lavoro non aveva ricevuto alcuna comunicazione scritta (cui la utilizzatrice era tenuta per contratto) relativa ad ore di lavoro prestate ulteriori rispetto a quanto indicato nei cedolini paga. Sosteneva che, in caso di mancato adempimento all'obbligo di informazione, l'utilizzatrice risponde in via esclusiva per le differenze retributive dovute al lavoratore.
Pertanto, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda del Cont ricorrente, chiedeva, in via subordinata e trasversale riconvenzionale, che la manlevasse da qualsivoglia somma fosse tenuta a corrispondere al primo. Cont 4. Con riferimento alla domanda di manleva, la convenuta dichiarava con apposita memoria, di non opporsi alla medesima, chiedendo tuttavia una compensazione delle spese di lite sul punto, considerato che la causa era stata promossa nei suoi confronti dal lavoratore somministrato che aveva convenuto in giudizio entrambe le convenute.
5. Fallito il tentativo di conciliazione, si procedeva all'istruttoria della causa, consistita nell'interrogatorio libero del ricorrente all'udienza del 25.1.2022, cui seguiva ulteriore audizione all'udienza del 12.5.2023 e nell'esame dei testi indotti Cont dal ricorrente e da In particolare, il teste sentito all'udienza Testimone_1
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del 22.9.2022 è stato chiamato nuovamente a chiarimenti per l'udienza del
5.9.2023, alla luce delle dichiarazioni fornite nel secondo Parte_1 interrogatorio libero.
Veniva altresì disposta ex art. 421 l'acquisizione del CCNL Agenzie di
Somministrazione per il Lavoro nonché del CCNL Enti Locali, menzionati nei due contratti di lavoro nonché del contratto di locazione stipulato nel 2015 dal ricorrente.
Veniva infine ordinata l'esibizione in giudizio – su istanza del ricorrente - dei fogli presenza mensili menzionati dati testi, relativi al periodo contrattuale in oggetto.
6. La causa è stata quindi discussa all'udienza odierna, dopo lo scambio di note difensive autorizzate ex art. 429 c.p.c. e viene decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
7. Va in primo luogo rilevato che il ricorrente all'udienza del 25.1.2022 ha dichiarato di rinunciare alla domanda di condanna delle controparti al pagamento dei contributi. Pertanto non si è reso necessario integrare il CP_ contraddittorio
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