Trib. Verona, sentenza 22/08/2024, n. 506

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Verona, sentenza 22/08/2024, n. 506
Giurisdizione : Trib. Verona
Numero : 506
Data del deposito : 22 agosto 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro
Il Giudice, dott. C A, alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 928 /2023 RCL promossa da
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. NASTARI DOMENICO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
NASTARI DOMENICO
MARCO VISENTIN (C.F. ), con il patrocinio C.F._3 dell'avv. NASTARI DOMENICO
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1
CAPPELLETTO MARCO

Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 8.6.2023, le parti originarie ricorrenti adivano il giudice del lavoro formalizzando le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare la nullità dell'art. 25 comma 6 del c.c.n.l. del 2003 e dell'art. 31 comma 6 del c.c.n.l. del 2012 e dell'art. 30 comma 6 del c.c.n.l. del 2016, laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, della voce: “compenso assenza dalla residenza”, sia per il capo treno / capo servizi treno sia per il macchinista;

accertare e dichiarare la nullità dell'art. 15 comma 3 del c. aziend. del
2003 e dell'art. 14 comma 3 c. aziend. del 2012 e dell'art. 14 comma 3 del
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c. aziend. del 2016 laddove non prevedono l'inclusione, nella retribuzione da corrispondere durante le ferie, delle voci:
“indennità di utilizzazione professionale”, oltre la misura forfettaria, sia per il capo treno / capo servizi treno sia per il macchinista,
“indennità per scorta vetture eccedenti”, per il capo treno / capo servizi treno, provvigioni per irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori e per biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita diretta e indiretta, per il capo treno / capo servizi treno;

e/o accertare e dichiarare il diritto in capo a ciascun ricorrente alla retribuzione dei giorni di ferie che sia comprensiva, in base alla mansione svolta, delle predette voci (quella di “indennità di utilizzazione professionale” anche oltre la misura forfettaria), calcolate assumendo come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media così calcolata sui dodici mesi precedenti: sommatoria dei compensi percepiti ai titoli invocati per i dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, diviso il numero di giorni effettivamente lavorati per lo stesso periodo;
differenze retributive che per la voce “indennità di utilizzazione professionale” sono date dagli eventuali valori positivi risultanti dalla sottrazione tra il descritto valore sulla media dei dodici mesi precedenti (minuendo) ed il valore forfettario corrisposto
(sottraendo);

e, per l'effetto, condannare ad applicare la retribuzione dei giorni di ferie come CP_1
sopra definita ed alla corresponsione delle differenze retributive maturate
e maturande a tale titolo sin dall'inizio del rapporto lavorativo, adottando come valore orario dovuto delle predette voci per ciascun mese la media calcolata sui dodici mesi precedenti calcolata come sopra;
differenze retributive che per la voce “indennità di utilizzazione professionale” sono date dagli eventuali valori positivi risultanti dalla sottrazione tra il descritto valore sulla media dei dodici mesi precedenti (minuendo) ed il valore
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forfettario corrisposto (sottraendo);
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo;

Ritualmente costituita, parte convenuta eccepiva Controparte_2 la prescrizione ed argomentava l'infondatezza in punto di diritto delle richieste dei ricorrenti.
Nel corso del processo, rinunciavano agli atti i ricorrenti , Parte_3
, (rispetto ai quali era anche stata Parte_4 Parte_5
sollevata eccezione di incompetenza per territorio del giudice adito);
questo Giudice, preso atto della rinuncia e della conforme accettazione dichiarava all'udienza del 6.12.2023 l'estinzione parziale del processo e compensava integralmente le spese di lite.
I ricorrenti , e V, nei cui confronti il processo è Pt_1 Pt_2
proseguito, lamentano la illegittima quantificazione della retribuzione corrisposta per i giorni di ferie siccome determinata sulla base dei contratti collettivi nazionali e dei contratti aziendali affetti da nullità nella parte in cui escludono dalla base di calcolo i seguenti elementi:
-compenso assenza dalla residenza (sia per il capo treno/capo servizi treno sia per il macchinista);

-provvigioni per irregolarità o abusi nel trasporto dei viaggiatori e per biglietti rilasciati ai viaggiatori in partenza da località sprovviste di punti vendita diretta e indiretta;

-indennità di utilizzazione professionale, oltre la misura forfettaria (sia per il capo treno/capo servizi treno sia per il macchinista);

-indennità per scorta vetture eccedenti (per il capo treno/capo servizi treno).
Su tali questioni, si è pronunciata la Corte di Cassazione (sent.
13932/2024) ed ha chiarito in termini condivisi da questo giudice la necessaria inclusione anche delle suindicate voci retributive nella base di calcolo della remunerazione delle giornate feriali e ciò nella prospettiva di assicurare al dipendente che si trovi innanzi alla scelta se fruire o no delle ferie, un trattamento che non sia dissuasivo rispetto alla scelta di congedo ordinario, in aderenza alle norme di rango costituzionale ed a quelle di
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matrice euro comunitaria. Sono riportati qui di seguito alcuni dei passaggi più significativi della pronuncia citata.
“12. Questa Corte ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione
"ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del
2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (cfr. Cass. N. 18160/2023, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-
350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia aerea, Cass. n. 20216/2022).
13. I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione può essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE
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