Trib. Isernia, sentenza 22/11/2024, n. 395

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Isernia, sentenza 22/11/2024, n. 395
Giurisdizione : Trib. Isernia
Numero : 395
Data del deposito : 22 novembre 2024

Testo completo

RG N. 87/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA

Il Tribunale di Isernia - Sezione Unica civile – composto dai magistrati:
Dott. Vittorio Cobianchi Bellisari Presidente
Dott.ssa Elvira Puleio Giudice
Dott. Marco PonSIlione Giudice est. riunito in camera di conSIlio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 87/2024 avente ad OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio

TRA
[C.F. ], nata a [...] il [...] rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Clementina Rauccio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Santa Maria Capua Vetere, Via Melorio 71;

- ricorrente
E
[C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Paola Loddo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Milano, Via Santa Sofia 27;

- resistente

CON L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 17.9.2024 qui da intendersi per trascritto;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02.02.2024 proponeva domanda di cessazione Parte_1
degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Longano in data 24.08.2014, con regime economico di comunione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Longano al n. 3, parte II, serie A, esponendo che la comunione spirituale e materiale con il coniuge
non poteva essere ricostituita. CP_1
In particolare, deduceva che dalla unione matrimoniale era nata, in data 4.8.2015, una IA,
Rappresentava che l'unione matrimoniale con il passare del tempo si era logorata Persona_1
ed era divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto e, pertanto, i coniugi si determinavano a sottoscrivere un accordo di separazione personale dinanzi al Tribunale di Isernia, che veniva omologato in data 22 aprile 2021.
Tuttavia, alla luce di comportamenti successivi del la ricorrente chiedeva una modifica CP_1 dell'affido della RE ed una regolamentazione diversa del regime di frequentazione padre-IA.
Posto che dalla data della separazione alla data del deposito del ricorso non v'era stata ricostruzione della comunione materiale e spirituale dei coniugi concludeva chiedendo al Tribunale di: “1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i IGi e Parte_1 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio dello Stato Civile del CP_1
Comune di Longano dell'anno 2014 al numero 3, parte II, serie A 2) disporre l'affido esclusivo della RE alla madre IGa con collocazione presso la stessa;
3) Per_1 Parte_1
stabilire precise modalità di incontro del padre SI. con la AM;
4) alla luce del CP_1
descritto comportamento paterno e delle gravi conseguenze che ha ingenerato nella RE, disporsi che il padre effettui un percorso di sostegno alla genitorialità al fine di cessare dalle deleterie condotte in danno della IA e nel contempo garantire un corretto approccio alla stessa;
5) confermare il contributo al mantenimento in capo al SI. per euro 300,00 mensili in favore CP_1
della IA, con la ripartizione delle spese straordinarie per la RE al 50% tra i genitori secondo quanto previsto dalle linee guida del CNF;
6) ai sensi dell'art. 473 bis-39 cpc si chiedeva: ammonire
(lett. a) il SI. a non adottare condotte in pregiudizio per la RE come quelle sopra CP_1
descritte;
7) con vittoria di spese, compenso professionale, iva, cpa e spese forf. come per legge in favore della scrivente procuratrice che si dichiara antistataria.”.
Si costituiva in giudizio il quale aderiva alla richiesta di cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio, ma contestava le ulteriori avverse deduzioni. In
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