Trib. Lucca, sentenza 15/01/2025, n. 16

TRIB Lucca
Sentenza
15 gennaio 2025
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Sentenza
15 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Lucca, sentenza 15/01/2025, n. 16
Giurisdizione : Trib. Lucca
Numero : 16
Data del deposito : 15 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 302/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 302/2023
All'udienza del 15.1.25 ore 10.20 mediante collegamento da remoto con teams davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv.
LEUZZI STEFANO . Per parte resistente è presente la d.ssa MARINO LAURA I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. Il Giudice invita parte ricorrente ad esibire e poi depositare prova dell'avvenuta notifica del ricorso all'Inps;
l'avv. Leuzzi condivide sulla schermo dell'udienza la prova della notifica all'ente e riserva la produzione in pct nel corso della mattinata. Il Giudice verificata la regolarità dichiara la contumacia dell'Inps. Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti.
I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 16.55, in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 302/2023 promossa da:
ER FA, assistita dall'avv. Stefano Leuzzi Parte ricorrente Contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già Ministero dell'Istruzione)

d.ssa Marino Laura
INPS contumace
Parte convenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La ricorrente, nei ruoli del personale ATA del comparto scuola – profilo di assistente amministrativa -, è stata assunta a tempo indeterminato l'01.09.2011. Rappresenta di aver svolto attività di collaboratore scolastico alle dipendenze del M.I.U.R. in forza di contratti di lavoro a tempo determinato per 9 anni, 1 mese e 00 giorni. Si duole della retribuzione ricevuta in quanto, in ragione dei contratti a T.D. stipulati, aveva percepito solo il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale di ruolo, senza alcun riconoscimento dell'anzianità di servizio e degli aumenti che, ove invece fosse stato di ruolo, gli sarebbero spettati. Si duole inoltre del fatto che, a seguito dell'immissione in ruolo, gli sia stata ricostruita la carriera in forza di una normativa da lei ritenuta discriminante rispetto al personale immesso in ruolo, giacché la disposizione contenuta nell'art. 569 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 riconosce al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario il servizio pre-ruolo prestato solo nei seguenti termini: fino a un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi solo ai fini economici, con un trattamento più sfavorevole anche rispetto al personale docente, mentre la normativa comunitaria., in particolare l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28.6.1999/70/CEE, vieta (clausola 4) discriminazioni dei lavoratori a tempo determinato rispetto a quello a tempo indeterminato. Infatti, con decreto di ricostruzione Prot. n. 577 del 22.08.2014 sono stati riconosciuti alla ricorrente 7 anni, 4 mesi e 20 giorni con una perdita di servizio preruolo pari ad anni 1, mesi 8 e giorni 10. Lamenta, infine, la mancata valutazione giuridica dell'anno 2013.
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Con il presente ricorso chiede:
1) In via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento nei ruoli del personale ATA, profilo di assistente tecnico, dell'integrale pregresso servizio di preruolo svolto fino alla data dell'immissione in ruolo e ai fini della ricostruzione di carriera, come in atti descritto;
2) Sempre in via principale, Voglia l'ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dell'anno di servizio 2013 dal 01.01.2016 a fini economici od in subordine a fini giuridici, nei ruoli del personale ATA, mansioni di assistente amministrativa, fatta salva la non debenza di eventuali differenze retributive correlate a detta valutazione per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2015;

3) Per l'effetto, previa disapplicazione del decreto prot. n. 577 del 22.08.2014 dell'Istituto Pertini di Lucca in atti e disapplicazione, anche parziale, dell'art. 569 d.lgs. 297/04 e comunque di tutta la disciplina nazionale, anche di fonte contrattuale relativa alla ricostruzione di carriera del personale ATA per le motivazioni in atti, condannare il Ministero convenuto in persona del Ministro p.t., a disporre ed effettuare una nuova ricostruzione di carriera della ricorrente, con il riconoscimento dell'integrale pregresso periodo di preruolo svolto da parte ricorrente ed in atti descritto.
4) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Amministrazione convenuta ad attribuire a parte ricorrente lo scaglione 15-20 con 15 anni di anzianità dal 30.07.2017( o dalla diversa data che risulterà all'esito del giudizio) e nello scaglione 21- 27con anni 21 di anzianità a far data dal 30.07.2023 (o dalla diversa data che risulterà all'esito del giudizio);
5) Per l'effetto, Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento di ogni eventuale arretrata differenza stipendiale spettante in conseguenza del corretto inquadramento da quantificarsi in altro e separato giudizio, nei limiti del quinquennio precedente alla diffida in atti e comunque escluse eventuali differenze retributive per il periodo 01.01.2011 – 31.12.2015 perché non dovute ex d.l. 78/2010, nonché interessi legali dal giorno della maturazione del diritto al saldo e l'indennità per la rivalutazione monetaria, fatto salvo il divieto di cumulo ex l. 724/94;

6) Per l'effetto Voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare comunque l'Amministrazione convenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa conseguente alla corretta ricostruzione di carriera e alla conseguente maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'INPS;

7) In subordine, Voglia l'Ill.mo Giudice adito sollevare eccezione di legittimità costituzionale per violazione degli articoli 3 e 36 della Costituzione dell'art. 9 comma 21 e 23 del d.l. 78/2010 conv. con l. 122/2010 per quanto in atti esposto;
4) Voglia l'Ill.mo Giudice adito accogliere il presente ricorso con vittoria di compensi professionali da attribuirsi allo scrivente procuratore antistatario.


Si è costituito il Ministero chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato. In particolare, il Ministero ha contestato quanto prospettato nel ricorso di parte avversaria, in merito alla legittimità della ricostruzione di carriera operata. Ha, inoltre, eccepito in ordine al riconoscimento dell'anno 2013, l'infondatezza della pretesa attorea tanto sul piano legislativo quanto sul piano giurisprudenziale. Sostiene, infatti, che ai sensi del dettato normativo di riferimento (D.P.R. n.122/2013 art. 1 lett. B, il quale proroga a tutto il 31 dicembre 2013 le disposizioni di cui all'art. 9 comma 23 del D.L. n. 78/2010 convertito nella Legge n. 122/2010) sia confermata la non validità, ai fini della progressione economica, dell'anno in questione.
L'Inps è rimasto contumace.
La causa è stata istruita documentalmente e discussa all'odierna udienza è stata decisa come di seguito.
°°°°°°°°°°°°° Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito espressi.
1) Diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato.
In via preliminare, occorre precisare che parte ricorrente ha sicuramente dimostrato l'esigenza di conseguire un risultato concreto, giuridicamente apprezzabile, e non conseguibile senza l'intervento del giudice, avendo prima inviato al Ministero (01-01-2023), senza alcun riscontro, formale diffida con la quale impugnava il decreto di
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ricostruzione di carriera prot. 888 del 04.02.2021 perché illegittimo, essendo stato emesso in violazione dei principi di cui alla direttiva 99/70/CE e in contrasto con quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e intimava lo stesso Ministero ad effettuare il ricalcolo della anzianità di servizio con attribuzione della corretta anzianità di servizio e inquadramento nel corretto scaglione stipendiale, ed il conseguente ricalcolo del trattamento economico e pagamento delle differenze retributive, ove sussistenti, con interessi e rivalutazione e conseguente regolarizzazione della posizione
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